Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Dividendi 2026: torna il regime ordinario e si fermano i nuovi vincoli su partecipazioni e PEX

Sulla tassazione dei dividendi il 2026 ha già segnato un cambio di rotta importante. Dopo l’intervento della Legge di Bilancio, che aveva ristretto l’accesso al regime di parziale esclusione introducendo nuovi requisiti dimensionali sulle partecipazioni, il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 ha cancellato quella stretta e ha ripristinato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il sistema precedente. Per imprese, holding, soci imprenditori e professionisti il punto non è solo “cosa cambia”, ma soprattutto come rileggere delibere, distribuzioni, fiscalità attesa e pianificazione del gruppo alla luce del ritorno alle regole ordinarie.

1. Il cambio di rotta: perché il tema dei dividendi è tornato centrale

La novità più rilevante è che il legislatore è intervenuto in tempi rapidi su una disciplina che, sin dall’inizio dell’anno, aveva sollevato forti criticità operative. La Legge di Bilancio 2026 aveva infatti subordinato il regime di esclusione dei dividendi e, in parallelo, il regime PEX, a un requisito minimo di partecipazione del 5% oppure a un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Il decreto fiscale ha eliminato questi paletti e ha ripristinato il quadro previgente, evitando che distribuzioni e cessioni di partecipazioni di importo anche modesto subissero una tassazione molto più onerosa.

2. Cosa prevedeva la stretta introdotta a inizio 2026

La disciplina introdotta con la Legge n. 199/2025 aveva cambiato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da imprenditori e società residenti, limitando il beneficio del regime di esclusione ai soli casi in cui la partecipazione fosse almeno pari al 5% oppure avesse un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Lo stesso requisito dimensionale avrebbe inciso anche sulla participation exemption delle plusvalenze e sulla ritenuta dell’1,20% applicabile ai dividendi corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE. In sostanza, il sistema si stava spostando da una logica “generale” a una logica selettiva, con un impatto molto pesante soprattutto per holding, partecipazioni di minoranza e assetti societari diffusi.

3. Cosa fa oggi il decreto fiscale: ritorno pieno al regime previgente

L’articolo 11 del decreto-legge n. 38/2026 abroga espressamente i commi 51-55 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 e riscrive le norme del TUIR coinvolte, eliminando il requisito del 5% e quello del valore fiscale di 500.000 euro. In concreto, per i soggetti IRES torna la regola per cui i dividendi percepiti concorrono al reddito solo per il 5% del loro ammontare; per i soggetti IRPEF in regime d’impresa torna il concorso al reddito nella misura del 58,14%, cioè con esclusione del 41,86%. Anche la disciplina della PEX viene riallineata al regime ordinario, senza i nuovi filtri dimensionali introdotti dalla manovra.

4. Chi beneficia davvero del ritorno alle vecchie regole

L’effetto pratico è rilevante per più categorie. Le società di capitali che percepiscono dividendi da controllate o partecipate tornano a godere dell’esclusione del 95% senza dover verificare soglie minime di possesso. Gli imprenditori individuali e le società di persone in regime d’impresa evitano la tassazione integrale dei dividendi sulle partecipazioni sotto soglia. Le holding, soprattutto quelle con portafogli articolati e quote non sempre elevate, recuperano un quadro più coerente con la logica del gruppo. Anche chi opera con partecipazioni estere o con catene societarie multilivello beneficia di una semplificazione, perché viene meno un requisito che aveva riaperto problemi interpretativi su partecipazioni dirette, indirette e criteri di demoltiplicazione.

5. L’impatto su plusvalenze, PEX e dividendi verso società UE/SEE

Il ripristino non riguarda solo i dividendi in senso stretto. Il decreto interviene anche sulla participation exemption, cancellando il requisito dimensionale che la manovra 2026 aveva affiancato al regime PEX. Questo significa che, ferma restando la verifica degli ordinari requisiti PEX, la plusvalenza non deve più essere “filtrata” in base alla percentuale della partecipazione o al suo valore fiscale minimo. Sul fronte internazionale, viene inoltre ripristinata la disciplina della ritenuta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società in Stati membri UE o aderenti allo SEE, senza la condizione aggiuntiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

6. Decorrenza: il punto decisivo per delibere, bilanci e pianificazione 2026

Il profilo più importante è la decorrenza. Il decreto stabilisce che il ripristino opera dal 1° gennaio 2026, quindi senza soluzione di continuità rispetto all’inizio dell’esercizio. Questo è il passaggio che consente di rileggere le distribuzioni deliberate nel 2026 secondo il regime ordinario, neutralizzando gli effetti della stretta prevista dalla manovra. Sul piano operativo, però, resta fondamentale monitorare l’iter di conversione: al momento il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38/2026 è in corso di esame in Commissione al Senato e il termine di conversione è il 26 maggio 2026. Fino a quella data la regola è vigente, ma il testo deve essere seguito con attenzione per verificare eventuali modifiche parlamentari.

7. Guida operativa: cosa conviene verificare subito in azienda

Dal punto di vista operativo, il primo passaggio è mappare tutte le distribuzioni di utili deliberate o in corso di delibera nel 2026, distinguendo tra percipienti IRES, percipienti IRPEF in regime d’impresa e percipienti non residenti. Il secondo passaggio è rivedere i calcoli effettuati nei primi mesi dell’anno se erano stati impostati sulla disciplina restrittiva della Legge di Bilancio. Il terzo è riallineare memorandum fiscali, carte di lavoro di bilancio, stime di tax rate e valutazioni sulle cessioni di partecipazioni, soprattutto nei gruppi e nelle holding. Infine, è utile verificare eventuali acconti, ritenute o simulazioni già predisposte, perché il ritorno alla disciplina previgente può modificare in modo significativo il carico fiscale atteso e la convenienza di alcune operazioni straordinarie.

8. Tre esempi pratici e numerici per capire l’effetto reale

Primo esempio – società di capitali che incassa dividendi da partecipazione minoritaria. Una Srl incassa nel 2026 un dividendo di 100.000 euro da una partecipata detenuta al 2%, con valore fiscale inferiore a 500.000 euro. Con la disciplina restrittiva introdotta dalla manovra, l’esclusione del 95% non sarebbe spettata e l’intero dividendo avrebbe concorso al reddito IRES, con imposta teorica di 24.000 euro. Con il ripristino del regime ordinario, invece, è imponibile solo il 5%, cioè 5.000 euro, e l’IRES teorica scende a 1.200 euro. Differenza: 22.800 euro di minore imposta.

Secondo esempio – imprenditore individuale in regime d’impresa. Un imprenditore in contabilità ordinaria percepisce un dividendo di 80.000 euro da una partecipazione del 3%. Con la disciplina oggi ripristinata, il reddito imponibile è pari al 58,14% del dividendo, quindi 46.512 euro. Se si ipotizza un’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta teorica è pari a 20.000,16 euro, al netto delle addizionali. Con la disciplina restrittiva della Legge di Bilancio, invece, l’intero importo di 80.000 euro sarebbe stato imponibile, con imposta teorica di 34.400 euro. La differenza è di 14.399,84 euro, prima delle addizionali.

Terzo esempio – cessione di partecipazione con plusvalenza PEX. Una holding realizza nel 2026 una plusvalenza di 300.000 euro su una partecipazione che possiede i requisiti ordinari PEX, ma con quota inferiore al 5% e valore fiscale sotto 500.000 euro. Con il ritorno al regime ordinario, il 95% della plusvalenza resta esente e solo 15.000 euro concorrono al reddito imponibile, con IRES teorica di 3.600 euro. Se fosse rimasta la disciplina restrittiva, la plusvalenza avrebbe potuto essere integralmente imponibile, con IRES teorica di 72.000 euro. La differenza sarebbe stata di 68.400 euro. Le cifre spiegano bene perché il ripristino incide in modo diretto sulla pianificazione delle società e delle holding.

Conclusioni

Il messaggio di fondo è chiaro: sulla tassazione dei dividendi il 2026 torna, almeno per ora, a un impianto più lineare e più coerente con la tradizione del TUIR. Vengono meno i requisiti dimensionali che avrebbero colpito soprattutto partecipazioni di minoranza, holding e operazioni infragruppo, e torna centrale il regime ordinario di esclusione del 95% per i soggetti IRES, insieme al ripristino delle regole previgenti per i soggetti IRPEF in regime d’impresa e per la PEX. Per imprese e professionisti questo significa una cosa molto concreta: è il momento giusto per rivedere delibere, simulazioni fiscali, business plan e operazioni societarie del 2026 alla luce di un quadro oggi più favorevole, ma ancora da seguire fino alla conversione definitiva del decreto.

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