Per le società, individuare la scadenza corretta del saldo IRES e IRAP 2025 e del primo acconto 2026 non significa semplicemente consultare il calendario fiscale. Il termine di versamento può cambiare in base alla data di chiusura dell’esercizio, al momento in cui viene approvato il bilancio, all’utilizzo del maggior termine di 180 giorni e all’eventuale applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza ordinaria è generalmente collegata al sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Quando, però, la società approva legittimamente il bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni, il versamento può slittare all’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione.
Nel 2026 occorre considerare anche il differimento disposto per determinati soggetti interessati dagli ISA: i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno possono essere effettuati entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione oppure entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%.
Non tutte le società, tuttavia, possono utilizzare automaticamente queste date. La verifica deve partire dalla situazione concreta dell’impresa e, soprattutto, dal termine originario che sarebbe stato applicabile in assenza della proroga.
1. La regola generale per il saldo 2025 e il primo acconto 2026
L’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 stabilisce che i soggetti IRES devono versare il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per una società con esercizio coincidente con l’anno solare, chiuso il 31 dicembre 2025, il termine ordinario è quindi il 30 giugno 2026.
Entro la stessa data devono essere normalmente versati:
- il saldo IRES relativo al 2025;
- il saldo IRAP relativo al 2025;
- il primo acconto IRES per il 2026;
- il primo acconto IRAP per il 2026;
- le eventuali imposte sostitutive o maggiorazioni risultanti dalla dichiarazione;
- l’eventuale saldo IVA, qualora la società ne abbia rinviato il pagamento al termine previsto per le imposte sui redditi.
Il versamento può essere effettuato entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le società con termine ordinario al 30 giugno, il pagamento differito può quindi essere eseguito entro il 30 luglio 2026.
La maggiorazione deve essere applicata sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni. Se, per esempio, il debito complessivo è pari a 25.000 euro ma vengono utilizzati crediti fiscali per 10.000 euro, lo 0,40% si applica sui 15.000 euro effettivamente da versare.
Il pagamento avviene tramite modello F24 telematico. I principali codici tributo sono:
- 2003 per il saldo IRES;
- 2001 per il primo acconto IRES;
- 2002 per il secondo acconto IRES;
- 3800 per il saldo IRAP;
- 3812 per il primo acconto IRAP;
- 3813 per il secondo acconto o l’acconto in unica soluzione IRAP.
La data di presentazione del modello Redditi SC non modifica il termine di pagamento. Una società non può quindi rinviare saldo e acconto semplicemente trasmettendo la dichiarazione in un momento successivo.
2. Bilancio approvato entro 120 giorni: scadenza ordinaria e pagamento con maggiorazione
Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 viene approvato entro il termine ordinario di 120 giorni, e quindi entro il 30 aprile 2026, saldo e primo acconto devono essere versati entro il 30 giugno 2026.
La stessa scadenza opera anche quando il bilancio viene approvato prima del 30 aprile. Un’approvazione anticipata, per esempio nel mese di marzo, non anticipa il termine fiscale: il versamento resta collegato all’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
La società può scegliere tra:
- pagamento entro il 30 giugno senza maggiorazione;
- pagamento entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
- rateizzazione delle somme dovute, rispettando le scadenze previste per la prima rata e per quelle successive.
La rateizzazione non consente di spostare liberamente il primo versamento. La prima rata deve essere pagata entro il termine ordinario applicabile oppure entro il termine differito, applicando in quest’ultimo caso la maggiorazione prevista. Sulle rate successive maturano gli interessi di rateazione.
Prima di predisporre il modello F24 è necessario effettuare una riconciliazione tra:
- risultato civilistico del bilancio;
- variazioni fiscali in aumento e in diminuzione;
- imponibile IRES;
- valore della produzione netta IRAP;
- ritenute e crediti disponibili;
- acconti già versati nel 2025;
- eccedenze provenienti dalle dichiarazioni precedenti;
- crediti utilizzati in compensazione.
Particolare attenzione deve essere riservata all’utilizzo dei crediti fiscali. La compensazione di crediti per importi superiori ai limiti previsti può richiedere il visto di conformità e la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge.
3. Approvazione entro 180 giorni: quando il versamento slitta al 31 luglio
Lo statuto può consentire l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto sociale.
Il rinvio non può essere adottato automaticamente per semplici ragioni di convenienza finanziaria o per posticipare il pagamento delle imposte. Le ragioni che giustificano il maggior termine devono essere reali, specifiche e illustrate dagli amministratori nella relazione sulla gestione oppure, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa.
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, il termine massimo di 180 giorni cade il 29 giugno 2026.
Se il bilancio viene legittimamente approvato nel mese di giugno, la società versa saldo e primo acconto entro l’ultimo giorno del mese successivo, quindi entro il 31 luglio 2026.
Il pagamento può essere eseguito nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. Poiché il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2026 cade di domenica, il termine si sposta al 31 agosto 2026.
Occorre distinguere tre situazioni:
Bilancio approvato a maggio utilizzando il maggior termine.
La scadenza cade normalmente il 30 giugno, perché l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione coincide con il termine ordinario.
Bilancio approvato a giugno entro i 180 giorni.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 luglio, oppure entro il 31 agosto con lo 0,40%.
Bilancio non approvato entro il termine massimo.
La mancata approvazione non consente un ulteriore rinvio. Le imposte devono comunque essere versate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine massimo, quindi entro il 31 luglio 2026.
La scadenza fiscale non dipende pertanto dalla data in cui il bilancio viene materialmente approvato oltre il termine legale. Se l’assemblea approvasse il bilancio soltanto a settembre, la società non potrebbe rinviare il pagamento delle imposte a ottobre.
4. Proroga ISA 2026, acconti e controlli operativi
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che rispettano il limite previsto per ricavi o compensi, i versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2026 possono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2026, senza maggiorazione;
- entro il 20 agosto 2026, con maggiorazione dello 0,80%.
Il differimento può riguardare anche i soggetti che presentano una causa di esclusione dagli ISA, purché esercitino un’attività per la quale sia stato approvato un indice e rispettino il limite dei ricavi o compensi previsto.
La proroga può inoltre estendersi ai soci o agli altri soggetti che dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, quando la società partecipata possiede i requisiti richiesti.
La proroga non opera, invece, quando il termine ordinario della società non era il 30 giugno.
Una società che ha approvato il bilancio nel mese di giugno utilizzando legittimamente il termine di 180 giorni ha una scadenza ordinaria al 31 luglio. Non può quindi applicare il differimento al 20 luglio o al 20 agosto previsto per i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno. In questo caso valgono:
- 31 luglio senza maggiorazione;
- 31 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
Anche il calcolo dell’acconto richiede attenzione. In linea generale, l’acconto IRES è pari al 100% dell’imposta di riferimento e viene versato:
- per il 40% come prima rata;
- per il 60% come seconda rata.
Il secondo acconto è normalmente dovuto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza ordinaria è il 30 novembre.
La società può utilizzare:
- il metodo storico, calcolando l’acconto sulla base dell’imposta dell’anno precedente;
- il metodo previsionale, stimando l’imposta che sarà dovuta per il 2026.
Il metodo previsionale può ridurre l’esborso quando si prevede una contrazione dell’utile, ma espone al rischio di sanzioni e interessi se l’acconto versato risulta inferiore a quello effettivamente dovuto.
Una procedura operativa completa dovrebbe quindi verificare:
- data di chiusura dell’esercizio;
- data e presupposti dell’approvazione del bilancio;
- applicabilità degli ISA;
- limite dei ricavi;
- eventuale causa di esclusione;
- metodo utilizzato per l’acconto;
- crediti compensabili;
- necessità del visto di conformità;
- correttezza dei codici tributo;
- disponibilità finanziaria per saldo, primo acconto e rate successive.
5. Quattro esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Bilancio approvato entro 120 giorni e pagamento entro il 30 giugno
Una Srl con esercizio coincidente con l’anno solare approva il bilancio il 24 aprile 2026.
Dalla dichiarazione emergono:
- saldo IRES 2025: 18.000 euro;
- saldo IRAP 2025: 4.000 euro;
- primo acconto IRES 2026: 12.000 euro;
- primo acconto IRAP 2026: 2.400 euro.
Il totale da pagare è:
18.000 + 4.000 + 12.000 + 2.400 = 36.400 euro.
La scadenza ordinaria è il 30 giugno 2026.
Se la società paga entro tale data, versa 36.400 euro senza maggiorazione. Se paga il 30 luglio, deve applicare lo 0,40%:
36.400 × 0,40% = 145,60 euro.
Il totale da versare diventa:
36.400 + 145,60 = 36.545,60 euro.
Esempio 2 – Società ISA con proroga al 20 luglio
Una società soggetta agli ISA, con ricavi inferiori al limite previsto, approva il bilancio il 28 aprile 2026.
Le imposte complessivamente dovute ammontano a 50.000 euro.
Poiché il termine originario era il 30 giugno, la società può pagare:
- 50.000 euro entro il 20 luglio 2026;
- oppure entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,80%.
La maggiorazione è:
50.000 × 0,80% = 400 euro.
Pagando il 20 agosto, il totale sarà quindi:
50.000 + 400 = 50.400 euro.
Non si applica la maggiorazione ordinaria dello 0,40%, perché per i soggetti interessati dal differimento è prevista la specifica misura dello 0,80%.
Esempio 3 – Bilancio approvato a giugno con maggior termine di 180 giorni
Una società utilizza legittimamente il termine di 180 giorni e approva il bilancio il 26 giugno 2026.
Il saldo IRES e IRAP, insieme al primo acconto, ammonta complessivamente a 72.000 euro.
Il termine di pagamento è il 31 luglio 2026.
Anche se la società applica gli ISA, la proroga al 20 luglio non è rilevante, perché la scadenza originaria non era il 30 giugno.
Se il pagamento viene eseguito entro il 31 agosto con maggiorazione dello 0,40%, l’incremento è:
72.000 × 0,40% = 288 euro.
Il totale da versare è:
72.000 + 288 = 72.288 euro.
Esempio 4 – Metodo storico e metodo previsionale per l’acconto IRES
Una società ha dichiarato per il 2025 un’IRES netta di 100.000 euro.
Con il metodo storico, l’acconto 2026 è pari al 100%:
100.000 euro.
Il versamento viene suddiviso in:
- primo acconto, 40%: 40.000 euro;
- secondo acconto, 60%: 60.000 euro.
La società prevede, però, che l’IRES effettivamente dovuta per il 2026 sarà pari a 60.000 euro. Utilizzando il metodo previsionale, potrebbe versare:
- primo acconto: 24.000 euro;
- secondo acconto: 36.000 euro.
Il risparmio finanziario temporaneo rispetto al metodo storico sarebbe:
100.000 – 60.000 = 40.000 euro.
Se, a consuntivo, l’IRES 2026 risultasse invece pari a 80.000 euro, l’acconto versato di 60.000 euro sarebbe insufficiente per 20.000 euro. Su tale differenza potrebbero essere applicati sanzioni e interessi, salvo regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.
Conclusioni
La determinazione della scadenza del saldo IRES e IRAP e del primo acconto non può essere effettuata utilizzando un’unica data valida per tutte le società.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare occorre distinguere tra:
- bilancio approvato entro 120 giorni;
- bilancio approvato a maggio utilizzando il maggior termine;
- bilancio approvato a giugno entro 180 giorni;
- bilancio non approvato entro il termine massimo;
- società interessate dalla proroga ISA;
- società escluse dal differimento perché soggette a una diversa scadenza originaria.
Per il 2026, le principali date operative sono il 30 giugno, il 20 luglio, il 30 luglio, il 31 luglio, il 20 agosto e il 31 agosto. Ognuna di queste scadenze risponde, però, a presupposti differenti.
La procedura corretta parte dalla chiusura dell’esercizio e dalla delibera di approvazione del bilancio, prosegue con il calcolo dell’imponibile e degli acconti e termina con il controllo dei crediti utilizzati, delle maggiorazioni e dei codici tributo.
Una verifica effettuata prima della predisposizione del modello F24 permette di evitare versamenti tardivi, maggiorazioni non dovute, compensazioni irregolari e soprattutto l’applicazione di una proroga a società che non ne possiedono i requisiti.
Riferimenti verificati
L’Agenzia delle Entrate conferma che, per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio approvato entro 120 giorni, il saldo IRES 2025 e il primo acconto 2026 avevano scadenza ordinaria il 30 giugno 2026. Per i soggetti interessati dagli ISA, con ricavi o compensi entro il limite previsto, il termine è stato differito al 20 luglio 2026 senza maggiorazione; il differimento si estende anche ai partecipanti a società trasparenti che rispettano i requisiti.
Le istruzioni ufficiali dei modelli Redditi 2026 confermano la possibilità di versare entro i 30 giorni successivi al termine ordinario applicando la maggiorazione dello 0,40%, nonché le regole per la rateizzazione delle somme risultanti dalla dichiarazione.
La disciplina generale resta contenuta nell’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001: per i soggetti IRES il versamento è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta; quando il bilancio viene legittimamente approvato oltre quattro mesi, il termine è l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione, fermo il limite collegato alla scadenza massima prevista dalla legge