Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Società agricole e dichiarazione dei redditi 2026: guida completa tra tassazione catastale, quadro fiscale e novità operative

La dichiarazione dei redditi delle società agricole continua a rappresentare uno degli ambiti più tecnici e delicati della fiscalità italiana. La particolarità del settore nasce dalla coesistenza di regole civilistiche, fiscali e catastali profondamente diverse rispetto alle imprese ordinarie. Nel 2026 assumono particolare rilievo la gestione dell’opzione per la tassazione catastale, il corretto inquadramento delle attività agricole connesse, il trattamento dei redditi dominicali e agrari, la compilazione dei modelli Redditi e IRAP e le nuove interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle società agricole che operano in forma societaria.

Per imprese agricole, cooperative, società semplici agricole, SRL agricole e professionisti del settore, la vera criticità non è solo compilare la dichiarazione, ma capire quale regime fiscale sia realmente applicabile e come evitare errori che possono far decadere dalle agevolazioni.

1. Quando una società può essere considerata “società agricola”

La qualifica di società agricola deriva dall’art. 2 del D.Lgs. 99/2004. Non basta svolgere attività legate alla terra: la società deve esercitare esclusivamente attività agricole previste dall’art. 2135 c.c. e indicare nella denominazione sociale la dicitura “società agricola”. Solo rispettando questi requisiti è possibile accedere ai regimi fiscali agevolati, inclusa la determinazione catastale del reddito. La disciplina interessa società semplici, SNC, SAS, SRL e cooperative agricole, mentre restano escluse SPA e SAPA.

2. Tassazione catastale: il vero vantaggio fiscale delle società agricole

Il principale elemento distintivo delle società agricole è la possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale invece che secondo il bilancio ordinario. In pratica, il reddito imponibile non viene calcolato sulla differenza tra costi e ricavi, ma sulla rendita catastale dei terreni agricoli, con evidenti vantaggi fiscali nei casi di elevata marginalità aziendale. L’opzione è disciplinata dall’art. 1 comma 1093 della Legge 296/2006 e continua a rappresentare uno degli strumenti più rilevanti di pianificazione fiscale agricola.

3. Come si esercita l’opzione per il reddito catastale

L’opzione per la tassazione catastale deve essere esercitata tramite comportamento concludente e comunicazione nella dichiarazione IVA. L’Agenzia delle Entrate conferma che la società deve possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta. Se viene meno la natura esclusivamente agricola dell’attività, la società perde il diritto alla tassazione catastale e torna alla determinazione ordinaria del reddito d’impresa. Questo controllo è particolarmente importante per le società che svolgono attività miste o attività agricole connesse.

4. Attività agricole connesse e rischio di perdita delle agevolazioni

Uno degli aspetti più delicati riguarda le attività connesse: agriturismo, trasformazione prodotti, produzione energetica, valorizzazione commerciale e manipolazione dei prodotti agricoli. Le recenti interpretazioni fiscali chiariscono che alcune attività restano compatibili con il regime catastale entro precisi limiti quantitativi e qualitativi, mentre altre possono determinare la produzione di reddito d’impresa ordinario. La distinzione è fondamentale perché una gestione errata può comportare recuperi fiscali, sanzioni e perdita dell’agevolazione catastale.

5. Redditi dominicali e agrari: come funzionano nel 2026

I redditi agricoli continuano a essere costruiti intorno a due componenti fondamentali: reddito dominicale e reddito agrario. Il reddito dominicale è attribuito al proprietario del terreno, mentre il reddito agrario rappresenta il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola. Le rivalutazioni restano pari all’80% per il dominicale e al 70% per l’agrario, con ulteriore maggiorazione del 30% nei casi previsti. Continuano inoltre le agevolazioni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, con meccanismi di esenzione e riduzione progressiva dell’imponibile.

6. IRAP e società agricole: cosa cambia realmente

Molte società agricole ritengono erroneamente che l’esclusione dall’IRAP comporti automaticamente l’esonero dichiarativo. In realtà occorre distinguere tra esclusione dall’imposta e obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. Le attività rientranti nel reddito agrario ex art. 32 TUIR possono beneficiare dell’esclusione, ma restano necessari controlli sulla natura dell’attività esercitata, soprattutto in presenza di attività connesse, trasformazioni o produzione energetica. Le istruzioni IRAP 2026 confermano la necessità di verificare caso per caso il corretto inquadramento fiscale.

7. Le novità interpretative sulle società agricole nel 2026

Tra gli aggiornamenti più interessanti emerge la recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sul regime PEX applicabile anche alle società agricole che determinano il reddito su base catastale. La risposta a interpello n. 93/2026 ha chiarito che, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 87 TUIR, anche queste società possono beneficiare dell’esenzione parziale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Si tratta di un chiarimento importante per gruppi agricoli, holding familiari e operazioni di riorganizzazione societaria.

8. Quattro esempi pratici e numerici

Primo esempio – SRL agricola con tassazione catastale.
Una SRL agricola possiede terreni con reddito dominicale complessivo pari a 12.000 euro e reddito agrario pari a 10.000 euro. Applicando le rivalutazioni, il reddito dominicale rivalutato diventa 21.600 euro e quello agrario 17.000 euro. Il reddito fiscale catastale complessivo è quindi 38.600 euro, indipendentemente dal risultato civilistico di bilancio.

Secondo esempio – attività agricola connessa e perdita parziale del regime.
Una società agricola realizza ricavi agricoli per 280.000 euro e ricavi agrituristici per 140.000 euro. Se l’attività agrituristica supera i limiti di connessione previsti, la quota eccedente può generare reddito d’impresa ordinario. In questo caso la società potrebbe mantenere il regime catastale solo per l’attività agricola principale e tassare separatamente il reddito derivante dall’attività eccedente.

Terzo esempio – agevolazione IRPEF per IAP.
Un imprenditore agricolo professionale conduce terreni con reddito agrario rivalutato pari a 14.000 euro. I primi 10.000 euro risultano esenti, mentre i successivi 4.000 euro sono imponibili al 50%, generando un imponibile fiscale effettivo di 2.000 euro.

Quarto esempio – cessione di partecipazioni e PEX.
Una società agricola in regime catastale cede una partecipazione realizzando una plusvalenza di 200.000 euro. Se risultano rispettati i requisiti PEX, il 95% della plusvalenza può essere escluso da imposizione e solo il 5% resta imponibile, pari a 10.000 euro.

Conclusioni

La dichiarazione dei redditi delle società agricole richiede oggi una lettura integrata tra disciplina catastale, normativa societaria e fiscalità d’impresa. Il vero nodo operativo non è soltanto compilare correttamente il modello Redditi, ma verificare se la società mantiene i requisiti per la tassazione catastale, se le attività connesse restano entro i limiti consentiti e se le agevolazioni fiscali possono continuare ad applicarsi. Le novità interpretative del 2026 confermano una crescente attenzione dell’Amministrazione finanziaria verso il settore agricolo societario, soprattutto nei casi di attività miste, trasformazioni, operazioni straordinarie e gestione delle partecipazioni.

Per le imprese agricole più strutturate, la differenza tra reddito catastale e reddito ordinario può incidere in modo significativo sulla pressione fiscale complessiva. Per questo motivo diventa essenziale monitorare costantemente oggetto sociale, attività esercitate, limiti quantitativi e corretta impostazione dichiarativa.

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