Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Indagini finanziarie e doppia attività: movimenti bancari sotto controllo e onere della prova a carico del contribuente

Le indagini finanziarie rappresentano uno degli strumenti di accertamento più incisivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. Attraverso i dati acquisiti dagli operatori finanziari, l’Agenzia delle Entrate può ricostruire versamenti, bonifici, prelevamenti e altre movimentazioni e utilizzarli come base per rettificare il reddito dichiarato quando il contribuente non è in grado di dimostrarne la corretta contabilizzazione o l’irrilevanza fiscale.

La questione diventa ancora più delicata quando una stessa persona esercita due attività differenti utilizzando la medesima partita IVA. È il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21095/2026, depositata il 22 luglio 2026: il contribuente esercitava contemporaneamente la professione di avvocato e un’attività d’impresa agricola nel settore vitivinicolo. L’Amministrazione aveva attribuito determinate movimentazioni bancarie alla professione e il contribuente sosteneva che sarebbe spettato al Fisco dimostrare preventivamente a quale delle due attività fossero riferibili.

La Cassazione ha respinto questa impostazione: quando opera la presunzione legale derivante dalle indagini finanziarie, è il contribuente che deve fornire una prova analitica e specifica, spiegando per ogni movimento contestato se sia già confluito nel reddito dichiarato, se appartenga all’altra attività oppure se sia del tutto estraneo alla produzione del reddito. Il principio viene ricondotto anche alla cosiddetta vicinanza della prova: chi ha effettuato o ricevuto l’operazione bancaria è normalmente il soggetto che dispone più facilmente dei documenti necessari a spiegarne la natura. 

Per imprese e professionisti il messaggio è particolarmente importante: in sede di verifica non è sufficiente fornire una spiegazione generale del conto corrente. La difesa deve essere costruita movimento per movimento, attraverso fatture, prima nota, contratti, bonifici, finanziamenti, restituzioni, trasferimenti tra conti e ogni altro documento utile.

1. Come funzionano le indagini finanziarie dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 consente agli uffici di acquisire dagli intermediari finanziari dati, notizie e documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal contribuente.

L’indagine può riguardare, tra l’altro:

  • conti correnti bancari;
  • conti postali;
  • carte e strumenti di pagamento;
  • depositi;
  • operazioni finanziarie;
  • rapporti con società fiduciarie;
  • garanzie;
  • ulteriori rapporti e servizi finanziari.

La richiesta agli intermediari richiede l’autorizzazione prevista dalla norma e le comunicazioni avvengono telematicamente.

Il punto fondamentale è contenuto nell’articolo 32, comma 1, n. 2: i dati e gli elementi acquisiti possono essere posti a base dell’accertamento se il contribuente non dimostra di averne già tenuto conto nella determinazione del reddito oppure che essi non hanno rilevanza fiscale

Si tratta quindi di una presunzione legale relativa.

L’Amministrazione, una volta dimostrata l’esistenza della movimentazione finanziaria, non è tenuta ordinariamente a fornire ulteriori elementi indiziari per dimostrare che quel versamento rappresenti un ricavo o un compenso non dichiarato.

È il contribuente che deve superare la presunzione fornendo la prova contraria.

La stessa logica opera anche ai fini IVA. L’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972 consente di utilizzare le operazioni finanziarie ai fini delle rettifiche IVA quando il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni oppure che non si riferiscono a operazioni imponibili. 

2. Versamenti e prelevamenti non seguono le stesse regole

Uno degli errori più frequenti è considerare identiche tutte le movimentazioni bancarie.

Occorre invece distinguere tra versamenti/accrediti e prelevamenti.

Versamenti

Un versamento sul conto corrente del contribuente può essere utilizzato come elemento presuntivo di un ricavo o compenso non dichiarato se non viene adeguatamente giustificato.

La regola interessa tanto l’imprenditore quanto il professionista.

Per esempio, se sul conto di un professionista vengono accreditati 8.000 euro non riconciliati con le fatture e il contribuente non fornisce una spiegazione documentata, l’importo può essere utilizzato ai fini della ricostruzione del reddito.

Prelevamenti

Per i prelevamenti la disciplina è diversa.

L’articolo 32 prevede per gli imprenditori una presunzione relativa sui prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili quando non viene indicato il beneficiario, purché vengano superate le soglie di:

1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili

Per i professionisti la situazione è diversa.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato illegittima l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione secondo cui un prelevamento bancario non giustificato dovrebbe automaticamente generare un compenso professionale non dichiarato. 

Di conseguenza:

versamento non giustificato del professionista → presunzione ancora utilizzabile;

prelevamento non giustificato del professionista → non può essere automaticamente trasformato in compenso professionale mediante la stessa presunzione.

Questa distinzione assume un’importanza decisiva proprio nei casi di doppia attività, quando lo stesso contribuente è contemporaneamente professionista e imprenditore.

3. La Cassazione n. 21095/2026: il caso dell’avvocato che svolgeva anche attività agricola

La vicenda esaminata dalla Cassazione è particolarmente interessante perché il contribuente svolgeva due attività fiscalmente differenti:

  • attività professionale di avvocato;
  • attività d’impresa agricola attraverso un’azienda produttrice di vino.

Entrambe facevano capo alla stessa partita IVA.

A seguito delle indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate rilevava movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate e attribuiva il maggiore imponibile all’attività professionale.

Il contribuente sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto prima dimostrare a quale delle due attività appartenessero concretamente le somme.

Soltanto dopo tale dimostrazione, secondo la tesi difensiva, sarebbe sorto l’onere del contribuente di fornire la prova contraria.

La Cassazione ha invece affermato il principio opposto.

In presenza della presunzione prevista dall’articolo 32, il contribuente che esercita due attività deve indicare analiticamente a quale attività sia riferibile ciascuna movimentazione e deve dimostrarlo documentalmente.

Non può limitarsi ad affermare:

“questi movimenti potrebbero appartenere all’attività agricola”.

Deve invece dimostrare, per esempio:

“il bonifico di 7.500 euro del 15 maggio deriva dalla vendita di vino documentata dalla fattura n. 36 e registrata nella contabilità dell’impresa agricola”.

La recente ordinanza conferma quindi l’orientamento secondo cui l’Amministrazione beneficia della presunzione legale e il contribuente deve fornire una prova specifica per ogni singola operazione contestata. 

4. Il principio della “vicinanza della prova”

La posizione della Cassazione non si fonda esclusivamente sul testo dell’articolo 32.

Un ruolo centrale viene attribuito al principio di vicinanza della prova.

La Corte di Cassazione aveva già chiarito, nella sentenza n. 26014/2024, che la presunzione legale relativa derivante dalle indagini finanziarie comporta l’onere per il contribuente di fornire una specifica giustificazione delle operazioni contestate anche perché è proprio il contribuente il soggetto che si trova nella posizione migliore per conoscere i fatti che hanno determinato quei movimenti. 

L’Agenzia vede, per esempio:

accredito del 12 giugno: 15.000 euro.

Il contribuente, invece, può conoscere e documentare se quella somma rappresenta:

  • pagamento di una fattura;
  • finanziamento del socio;
  • restituzione di un prestito;
  • trasferimento da altro conto personale;
  • rimborso assicurativo;
  • vendita di un bene privato;
  • restituzione di una caparra;
  • eredità o donazione;
  • movimento relativo a un’altra attività economica;
  • somma già regolarmente dichiarata.

La differenza informativa è evidente.

Proprio per questo la difesa del contribuente non può normalmente consistere nella semplice contestazione dell’accertamento: deve trasformarsi in una vera riconciliazione bancaria documentale.

5. Quale prova deve fornire il contribuente

La giurisprudenza richiede una prova analitica, non generica.

In pratica, per ogni movimento contestato dovrebbe essere predisposto un prospetto contenente almeno:

DataMovimentoImportoNaturaAttivitàDocumento
10/03Bonifico ricevuto€ 6.000Fattura clienteProfessionaleFattura 18
22/03Accredito€ 10.000Vendita prodottiImpresaFattura 31
06/04Giroconto€ 15.000Trasferimento proprioPrivatoEstratto altro conto

Non è sufficiente allegare centinaia di pagine di estratti conto lasciando all’Ufficio o al giudice il compito di ricostruire autonomamente i collegamenti.

Per ogni operazione è opportuno produrre il riscontro specifico:

  • fattura;
  • ricevuta;
  • contratto;
  • atto notarile;
  • estratto conto del conto di provenienza;
  • bonifico;
  • quietanza;
  • scrittura privata;
  • contabilità;
  • prima nota;
  • documento di restituzione del finanziamento.

Se, ad esempio, un contribuente sostiene che 30.000 euro ricevuti derivino da un finanziamento familiare, la sola dichiarazione “i soldi me li ha dati mio padre” presenta una forza probatoria molto inferiore rispetto a un bonifico con causale, alla documentazione sulla disponibilità finanziaria del padre e a un accordo scritto coerente con i successivi movimenti.

6. Conto personale e conto professionale: la separazione non è obbligatoria, ma può diventare decisiva

Per molte attività non esiste un obbligo generale di possedere un conto corrente esclusivamente professionale separato da quello personale.

Dal punto di vista operativo, tuttavia, la commistione crea un rischio evidente.

Supponiamo che sullo stesso conto confluiscano:

  • compensi professionali;
  • ricavi di impresa;
  • stipendio del coniuge;
  • trasferimenti familiari;
  • investimenti finanziari;
  • rimborsi;
  • spese personali.

In caso di verifica, ogni movimento può richiedere una spiegazione.

La situazione diventa ancora più complessa per chi esercita contemporaneamente due attività.

Una struttura finanziaria più ordinata potrebbe prevedere:

conto A → professione;

conto B → attività d’impresa;

conto C → movimenti personali.

La separazione non elimina i poteri di controllo dell’Agenzia, ma consente di ridurre enormemente l’attività di ricostruzione.

Un bonifico di 20.000 euro sul conto aziendale proveniente da un cliente e collegato a una fattura è molto più facilmente spiegabile di uno stesso importo transitato su un conto utilizzato contemporaneamente per attività professionale, aziendale e privata.

7. Conti intestati a familiari e terzi: quando possono entrare nell’indagine

Le indagini finanziarie non devono essere interpretate come uno strumento limitato esclusivamente al conto formalmente intestato al contribuente.

In determinate circostanze, l’Amministrazione può acquisire e utilizzare elementi relativi anche a rapporti intestati a soggetti terzi quando emergano elementi idonei a collegarli sostanzialmente al contribuente verificato.

Il tema si presenta frequentemente con:

  • coniuge;
  • figli;
  • genitori;
  • soci;
  • amministratori;
  • società collegate.

Non basta però il semplice rapporto familiare per attribuire automaticamente tutte le movimentazioni al contribuente.

Diventa invece rilevante la presenza di elementi quali:

  • disponibilità effettiva del conto;
  • deleghe;
  • trasferimenti sistematici;
  • operazioni riferibili all’attività;
  • versamenti provenienti dai clienti;
  • corrispondenza tra movimentazioni e rapporti commerciali.

Per questo motivo, anche nelle imprese familiari e nelle piccole società è opportuno evitare l’utilizzo promiscuo dei conti dei familiari per pagamenti o incassi dell’attività.

La tracciabilità deve essere letta non soltanto come obbligo antiriciclaggio o come strumento di pagamento, ma anche come elemento fondamentale della difesa fiscale futura.

8. Cosa accade durante il contraddittorio con l’Agenzia

Quando l’Ufficio acquisisce i dati finanziari può chiedere al contribuente chiarimenti sulle operazioni.

L’articolo 32 prevede espressamente la possibilità di invitare il contribuente a comparire e fornire informazioni anche in relazione ai rapporti finanziari acquisiti. Le domande e le risposte devono essere verbalizzate e il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale. 

La fase del contraddittorio deve essere utilizzata con particolare attenzione.

Una risposta frettolosa come:

“probabilmente erano soldi relativi all’azienda”

può risultare molto meno efficace di una risposta documentata:

“il bonifico di 12.500 euro del 18 luglio corrisponde alla fattura agricola n. 52 del 10 luglio, registrata sul registro IVA vendite e regolarmente indicata nella liquidazione del terzo trimestre”.

Una procedura efficace dovrebbe prevedere:

  1. esportazione di tutti i movimenti contestati in Excel;
  2. classificazione per conto;
  3. classificazione per attività;
  4. collegamento con la contabilità;
  5. ricerca del documento giustificativo;
  6. individuazione dei movimenti ancora non spiegati;
  7. predisposizione di una memoria riepilogativa;
  8. consegna ordinata degli allegati.

La forza della difesa aumenta considerevolmente quando l’Ufficio riceve un prospetto che consente di verificare immediatamente ogni operazione.

9. Attenzione alle giustificazioni generiche e alle ricostruzioni effettuate anni dopo

Il problema delle indagini finanziarie emerge spesso diversi anni dopo le movimentazioni.

Una società o un professionista potrebbe quindi trovarsi a dover spiegare nel 2026 un accredito effettuato nel 2021 o nel 2022.

Ricostruire dopo quattro o cinque anni:

  • motivo del bonifico;
  • soggetto pagatore;
  • attività alla quale apparteneva;
  • fattura;
  • eventuale trasferimento tra conti

può diventare molto difficile.

Per questo motivo la migliore difesa viene costruita prima del controllo.

In particolare, per i movimenti che non derivano immediatamente da fatture o operazioni commerciali dovrebbe essere conservata una documentazione specifica.

Esempi tipici:

Finanziamento del titolare alla propria attività

Causale del bonifico:

“Finanziamento titolare”.

Restituzione di un prestito personale

Conservare:

contratto + bonifico originario + bonifico di restituzione.

Trasferimento tra conti propri

Conservare gli estratti di entrambi i conti.

Vendita di un bene personale

Conservare contratto di vendita e documentazione relativa al bene.

Una movimentazione perfettamente legittima ma non documentabile può diventare, dopo alcuni anni, estremamente difficile da difendere.

10. Tre esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Professionista con versamenti non giustificati

Un avvocato dichiara compensi per:

120.000 euro.

Le indagini finanziarie rilevano ulteriori accrediti sul conto per:

35.000 euro.

Il professionista documenta:

  • 10.000 euro: trasferimento da altro conto personale;
  • 8.000 euro: rimborso di un finanziamento precedentemente concesso;
  • 5.000 euro: fattura professionale già dichiarata.

Totale documentato:

10.000 + 8.000 + 5.000 = 23.000 euro.

Restano senza giustificazione:

35.000 – 23.000 = 12.000 euro.

I 12.000 euro possono essere utilizzati per rettificare il reddito professionale.

Ipotizzando, solo a fini illustrativi, un’aliquota marginale IRPEF del 43%:

12.000 × 43% = 5.160 euro

di maggiore IRPEF teorica, alla quale devono essere aggiunte addizionali, eventuale IVA quando applicabile, interessi e sanzioni.

L’esempio dimostra che non occorre necessariamente giustificare “il conto” nel suo complesso: occorre spiegare ogni singolo movimento contestato.

Esempio 2 – Professionista e imprenditore con la stessa partita IVA

Un contribuente esercita:

  • attività professionale;
  • attività commerciale.

Nel 2025 riceve sul conto utilizzato promiscuamente accrediti non immediatamente riconciliati per:

80.000 euro.

Dopo la verifica documentale emerge:

  • 30.000 euro riferibili a fatture professionali già dichiarate;
  • 25.000 euro relativi all’attività commerciale e regolarmente contabilizzati;
  • 15.000 euro provenienti da un finanziamento personale;
  • 10.000 euro senza documentazione.

Totale spiegato:

30.000 + 25.000 + 15.000 = 70.000 euro.

Residuo:

80.000 – 70.000 = 10.000 euro.

Il contribuente non può limitarsi a sostenere che i movimenti “potrebbero appartenere a entrambe le attività”.

Deve dimostrare analiticamente che:

30.000 → professione;

25.000 → impresa;

15.000 → estraneo al reddito.

I soli 10.000 euro non spiegati rimangono esposti alla presunzione.

È esattamente il tipo di ricostruzione resa necessaria dal principio affermato dalla Cassazione n. 21095/2026. 

Esempio 3 – Prelevamenti: differenza tra professionista e imprenditore

Due contribuenti effettuano nello stesso mese prelevamenti dal conto per:

8.000 euro.

Il contribuente A è un professionista.

Il contribuente B esercita attività d’impresa.

Per il professionista, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non opera la presunzione automatica secondo cui il prelevamento non giustificato genera un compenso professionale occulto. 

Per l’imprenditore, invece, la disciplina dell’articolo 32 può trovare applicazione in presenza dei requisiti previsti.

Supponiamo che gli 8.000 euro siano composti da:

  • 2.000 euro prelevati il 4 giugno;
  • 2.500 euro il 12 giugno;
  • 3.500 euro il 25 giugno.

Il totale mensile è superiore alla soglia di:

5.000 euro.

Se tali prelevamenti non risultano dalle scritture contabili e l’imprenditore non indica i beneficiari, possono concorrere alla ricostruzione dei maggiori ricavi secondo la presunzione prevista dall’articolo 32.

La stessa automatica conclusione non è invece applicabile al professionista.

Conclusioni

Le indagini finanziarie rappresentano uno degli ambiti nei quali la qualità della documentazione del contribuente può determinare concretamente l’esito dell’accertamento.

Il principio affermato dalla Cassazione n. 21095/2026 è particolarmente rilevante per chi esercita più attività con la stessa partita IVA: non spetta all’Amministrazione finanziaria ricostruire preventivamente a quale attività appartenga ciascuna movimentazione bancaria contestata. È il contribuente che deve fornire la prova analitica della sua corretta imputazione o dell’irrilevanza fiscale. 

La presunzione prevista dall’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 comporta infatti che, una volta individuate le operazioni finanziarie, il contribuente debba dimostrare:

  • che il movimento è già stato considerato nel reddito dichiarato;
  • oppure che appartiene a un’altra attività correttamente contabilizzata;
  • oppure che è fiscalmente irrilevante. 

La prova deve essere specifica.

Non è sufficiente sostenere che “si tratta di movimenti personali”, che “potrebbero riferirsi all’altra attività” oppure che “il conto veniva utilizzato anche dalla famiglia”.

Per ogni operazione devono essere ricostruiti:

data + importo + soggetto + causale + attività + documento giustificativo.

Deve inoltre essere mantenuta netta la distinzione tra versamenti e prelevamenti. I versamenti non giustificati possono rilevare anche nei confronti dei professionisti; per i prelevamenti professionali, invece, la Corte costituzionale ha eliminato la presunzione automatica “prelievo = compenso”, mentre per l’attività d’impresa rimane la disciplina prevista dall’articolo 32, comprese le soglie di 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili. 

Per chi esercita contemporaneamente attività professionale e d’impresa, la gestione finanziaria dovrebbe quindi essere organizzata con criteri ancora più rigorosi. Utilizzare conti distinti per le diverse attività non impedisce un’eventuale indagine, ma rende molto più semplice dimostrare la provenienza delle somme.

La vera prevenzione consiste nella riconciliazione periodica tra banca e contabilità. Ogni accredito estraneo alla normale fatturazione dovrebbe avere una causale chiara e un documento conservato fin dall’origine.

Un bonifico perfettamente legittimo ma non più ricostruibile dopo alcuni anni può trasformarsi in un problema fiscale rilevante. Al contrario, una movimentazione accompagnata da un documento preciso consente spesso di superare immediatamente la presunzione.

Per imprese e professionisti la regola operativa può quindi essere sintetizzata in una frase: il conto corrente non deve soltanto essere corretto, deve anche essere spiegabile, movimento per movimento, a distanza di anni.

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