Il DL 19/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 20 febbraio 2026, non è un decreto “fiscale” in senso stretto, ma contiene alcuni passaggi che incidono direttamente e indirettamente sugli adempimenti tributari, sulla documentazione delle spese e sulla gestione amministrativa di imprese e professionisti. Il punto più discusso è quello sulle ricevute dei pagamenti elettronici: la novità riguarda la prova del pagamento resa dal POS, non l’eliminazione del documento commerciale o della fattura. Alla data del 15 aprile 2026 il decreto risulta approvato dalla Camera il 9 aprile 2026 ed è all’esame del Senato, quindi alcune modifiche introdotte in sede di conversione non sono ancora definitive.
1) La novità già in vigore: la ricevuta POS può essere sostituita dalla documentazione bancaria
L’articolo 8, comma 1, del DL 19/2026 stabilisce che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita da banche e intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del TUB possono essere utilizzate al posto delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito o prepagata, purché riportino le informazioni relative alle singole operazioni. In pratica, la prova dell’avvenuto pagamento non passa più necessariamente dallo scontrino del POS: può essere dimostrata anche con estratto conto, rendiconto o altra comunicazione bancaria idonea.
2) Cosa non cambia: scontrino fiscale, documento commerciale e fattura restano centrali
Qui occorre essere molto chiari: il decreto non cancella il documento commerciale e non elimina la fattura. La norma parla infatti di “ricevute cartacee” emesse dai terminali POS, specificando che si tratta di documenti diversi da fatture, scontrini o ricevute fiscali. Questo significa che la semplificazione opera solo sulla prova del pagamento elettronico, non sull’obbligo di certificare il corrispettivo quando la normativa lo richiede. In altre parole, il cliente può non conservare il tagliando POS, ma l’esercente continua a dover emettere il documento commerciale o la fattura quando previsti.
3) Quali documenti diventano utili al posto della ricevuta POS
Sul piano operativo, i documenti più rilevanti diventano quelli previsti dall’articolo 119 del Testo unico bancario: rendiconti, estratti conto e documentazione delle singole operazioni, anche in formato digitale. Il dossier parlamentare ricorda che, per i rapporti di conto corrente, l’estratto conto può avere periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, a scelta del cliente, e che il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni. Per questo motivo, la vera svolta non è l’abolizione della carta in sé, ma il passaggio a una prova del pagamento più stabile, ricostruibile e coerente con la tracciabilità bancaria.
4) Conservazione: meno carta, ma non meno attenzione
La semplificazione non coincide con una liberalizzazione totale della conservazione documentale. Il testo vigente richiama l’articolo 2220 del codice civile, quindi impone comunque una conservazione idonea della documentazione sostitutiva. Il dossier della Camera osserva però un punto importante: il decreto richiama espressamente le modalità civilistiche, ma non menziona in modo specifico quelle tributarie, pur trattandosi di documenti che possono essere usati anche per finalità fiscali. Il messaggio pratico, quindi, è semplice: il rotolino del POS può sparire dagli archivi, ma i documenti bancari devono restare leggibili, integri e reperibili nel tempo, soprattutto se collegati a costi deducibili, detraibili o a controlli futuri.
5) L’impatto fiscale concreto per imprese, professionisti e clienti
Per imprese e professionisti la novità riduce un adempimento materiale spesso inutile: la ricevuta POS non è un documento contabile essenziale per il bilancio o per la dichiarazione, ma solo una prova dell’avvenuto pagamento. Se la spesa è già documentata da fattura o documento commerciale, la prova del mezzo di pagamento potrà essere ricavata dall’estratto conto o dalla comunicazione bancaria. Anche per i clienti il quadro diventa più lineare nelle spese che richiedono pagamenti tracciabili: la detrazione o la deduzione non si gioca sul possesso del tagliando del POS, ma sulla combinazione tra documento fiscale corretto e prova bancaria del pagamento.
6) La novità fiscale più interessante emersa in conversione: fatturazione differita IVA per i raggruppamenti temporanei
Nel testo approvato dalla Camera il 9 aprile 2026 sono stati aggiunti all’articolo 8 i commi 3-bis e 3-ter, che estendono la possibilità di emettere una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatturate in nome e per conto delle singole imprese di un RTI da parte della mandataria. È una semplificazione IVA rilevante per i raggruppamenti temporanei, perché rende più ordinata la gestione documentale delle commesse comuni. Attenzione però: questa previsione, allo stato, appartiene al testo di conversione approvato dalla Camera e non al decreto originario già vigente, quindi va trattata come novità in attesa della conferma definitiva del Senato e della pubblicazione della legge di conversione.
7) Un altro profilo indiretto da seguire: il rafforzamento del contrasto ai tributi regionali
Sempre nel testo approvato dalla Camera compare l’articolo 5-bis, che consente alle regioni e alle province autonome di istituire un fondo per potenziare il contrasto all’evasione dei tributi regionali, finanziato fino all’1 per cento del gettito recuperato nell’esercizio precedente dalle attività di contrasto svolte direttamente. La misura punta a rafforzare banche dati, servizi informatici, formazione specialistica e capacità di interoperabilità amministrativa. Non produce un nuovo obbligo immediato per imprese e professionisti, ma segnala una direzione precisa: più incrocio di dati, più strumenti digitali e, verosimilmente, più efficacia nei controlli sui tributi regionali gestiti direttamente dagli enti territoriali. Anche questa disposizione, però, non è ancora definitiva alla data del 15 aprile 2026.
8) Quattro esempi pratici e numerici per capire cosa cambia davvero
Esempio 1 – Spesa sanitaria detraibile: un professionista paga con carta 128 euro per una visita specialistica. Riceve la fattura sanitaria, ma smarrisce il tagliando POS. Con il nuovo articolo 8, comma 1, la prova del pagamento potrà essere data dall’addebito di 128 euro presente nell’estratto conto o nella comunicazione bancaria della singola operazione, senza necessità di conservare la ricevuta del terminale POS.
Esempio 2 – Acquisto aziendale deducibile: una società acquista cancelleria per 732 euro IVA inclusa e riceve regolare fattura elettronica. Il responsabile amministrativo non conserva il tagliando del POS. In sede di controllo, la società potrà esibire la fattura e l’estratto conto bancario con l’addebito di 732 euro: il titolo fiscale resta la fattura, mentre la prova del pagamento è fornita dalla banca.
Esempio 3 – Documento commerciale senza fattura: un consulente acquista carburante o materiale di consumo per 61,50 euro e ottiene il documento commerciale, pagando con carta. Se il pagamento deve essere dimostrato, il rotolino POS non è più l’unica prova utilizzabile: l’operazione può risultare dalla documentazione bancaria, purché identificabile. Il documento commerciale continua però a servire come certificazione del corrispettivo.
Esempio 4 – RTI e fatturazione differita: tre imprese in RTI eseguono nel mese di aprile lavorazioni per 40.000 euro, 35.000 euro e 25.000 euro, per un totale di 100.000 euro. Nel testo approvato dalla Camera, la mandataria potrebbe gestire la fatturazione in nome e per conto delle mandanti con una sola fattura differita entro il 15 maggio, invece di frammentare gli adempimenti nei 12 giorni ordinari dall’operazione. È una semplificazione documentale significativa, ma ad oggi resta subordinata alla definitiva conversione in legge.
Conclusioni
Il vero messaggio fiscale del DL 19/2026 è che la prova del pagamento si sposta sempre di più dal supporto cartaceo alla tracciabilità digitale. La ricevuta del POS perde centralità, mentre acquistano valore probatorio l’estratto conto e la documentazione bancaria della singola operazione. Questo, però, non autorizza a confondere i piani: il documento commerciale e la fattura restano i pilastri della certificazione fiscale, mentre la banca certifica il mezzo di pagamento. In prospettiva, se il Senato confermerà le modifiche approvate dalla Camera, il decreto potrà incidere anche sulla fatturazione IVA nei raggruppamenti temporanei e sul rafforzamento dei controlli regionali. Ad oggi, quindi, la novità certa è una: meno carta inutile, ma non meno rigore nella prova, nella conservazione e nella coerenza tra documento fiscale e pagamento tracciato.