Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Modello 770/2026: scadenza, soggetti obbligati, quadri da compilare e controlli da effettuare prima dell’invio

Il Modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, costituisce uno degli adempimenti più importanti per imprese, professionisti ed enti che hanno operato come sostituti d’imposta. Attraverso questa dichiarazione vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute operate, dei relativi versamenti, delle compensazioni effettuate, dei crediti utilizzati e di numerose altre operazioni fiscalmente rilevanti.

Per il 2026 la scadenza ordinaria sarebbe fissata al 31 ottobre, ma poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, il termine effettivo slitta a lunedì 2 novembre 2026. La regola generale deriva dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, mentre il provvedimento di approvazione del modello conferma che la dichiarazione dei sostituti deve essere trasmessa telematicamente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il modello riguarda, tra gli altri, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi diversi, sui dividendi e sui redditi di capitale. Vengono inoltre comunicati i dati relativi alle compensazioni e ai crediti d’imposta utilizzati, nonché particolari operazioni come i pignoramenti presso terzi. Il modello approvato per il 2026 è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Un elemento operativo da non trascurare riguarda il software di controllo: l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modulo 770/2026 alla versione 1.1.0 dell’11 giugno 2026, eliminando dalla sezione II del quadro ST e dal quadro SV alcuni codici tributo non più utilizzabili. Prima della trasmissione è quindi opportuno verificare di lavorare con le procedure aggiornate.

Di seguito analizziamo il modello con un taglio operativo, concentrandoci sui controlli che possono evitare le anomalie più frequenti.

1. Chi deve presentare il Modello 770/2026

Il Modello 770 deve essere presentato dai soggetti che nel 2025 hanno operato ritenute alla fonte oppure sono tenuti alle specifiche comunicazioni previste dalla normativa.

Tra i soggetti interessati rientrano normalmente società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, professionisti, studi associati, enti commerciali e non commerciali, condomìni, trust, amministrazioni pubbliche e soggetti non residenti nei casi previsti dalla normativa.

L’obbligo non dipende quindi dalle dimensioni dell’attività.

Anche un professionista con un solo collaboratore oppure con un’unica fattura assoggettata a ritenuta può rientrare negli obblighi del sostituto d’imposta.

Occorre verificare in particolare se nel corso del 2025 siano state operate ritenute su:

  • retribuzioni di dipendenti e redditi assimilati;
  • compensi professionali;
  • provvigioni;
  • prestazioni occasionali;
  • redditi diversi;
  • dividendi e redditi di capitale;
  • pignoramenti presso terzi;
  • indennità di esproprio;
  • determinate operazioni finanziarie.

Il modello approvato dall’Agenzia è espressamente destinato a comunicare le ritenute operate nell’anno 2025, i relativi versamenti, le compensazioni e i crediti d’imposta utilizzati.

Un controllo preliminare particolarmente efficace consiste quindi nel partire dai modelli F24 dell’intero 2025, verificando se siano presenti codici tributo riconducibili a ritenute.

Se, ad esempio, una società non ha dipendenti ma ha versato durante l’anno ritenute con codice tributo 1040 relative a compensi professionali, il tema del 770 deve essere comunque esaminato.

La domanda corretta non è quindi:

“L’impresa ha dipendenti?”

ma: “Nel 2025 il soggetto ha operato ritenute o effettuato operazioni che devono essere comunicate nel 770?”

2. Cosa contiene il 770: i quadri più importanti da controllare

Il Modello 770 non è una duplicazione della Certificazione Unica.

La CU comunica principalmente i dati riferiti ai percipienti; il 770 ricostruisce invece soprattutto il rapporto tra:

ritenute operate, somme versate, compensazioni e crediti.

Dal punto di vista operativo, alcuni quadri assumono particolare importanza.

Il quadro ST contiene i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti, mentre il quadro SV riguarda principalmente le trattenute per addizionali comunali IRPEF.

Il quadro SX è invece fondamentale per la ricostruzione dei crediti e delle compensazioni.

Il quadro DI viene utilizzato nelle ipotesi previste per i maggiori crediti derivanti da dichiarazioni integrative.

Gli altri quadri riguardano specifiche categorie di redditi e operazioni, tra cui redditi di capitale, dividendi e operazioni finanziarie.

Per il modello 2026 l’Agenzia ha introdotto un aggiornamento tecnico particolarmente importante proprio nei quadri ST e SV: nella versione 1.1.0 dell’11 giugno 2026 sono stati eliminati i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.

Ciò significa che utilizzare un software non aggiornato può determinare errori di controllo o compilazioni non più coerenti con le specifiche tecniche correnti.

La procedura più sicura è quindi effettuare la quadratura secondo questa sequenza:

contabilità/paghe → ritenute operate → F24 → compensazioni → Certificazioni Uniche → Modello 770.

Il 770 dovrebbe essere l’ultimo passaggio di una riconciliazione già completata, non il momento nel quale si cerca per la prima volta di capire cosa sia stato versato durante l’anno.

3. Scadenza del 2 novembre 2026 e trasmissione telematica

Il termine ordinario previsto dalla normativa per il Modello 770 è il 31 ottobre.

Nel 2026, però, il 31 ottobre cade di sabato.

La scadenza effettiva diventa pertanto: 2 novembre 2026.

Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto oppure tramite un intermediario abilitato.

Il provvedimento che ha approvato il 770/2026 conferma sia l’obbligo della trasmissione telematica sia la struttura del modello relativo al periodo d’imposta 2025.

La dichiarazione non dovrebbe comunque essere lasciata agli ultimi giorni.

È opportuno distinguere almeno tre date interne di lavoro:

prima fase – entro settembre: riconciliazione dei modelli F24;

seconda fase – prima metà di ottobre: confronto con CU, contabilità e dati delle paghe;

terza fase – seconda metà di ottobre: controllo telematico e trasmissione.

Particolare attenzione deve essere prestata alla ricevuta telematica.

La semplice predisposizione del file o la consegna dello stesso all’intermediario non dimostra l’avvenuta presentazione.

È quindi necessario conservare:

modello definitivo + impegno alla trasmissione, quando previsto + ricevuta di acquisizione dell’Agenzia.

Dal maggio 2026 l’Agenzia ha reso possibile l’invio telematico del Modello 770/2026 e dei relativi file attraverso i servizi dedicati; successivamente, a giugno, il modulo di controllo è stato aggiornato alla versione 1.1.0.

4. Il controllo più importante: riconciliare F24, ST, SV e SX

La fase più delicata della predisposizione del 770 è la quadratura tra ritenute operate e versamenti eseguiti.

Il problema tipico è molto semplice.

Dalla contabilità o dalle paghe risulta che nel mese di marzo sono state operate ritenute per: € 18.500

ma nell’F24 pagato ad aprile risultano:€ 18.200.

Esiste quindi una differenza di:€ 300.

Quella differenza deve essere spiegata prima dell’invio della dichiarazione.

Potrebbe trattarsi di:

  • omesso versamento;
  • errore nell’F24;
  • compensazione;
  • ravvedimento successivo;
  • errata contabilizzazione;
  • versamento riferito a un mese diverso;
  • utilizzo di un credito;
  • duplicazione nei dati importati nel software.

Nel quadro ST non dovrebbe essere inserito semplicemente l’importo “che avrebbe dovuto essere pagato” senza verificare ciò che è realmente avvenuto.

È necessario ricostruire:

ritenuta operata → periodo di riferimento → codice tributo → data F24 → importo versato → eventuale ravvedimento.

Analogo controllo deve essere effettuato sul quadro SX.

Supponiamo che il sostituto abbia maturato un credito da conguaglio pari a:

€ 12.000

e ne abbia utilizzati in compensazione durante l’anno:

€ 9.500.

Il credito residuo teorico sarà:

12.000 – 9.500 = 2.500 euro.

Se nel quadro SX viene riportato un credito finale di € 5.000, deve necessariamente esistere un’ulteriore componente che spieghi la differenza.

In assenza di questa riconciliazione aumentano le possibilità di ricevere comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione.

5. Errori, dichiarazione correttiva, integrativa e omesso 770: attenzione alle nuove sanzioni

Se il 770 viene trasmesso entro il termine e successivamente viene individuato un errore, occorre valutare la presentazione di una dichiarazione correttiva o integrativa, secondo il momento nel quale viene effettuata la modifica.

Il quadro sanzionatorio è particolarmente importante perché le regole sono state profondamente modificate dalla riforma delle sanzioni tributarie applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Per l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta l’articolo 2 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede oggi, in linea generale, una sanzione pari al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Quando invece le ritenute, pur non dichiarate, sono state interamente versate, la sanzione è compresa tra 250 e 2.000 euro.

La disciplina vigente contempla inoltre una specifica regola quando la dichiarazione omessa viene presentata oltre i 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di attività di controllo: in tale circostanza opera il particolare regime sanzionatorio previsto dall’articolo 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.

È quindi sbagliato ritenere che, decorso il termine ordinario, “non abbia più senso” presentare il 770.

Le conseguenze devono essere analizzate distinguendo almeno quattro ipotesi:

dichiarazione trasmessa nei termini;
dichiarazione presentata tardivamente ma entro 90 giorni;
dichiarazione presentata oltre i 90 giorni;
dichiarazione totalmente omessa.

A ciò deve essere aggiunta un’ulteriore verifica:

le ritenute risultano pagate oppure no?

Questa distinzione incide in maniera sostanziale sul trattamento sanzionatorio.

Occorre inoltre ricordare che un errore dichiarativo e un omesso versamento sono violazioni differenti: correggere il 770 non regolarizza automaticamente eventuali ritenute non pagate, per le quali deve essere effettuato separatamente il ravvedimento quando ancora possibile.

6. Tre esempi pratici e numerici sul Modello 770/2026

Esempio 1 – Professionista con ritenute su compensi di lavoro autonomo

Un professionista corrisponde nel 2025 compensi a vari consulenti per:

€ 80.000

soggetti a ritenuta del 20%.

Ritenute complessivamente operate:

80.000 × 20% = 16.000 euro.

Gli F24 dell’anno evidenziano versamenti per:

€ 16.000.

In questo caso la riconciliazione iniziale è:

ritenute operate: € 16.000
ritenute versate: € 16.000
differenza: € 0.

Prima dell’invio del 770 bisogna comunque verificare che gli stessi dati siano coerenti con le Certificazioni Uniche dei professionisti e con il quadro ST.

Se, sommando le CU, risultassero ritenute per € 15.800, emergerebbe una differenza di:

16.000 – 15.800 = 200 euro.

Il 770 non dovrebbe essere inviato finché non sia stata individuata l’origine dei 200 euro.

Potrebbe trattarsi, per esempio, di una fattura pagata nel 2025 ma erroneamente certificata nel 2026.


Esempio 2 – Ritenute operate per € 30.000 ma versate per € 28.000

Una S.r.l. opera durante il 2025 ritenute complessive per:

€ 30.000.

Dalla verifica degli F24 risultano versamenti per:

€ 28.000.

Differenza:

30.000 – 28.000 = 2.000 euro.

La società individua che il versamento relativo al mese di settembre non è stato effettuato.

Prima dell’invio del 770 deve quindi distinguere chiaramente:

ritenuta effettivamente operata: € 2.000;
versamento omesso: € 2.000.

Il fatto che la somma non sia stata pagata non significa che la ritenuta debba scomparire dal 770.

La dichiarazione deve rappresentare correttamente quanto avvenuto, mentre l’omesso versamento deve essere regolarizzato separatamente attraverso il ravvedimento operoso, quando ne ricorrano i presupposti.

L’errore da evitare sarebbe modificare artificialmente la dichiarazione portando le ritenute a € 28.000 soltanto per far coincidere il dato con gli F24.

Il 770 deve rappresentare la realtà; non deve essere costruito per far quadrare un versamento errato.


Esempio 3 – Omesso Modello 770 con ritenute interamente versate

Una società avrebbe dovuto presentare il Modello 770 ma non lo trasmette.

Le ritenute operate durante l’anno ammontano complessivamente a:

€ 45.000.

Tutte le ritenute risultano però regolarmente versate tramite F24:

ritenute operate: € 45.000
ritenute versate: € 45.000
ritenute non versate: € 0.

In questa situazione non avrebbe senso calcolare la sanzione del 120% su € 45.000, perché la normativa distingue proprio il caso in cui le ritenute risultano interamente pagate.

Per l’omessa dichiarazione con ritenute integralmente versate, l’attuale articolo 2 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa compresa tra:

€ 250 e € 2.000.

La situazione sarebbe radicalmente diversa se, dei € 45.000 di ritenute operate, € 10.000 non fossero stati versati.

Su tale importo assumerebbe infatti rilievo la sanzione proporzionale prevista per l’omessa dichiarazione, oltre alle autonome conseguenze dell’omesso versamento.

L’esempio dimostra perché, quando un 770 non è stato presentato, la prima verifica da effettuare deve essere: quanto era dovuto, quanto è stato trattenuto e quanto è stato effettivamente versato?

Conclusioni

Il Modello 770/2026 non dovrebbe essere considerato un semplice adempimento formale di fine ottobre.

È, in realtà, il documento nel quale confluisce un intero anno di attività del sostituto d’imposta: paghe, compensi professionali, ritenute, versamenti F24, crediti, compensazioni e certificazioni.

Per il periodo d’imposta 2025 il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate comprende il frontespizio e i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY e deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica.

La scadenza da segnare in agenda è 2 novembre 2026, poiché il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato.

Ma la vera scadenza operativa dovrebbe essere anticipata.

Il controllo dovrebbe partire dalla riconciliazione degli F24 e proseguire attraverso un confronto sistematico tra:

ritenute contabilizzate → dati paghe → Certificazioni Uniche → F24 → ravvedimenti → compensazioni → quadri ST/SV → quadro SX.

Una particolare attenzione deve essere riservata ai software utilizzati. L’ultimo aggiornamento ufficiale del modulo di controllo 770/2026 disponibile dall’11 giugno 2026 è la versione 1.1.0, che ha eliminato alcuni codici tributo dai quadri ST e SV. L’Agenzia raccomanda di verificare che l’aggiornamento sia effettivamente installato nel Desktop Telematico.

Altrettanto importante è non confondere gli errori dichiarativi con gli errori di pagamento.

Se una società ha correttamente operato € 100.000 di ritenute ma ne ha versati € 98.000, il 770 non deve essere modificato per far risultare € 98.000. Occorre dichiarare correttamente le ritenute e regolarizzare separatamente i 2.000 euro non versati.

Sul fronte sanzionatorio, la distinzione è ancora più importante. L’omissione del 770 con ritenute non versate può comportare la sanzione del 120% delle ritenute non versate, con minimo di € 250; quando invece tutte le ritenute risultano regolarmente pagate, la sanzione per l’omessa dichiarazione è compresa tra € 250 e € 2.000.

La preparazione del Modello 770/2026 dovrebbe quindi concludersi soltanto dopo aver risposto positivamente a quattro domande:

-le ritenute operate coincidono con quelle certificate?
-i versamenti risultano effettivamente eseguiti?
-crediti e compensazioni sono stati correttamente ricostruiti?
-il software utilizzato recepisce gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia?

Se queste quattro verifiche quadrano, il 770 smette di essere una dichiarazione da compilare “a posteriori” e diventa ciò che dovrebbe realmente essere: la rappresentazione finale e coerente di tutto il ciclo annuale delle ritenute del sostituto d’imposta.

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