Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Rottamazione dei tributi locali 2026: perché l’adesione passa dal regolamento locale e cosa devono fare davvero Comuni, imprese e contribuenti

Nel 2026 il tema della “rottamazione” dei tributi locali merita una lettura molto più tecnica di quanto il nome possa far pensare. Non si tratta, infatti, di una replica automatica della definizione agevolata statale gestita da Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma di uno strumento diverso, fondato sull’autonomia regolamentare di Regioni ed enti locali. La novità nasce con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ai commi 102-110 dell’art. 1 consente agli enti territoriali di introdurre proprie forme di definizione agevolata per tributi ed entrate patrimoniali, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei principi costituzionali. Il punto chiave è proprio questo: senza un atto dell’ente locale, non esiste alcuna definizione agevolata concreta per il contribuente.

1. Non è una rottamazione nazionale “automatica”

La prima distinzione da fissare è netta: la definizione agevolata dei tributi locali del 2026 non è automatica e non opera per legge in modo diretto su tutti i Comuni. La legge statale ha introdotto una facoltà in capo a Regioni, città metropolitane, province e Comuni, non un obbligo. Questo significa che il contribuente non può presumere che una TARI, un’IMU o un’entrata patrimoniale comunale diventino definibili solo perché la misura esiste a livello nazionale. Occorre sempre verificare se il singolo ente ha effettivamente adottato una disciplina propria.

2. Il cuore della misura: tutto passa dal regolamento o dall’atto locale

La legge richiede che la definizione agevolata venga introdotta “con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza”. In concreto, ciò significa che il Comune o l’ente territoriale deve approvare un regolamento o comunque un atto formalmente idoneo, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e fissare termini e condizioni della sanatoria. Il termine concesso ai contribuenti per aderire non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito dell’ente. Questo è il passaggio che trasforma una possibilità astratta in una definizione realmente utilizzabile.

3. Quali entrate possono rientrare nella definizione agevolata

Il perimetro della misura è ampio. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi regionali e locali e anche le entrate patrimoniali di competenza degli enti territoriali. La Conferenza Stato-Città e IFEL chiariscono che la disciplina può riguardare non solo imposte locali come IMU o TARI, ma anche entrate patrimoniali, purché di spettanza dell’ente. Restano invece escluse, per espressa previsione normativa, IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali. Questo aspetto è fondamentale perché amplia molto il campo d’azione dei Comuni, ma al tempo stesso obbliga ogni ente a delimitare con precisione cosa intende effettivamente definire.

4. Che cosa può essere “rottamato” davvero: interessi, sanzioni, non il tributo

La nuova definizione agevolata locale non equivale, in linea generale, alla cancellazione del debito. La norma prevede che l’ente possa introdurre forme di definizione con esclusione o riduzione degli interessi e anche delle sanzioni, fermo restando in linea di principio il pagamento del tributo o dell’entrata principale. In sostanza, il beneficio si gioca sulla componente accessoria del debito, non sul capitale. La struttura concreta, però, dipende sempre dalla scelta dell’ente: il regolamento comunale può essere più o meno favorevole entro lo spazio lasciato dalla legge.

5. La vera differenza rispetto alle vecchie definizioni agevolate

Rispetto alle passate rottamazioni statali, la novità del 2026 è che la disciplina locale è a regime e non costruita come misura eccezionale “una tantum” uguale per tutti. IFEL ha sottolineato che si tratta di uno strumento nuovo di gestione delle entrate locali, utilizzabile in modo straordinario ma con una più ampia autonomia nelle scelte di utilizzo da parte degli enti. Questo significa che non esiste uno schema unico nazionale identico per tutti i Comuni: ogni ente può costruire la propria definizione agevolata, adattandola alle proprie esigenze di riscossione, ai propri crediti di difficile esigibilità e ai propri equilibri finanziari.

6. Possono rientrare anche accertamenti e contenziosi già in corso

Uno degli aspetti più interessanti della legge è che l’ente locale può prevedere la definizione agevolata anche per situazioni in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie tributarie in cui l’ente stesso è parte. Questo allarga molto la portata operativa dello strumento: non si parla solo di carichi già affidati alla riscossione, ma anche di posizioni ancora in fase accertativa o contenziosa, se il regolamento locale lo consente. Per contribuenti e professionisti questo punto è decisivo, perché apre scenari di chiusura agevolata che vanno ben oltre la cartella già notificata.

7. Perché il debito può essere visibile ma non definibile

Nella pratica quotidiana capita spesso una situazione che crea confusione: il contribuente vede il debito nella propria posizione debitoria, magari anche perché è già stato affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a un concessionario, ma non lo trova tra quelli “rottamabili”. Il motivo è tecnico: visibilità del debito e definibilità agevolata sono due piani diversi. Il debito esiste ed è riscuotibile, ma diventa definibile solo se l’ente locale ha approvato la propria disciplina. In assenza del regolamento locale, il carico resta in riscossione ordinaria anche se è perfettamente visibile nel portale del concessionario o dell’agente della riscossione.

8. Il ruolo di IFEL: schema di regolamento e indicazioni operative

Un segnale molto importante della portata concreta della misura è il lavoro svolto da IFEL, che ha pubblicato una nota di approfondimento e uno schema di regolamento per aiutare gli enti locali ad attivare correttamente la definizione agevolata. L’aggiornamento più recente di IFEL, richiamato anche da ANCI Lombardia e da altre fonti tecniche, conferma che lo strumento è pienamente operativo ma richiede una costruzione normativa locale attenta, con regole chiare su tipologie di entrata, annualità definibili, riduzioni accordate, termini di adesione e modalità di pagamento. Questo passaggio è molto rilevante anche per i contribuenti: se il Comune non ha ancora deliberato, non c’è nulla a cui aderire.

9. Guida operativa per imprese e professionisti: come verificare se la definizione esiste davvero

Dal punto di vista operativo, il controllo corretto va fatto in quattro passaggi. Primo: identificare con precisione il tipo di entrata, distinguendo tra tributo locale, entrata patrimoniale, addizionale o altra posta esclusa. Secondo: verificare chi riscuote il credito, perché la presenza in AdER o presso un concessionario non basta da sola a renderlo definibile. Terzo: controllare sul sito del Comune o dell’ente se esiste un regolamento o una delibera specifica sulla definizione agevolata. Quarto: leggere con attenzione il perimetro dell’atto, perché il Comune può limitare la misura ad alcune annualità, tipologie di entrata o categorie di posizioni. È questo il metodo corretto per evitare l’errore più frequente: confondere l’esistenza di una norma-quadro con l’effettiva apertura della sanatoria locale.

10. Tre esempi pratici e numerici

Esempio 1 – TARI comunale affidata alla riscossione

Un contribuente ha una TARI 2019 di 1.200 euro, con sanzioni per 360 euro e interessi per 90 euro, per un totale di 1.650 euro. Se il Comune approva una definizione agevolata che abbatte integralmente sanzioni e interessi, il contribuente paga 1.200 euro invece di 1.650 euro, con un risparmio di 450 euro. Se però il Comune non approva alcun regolamento, il debito resta integralmente dovuto e non rientra in nessuna rottamazione locale.

Esempio 2 – IMU in contenzioso

Una società ha un contenzioso IMU per il 2021 su un avviso da 8.000 euro, con sanzioni di 2.400 euro e interessi di 500 euro. Se il regolamento locale prevede l’accesso alla definizione anche per le controversie pendenti e consente di stralciare sanzioni e interessi, la società potrebbe chiudere la posizione pagando 8.000 euro invece di 10.900 euro, con un vantaggio di 2.900 euro oltre alla chiusura del contenzioso. Questo è uno dei casi in cui la misura locale è molto più interessante della semplice attesa del giudizio.

Esempio 3 – Entrata patrimoniale comunale

Un’impresa ha un debito per canone patrimoniale di 3.500 euro, con accessori per 700 euro. La legge 199/2025 consente agli enti locali di adottare definizioni agevolate anche per le entrate di natura patrimoniale. Se il Comune usa questa facoltà e riduce integralmente gli accessori, il debito definibile scende a 3.500 euro. Se invece l’ente sceglie di non attivare la misura sulle entrate patrimoniali, l’impresa non avrà alcun beneficio, anche se il canone rientra astrattamente nel perimetro normativo.

11. Gli errori più frequenti da evitare

Il primo errore è pensare che “se il debito è iscritto a ruolo allora è rottamabile”: non è così. Il secondo è controllare solo il portale del concessionario o di AdER senza leggere il sito del Comune. Il terzo è credere che la legge 199/2025 abbia già fissato tutti i dettagli della sanatoria: in realtà la legge offre il quadro, ma la definizione concreta nasce dall’atto locale. Il quarto errore, molto diffuso tra imprese e contribuenti, è non verificare se l’ente ha incluso anche annualità pregresse, contenziosi, accertamenti o entrate patrimoniali. Ogni regolamento locale può essere diverso, e proprio lì si gioca la convenienza reale dell’operazione.

12. Il vero punto strategico: non chiedersi solo “si può rottamare?”, ma “c’è il regolamento giusto?”

Il dibattito pubblico spesso semplifica tutto nella formula “rottamazione dei tributi locali”, ma la domanda corretta per imprese e professionisti è un’altra: l’ente ha adottato una disciplina utile, concreta e applicabile al mio caso? La nuova normativa del 2026 rafforza l’autonomia fiscale degli enti territoriali e offre uno strumento potenzialmente molto efficace per smaltire crediti difficili e favorire l’adempimento spontaneo. Ma proprio perché si basa sull’autonomia dell’ente, la sua utilità dipende dalla qualità del regolamento locale. È lì che si decide se la misura è davvero sfruttabile oppure resta solo una facoltà teorica prevista dalla legge.

Conclusioni

La rottamazione dei tributi locali 2026 non è una sanatoria “chiavi in mano”, ma una opportunità regolamentare che vive solo se il Comune o l’ente territoriale decide di attivarla e di costruirla bene. Per questo motivo, la vera guida operativa non parte dal portale della riscossione, ma dal regolamento locale: solo lì si capisce se il debito è definibile, con quali sconti, su quali annualità, con quali termini e per quali entrate. Per imprese, professionisti e contribuenti il metodo corretto è uno solo: leggere la legge, poi leggere il regolamento dell’ente, e solo dopo fare i conti sulla convenienza reale.

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