Il concordato preventivo biennale continua a essere uno degli strumenti più delicati della pianificazione fiscale per imprese e professionisti, perché il vero nodo non è soltanto aderire, ma restare correttamente dentro il perimetro dell’istituto per tutto il biennio. Nel 2026 il tema è diventato ancora più centrale per effetto di tre fattori: il correttivo del Dlgs n. 81/2025, che ha introdotto nuove cause di esclusione e di cessazione; i modelli Redditi 2026, che recepiscono il quadro CP; e una serie di risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate tra febbraio e aprile 2026, che hanno chiarito casi concreti molto rilevanti nella pratica quotidiana.
1. Perché oggi è fondamentale distinguere tra esclusione e cessazione
La prima distinzione da mettere bene a fuoco è quella tra cause di esclusione e cause di cessazione. Le cause di esclusione impediscono al contribuente di accedere alla proposta di CPB fin dall’inizio; le cause di cessazione, invece, fanno venir meno gli effetti del concordato nel corso del biennio, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento rilevante. Questa differenza è decisiva perché cambia sia il momento del controllo sia le conseguenze operative: nel primo caso si blocca l’adesione, nel secondo si perde il beneficio in corso di applicazione. La struttura normativa è contenuta soprattutto negli articoli 11 e 21 del Dlgs n. 13/2024, come modificati dal Dlgs n. 81/2025.
2. Le cause di esclusione “storiche” che continuano a contare
Le cause di esclusione di base restano quelle già previste dal decreto istitutivo, ma oggi vanno lette in modo molto più attento perché il controllo è diventato sostanziale. Restano fuori dal CPB, tra gli altri, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, quelli condannati per determinati reati tributari, societari o di riciclaggio negli ultimi tre periodi d’imposta, chi nel periodo precedente ha conseguito redditi esenti, esclusi o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, chi aderisce al regime forfetario nel primo periodo oggetto del concordato e le società o associazioni interessate, nel primo anno, da operazioni straordinarie o da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o associati, salvo il subentro ereditario. A questo si aggiunge il requisito dei debiti tributari e contributivi: l’accesso è precluso se restano debiti definitivamente accertati, salvo che siano stati estinti entro i termini e il residuo complessivo resti sotto 5.000 euro, senza considerare quelli sospesi o rateizzati finché non si decade dal beneficio.
3. Le novità introdotte dal correttivo: professionisti individuali, associazioni e STP sotto osservazione
Il Dlgs n. 81/2025 ha irrigidito il sistema introducendo nuove cause di esclusione e di cessazione che riguardano soprattutto il mondo professionale associato. In particolare, non può aderire il professionista che nel periodo precedente dichiara redditi di lavoro autonomo individuale e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale, a una STP o a una società tra avvocati che non aderisce al CPB per gli stessi periodi d’imposta. Allo stesso modo, l’associazione professionale, la STP o la STA non possono accedere se non aderiscono, nei medesimi periodi, tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. Le stesse logiche sono state replicate anche sul fronte della cessazione, a conferma della volontà del legislatore di evitare adesioni “disallineate” tra studio associato e professionisti partecipanti. Queste nuove regole si applicano dalle opzioni relative al biennio 2025-2026, purché esercitate dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo.
4. Le cause di cessazione da monitorare durante il biennio
Sul lato della cessazione, l’articolo 21 del Dlgs n. 13/2024 prevede che il concordato perda efficacia nel periodo in cui si verifica una delle condizioni tipizzate. Tra le più importanti ci sono la modifica dell’attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo precedente al biennio, salvo che per la nuova attività si applichi il medesimo ISA; la cessazione dell’attività; il passaggio al regime forfetario; le operazioni di fusione, scissione o conferimento; le modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati; e il superamento del limite dei ricavi o compensi previsto dal decreto ISA, maggiorato del 50%. Per i professionisti partecipanti ad associazioni o società professionali, si aggiungono poi le nuove cause di cessazione “speculari” introdotte dal correttivo, collegate al mancato allineamento tra adesione del singolo e adesione della struttura partecipata.
5. Cosa dice la prassi 2026: affitto d’azienda, acquisto d’azienda, sospensione e compagine associativa
La prassi del 2026 ha iniziato a dare un contenuto molto concreto a queste regole. Con la risposta n. 46/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’affitto d’azienda non integra, nel caso esaminato, la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter). Con la risposta n. 103/2026, invece, ha affermato che l’acquisto d’azienda può integrare una causa di cessazione. Con la risposta n. 100/2026, l’Agenzia ha ritenuto rilevante, per un’associazione professionale, la modifica della compagine associativa con disallineamento del biennio di adesione, confermando la centralità del coordinamento tra associati e struttura. Infine, con la risposta n. 47/2026, ha affrontato il caso della sospensione dell’attività professionale, qualificandolo nel perimetro delle circostanze eccezionali e dei relativi effetti; e con la risposta n. 98/2026 ha esaminato gli eventi straordinari ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs n. 13/2024 e degli articoli 4 e 5 del DM 14 giugno 2024. Il messaggio di fondo è chiaro: non basta leggere la norma, bisogna verificare come la prassi la sta concretamente interpretando.
6. Il ruolo delle FAQ e delle istruzioni 2026: la coerenza del biennio conta più della forma
Accanto agli interpelli, anche le FAQ e i modelli dichiarativi 2026 confermano che il CPB deve essere gestito come un sistema coerente e non come una scelta isolata. Le FAQ dell’Agenzia richiamano espressamente l’articolo 21 per il tema della modifica dell’attività nel corso del biennio e, nelle sezioni dedicate ai contribuenti ISA, insistono sul collegamento tra requisiti, cause di cessazione e decadenza. Le istruzioni Redditi 2026, aggiornate il 13 aprile 2026, recepiscono il quadro CP e richiamano le cause di esclusione e cessazione del CPB, mentre il provvedimento del 13 aprile 2026 ha definito le modalità per acquisire gli ulteriori dati necessari alla proposta di concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027. In pratica, il sistema 2026 è ormai pienamente strutturato: accesso, proposta, monitoraggio e perdita degli effetti sono parti di un’unica architettura.
7. Guida operativa: quali controlli fare prima dell’adesione e durante il biennio
Sul piano operativo, il controllo andrebbe impostato in due momenti distinti. Prima dell’adesione conviene verificare: dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni, assenza di condanne rilevanti, peso dei redditi esenti o non imponibili, posizione debitoria tributaria e contributiva, eventuale regime forfetario nel primo anno, operazioni straordinarie e composizione societaria o associativa. Durante il biennio, invece, occorre monitorare: cambi di attività e relativo ISA, cessazione dell’attività, transito al forfetario, operazioni straordinarie, ingresso di nuovi soci o associati, superamento del limite ricavi/compensi maggiorato del 50% e, per professionisti associati e STP, la perfetta coerenza tra adesione del singolo e adesione della struttura. Questo doppio controllo è essenziale perché molte criticità non emergono in fase di opzione, ma maturano mentre il concordato è già in corso.
8. Quattro esempi pratici e numerici per capire quando il rischio è reale
Primo esempio. Un professionista ha debiti tributari e contributivi definitivamente accertati per 6.200 euro al momento del controllo. Prima dell’adesione versa 1.500 euro e resta con un residuo di 4.700 euro. In linea con l’articolo 10, comma 2, il residuo resta sotto la soglia di 5.000 euro e, se gli altri requisiti sono rispettati, il debito residuo non preclude di per sé l’accesso al CPB.
Secondo esempio. Un consulente dichiara nel periodo precedente 100.000 euro di reddito professionale, di cui 45.000 euro costituiti da componenti esenti, esclusi o non concorrenti. Poiché il peso di tali componenti è pari al 45%, cioè oltre la soglia del 40%, scatta una causa di esclusione e il contribuente non può accedere alla proposta di concordato.
Terzo esempio. Un’impresa soggetta a ISA opera in un settore il cui decreto di approvazione prevede un limite ricavi di 1.000.000 di euro. Durante il biennio dichiara ricavi per 1.620.000 euro. La soglia rilevante ai fini della cessazione è 1.500.000 euro, cioè il limite di base maggiorato del 50%. Avendo superato tale valore, il concordato cessa di avere efficacia nel periodo in cui si verifica lo sforamento.
Quarto esempio. Un professionista aderente al CPB partecipa anche a una STP. Nel 2026 il professionista resta nel concordato, mentre la STP non determina il proprio reddito sulla base della medesima adesione; oppure, in una variante pratica, lo studio modifica la compagine con ingresso di un nuovo associato nel corso del primo anno. Alla luce del correttivo 2025 e della risposta n. 100/2026, questo disallineamento può far scattare una causa di esclusione o di cessazione. Se, per rendere il caso più concreto, il professionista dichiara 80.000 euro individuali e la STP realizza 220.000 euro di reddito complessivo, il problema non è l’ammontare dei redditi, ma la mancanza di perfetta coerenza soggettiva tra i partecipanti al medesimo biennio concordatario.
Conclusioni
Sul CPB la lezione più importante del 2026 è molto chiara: le cause di esclusione e le cause di cessazione non vanno più lette come formule astratte, ma come regole operative che incidono direttamente sulla tenuta del concordato. Il correttivo del 2025 ha rafforzato il presidio su professionisti, associazioni e STP; la prassi recente ha chiarito che affitto d’azienda, acquisto d’azienda, sospensione dell’attività e variazioni della compagine non hanno tutti lo stesso effetto; i modelli Redditi 2026 e il provvedimento del 13 aprile 2026 confermano che il sistema è ormai pienamente a regime. Per imprese e professionisti il punto, quindi, non è solo aderire al CPB, ma costruire un controllo continuo che intercetti subito ogni evento capace di bloccare l’accesso o far cessare gli effetti del concordato.