Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Sportivi dilettanti in regime forfettario: come cambia davvero la dichiarazione nel Modello Redditi PF 2026

La novità più importante del Modello Redditi PF 2026 non è tanto l’introduzione di una nuova agevolazione, quanto il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso esplicita in dichiarazione una regola che negli ultimi mesi aveva generato dubbi operativi: i compensi da lavoro sportivo dilettantistico che restano fiscalmente esclusi fino a 15.000 euro annui non perdono questo trattamento solo perché il percettore applica il regime forfettario. Al tempo stesso, però, tali importi rilevano integralmente nella verifica della soglia di accesso e permanenza nel forfettario. Il punto di svolta è nelle istruzioni del Modello Redditi PF 2026, approvato con provvedimento del 27 febbraio 2026, che nel quadro LM introducono un’apposita codifica per i lavoratori sportivi.

1. Il punto di partenza: cosa prevede la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico

La base normativa resta l’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, secondo cui i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Questa franchigia è personale e va verificata considerando il totale dei compensi percepiti nell’anno dal lavoratore sportivo, anche se corrisposti da più soggetti. In altre parole, il beneficio non si misura per singolo committente, ma sul totale annuo del percettore.

2. Dove nasceva il problema per chi era in regime forfettario

Il nodo interpretativo riguardava i lavoratori sportivi con partita IVA in regime forfettario: fino alle dichiarazioni precedenti mancava un campo realmente chiaro per gestire in modo lineare la quota fiscalmente esclusa e il suo impatto sulla soglia del regime. Proprio per questo, la prassi specialistica aveva segnalato che l’agevolazione fiscale spettava anche in forfettario, ma con difficoltà dichiarative e con forte incertezza nella compilazione del quadro LM e del quadro RR. Le istruzioni 2026 intervengono proprio su questo punto, rendendo la gestione molto più leggibile.

3. La vera novità del Modello Redditi PF 2026: il codice dedicato nel quadro LM

Nelle istruzioni del fascicolo 3 del Modello Redditi PF 2026 compare la novità decisiva: nei righi LM22-LM27, colonna 7, è previsto il codice 2 per i compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettantistici di cui al D.Lgs. 36/2021. La stessa documentazione dell’Agenzia chiarisce che questi compensi non costituiscono reddito nei limiti di 15.000 euro, ma rilevano integralmente ai fini del calcolo della soglia del regime forfettario. È questo il passaggio che, operativamente, cambia davvero la compilazione: il modello recepisce in modo espresso il doppio binario “non imponibilità fiscale” da un lato e “rilevanza per la soglia del forfettario” dall’altro.

4. Cosa significa in concreto: esenzione fiscale sì, irrilevanza per il limite no

Il principio da tenere fermo è semplice: la franchigia fino a 15.000 euro non si trasforma in una “zona neutra” anche per il regime forfettario. Al contrario, i compensi sportivi agevolati restano non imponibili fiscalmente entro quel limite, ma devono comunque essere considerati per verificare il superamento delle soglie di 85.000 euro e 100.000 euro previste per il regime forfettario. Quindi il contribuente può trovarsi in una situazione apparentemente paradossale ma corretta: una quota di compensi non tassata ai fini reddituali e, nello stesso tempo, pienamente rilevante per capire se può restare nel regime agevolato.

5. La compilazione operativa: come leggere correttamente il quadro LM

Dal punto di vista pratico, la compilazione richiede di distinguere tre passaggi: primo, individuare l’ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti nell’anno; secondo, separare la quota fino a 15.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito; terzo, gestire l’eventuale eccedenza con le regole del regime forfettario. La novità del codice dedicato serve proprio a “marcare” quei componenti positivi che, pur non concorrendo integralmente alla base imponibile, devono essere comunque considerati per le soglie del regime. Il risultato è che il modello 2026 consente finalmente una rappresentazione coerente tra disciplina sostanziale del lavoro sportivo e meccanismo del forfettario.

6. Attenzione alla Certificazione Unica 2026: perché incide anche sulla dichiarazione

Sul piano operativo, un altro tassello importante viene dalla CU 2026. Le istruzioni e i commenti specialistici più recenti confermano che anche i redditi sportivi dilettantistici sotto la franchigia devono essere correttamente certificati, e che il superamento della soglia personale di 15.000 euro va poi ricostruito in sede dichiarativa considerando il totale percepito nell’anno. Questo aspetto è decisivo quando il lavoratore ha collaborazioni con più ASD o SSD: ogni sostituto certifica quanto erogato, ma il controllo della franchigia e dell’eventuale quota imponibile richiede una visione complessiva del contribuente.

7. I tre errori più frequenti da evitare

Il primo errore è ritenere che i 15.000 euro esenti non debbano comparire in alcun modo nel ragionamento sul forfettario: non è così, perché contano per la soglia del regime. Il secondo errore è verificare la franchigia per singolo committente e non sul totale annuo personale: anche questo è sbagliato. Il terzo errore è applicare automaticamente il coefficiente di redditività su somme che, entro il limite di legge, non concorrono al reddito fiscale. Il corretto approccio è quindi: somma complessiva per la soglia del regime, ma base imponibile effettiva solo per la quota che supera la franchigia, secondo le istruzioni aggiornate del modello 2026.

8. Tre esempi pratici, numerici e operativi

Esempio 1 – compensi annui pari a 12.000 euro. Un istruttore sportivo in regime forfettario percepisce nel 2025 compensi per 12.000 euro da lavoro sportivo dilettantistico. L’intero importo rientra nella franchigia dell’art. 36 D.Lgs. 36/2021: fiscalmente non si forma reddito imponibile su quella somma. Tuttavia, ai fini del regime forfettario, i 12.000 euro vanno considerati nel conteggio della soglia annuale.

Esempio 2 – compensi annui pari a 22.000 euro. Un preparatore atletico in forfettario incassa 22.000 euro. I primi 15.000 euro non concorrono al reddito; i restanti 7.000 euro costituiscono la quota fiscalmente rilevante. Se il coefficiente di redditività dell’attività è, ad esempio, il 78%, il reddito imponibile forfettario derivante dall’eccedenza sarà pari a 5.460 euro (7.000 × 78%). Ma per la verifica della soglia del regime contano comunque tutti i 22.000 euro percepiti.

Esempio 3 – compensi sportivi per 70.000 euro e altri compensi professionali per 20.000 euro. Un contribuente percepisce 70.000 euro come lavoratore sportivo dilettantistico e 20.000 euro da altra attività professionale in forfettario. Per la soglia del regime il totale da considerare è 90.000 euro, quindi superiore a 85.000 euro. Sul piano reddituale, dei 70.000 euro sportivi solo 55.000 euro eccedono la franchigia di 15.000 euro e diventano rilevanti fiscalmente secondo le regole del forfettario. Questo esempio mostra bene la differenza tra importo che conta per restare nel regime e importo che conta per determinare il reddito imponibile.

Conclusioni

La lettura corretta della novità 2026 è questa: non nasce una nuova agevolazione, ma viene finalmente chiarito nel modello dichiarativo un meccanismo che era già ricavabile dalla normativa e che aveva creato non pochi dubbi applicativi. Per i lavoratori sportivi dilettantistici in regime forfettario, la regola oggi è molto più nitida: fino a 15.000 euro i compensi non concorrono fiscalmente al reddito, ma l’intero importo percepito rileva per la soglia del forfettario. Chi opera nel settore sportivo deve quindi controllare con particolare attenzione sia la CU ricevuta, sia il totale dei compensi annui, sia la corretta compilazione del quadro LM, perché il rischio non è solo pagare più imposte del dovuto, ma anche sbagliare la verifica di permanenza nel regime agevolato.

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