Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Regime forfettario e Modello Redditi PF 2026: attenzione al Quadro RS, ai dati da indicare e ai controlli prima dell’invio

Il regime forfettario viene spesso associato a una gestione fiscale semplificata: niente IVA sulle operazioni ordinarie, niente determinazione analitica del reddito sulla base dei costi effettivamente sostenuti e, nella maggior parte dei casi, minori adempimenti contabili rispetto ai contribuenti in regime ordinario.

Questa semplificazione, però, non significa assenza di obblighi informativi.

Nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, i contribuenti forfettari devono prestare particolare attenzione al Quadro RS, nel quale devono essere comunicate una serie di informazioni che non incidono direttamente sulla determinazione del reddito imponibile, ma che vengono richieste all’Amministrazione finanziaria per finalità conoscitive e di controllo. Le istruzioni ufficiali confermano che il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che applicano il regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

La questione è particolarmente importante perché il reddito del forfettario viene determinato applicando ai ricavi o compensi incassati il relativo coefficiente di redditività: i costi indicati nel Quadro RS, pertanto, non vengono dedotti analiticamente dal reddito. Ciò nonostante devono essere ricostruiti e comunicati quando le istruzioni lo richiedono.

La dichiarazione Redditi PF 2026 deve essere presentata, in via telematica, entro il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato. L’Agenzia delle Entrate conferma espressamente questa scadenza.

Per imprese individuali e professionisti in regime forfettario il vero tema, quindi, non è soltanto compilare correttamente il Quadro LM, ma verificare che anche il Quadro RS sia completo, coerente con le fatture elettroniche e supportato dalla documentazione dell’attività svolta.

1. Perché il Quadro RS è importante anche se i costi non riducono il reddito forfettario

Nel regime forfettario il reddito imponibile non viene normalmente determinato sottraendo dai ricavi i costi effettivamente sostenuti.

Il meccanismo è forfettario:

ricavi o compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito lordo forfettario

dal quale vengono poi dedotti, secondo le regole previste, i contributi previdenziali obbligatori.

Un professionista con compensi incassati pari a 70.000 euro e coefficiente di redditività del 78%, ad esempio, determina inizialmente un reddito pari a:

70.000 × 78% = 54.600 euro.

Che abbia sostenuto 5.000 euro oppure 25.000 euro di spese professionali non modifica, in linea generale, questo calcolo.

Da qui nasce spesso l’equivoco: se i costi non sono deducibili analiticamente, perché devono essere comunicati?

La risposta è nella funzione informativa del Quadro RS. L’articolo 1, comma 73, della Legge n. 190/2014 consente di individuare specifici obblighi informativi relativi all’attività svolta dai contribuenti forfettari, escludendo però le informazioni già presenti nelle banche dati dell’Amministrazione o già destinate ad essere comunicate attraverso altri canali. Anche le istruzioni Redditi PF 2026 confermano espressamente la presenza del prospetto dedicato agli obblighi informativi dei forfettari.

Il Quadro RS non serve quindi a ricalcolare il reddito.

Serve piuttosto a fornire elementi sulla struttura economica dell’attività.

La distinzione è essenziale:

Quadro LM → determina il reddito e l’imposta sostitutiva;

Quadro RS → fornisce informazioni integrative sull’attività.

È quindi possibile avere un Quadro LM perfettamente corretto e contemporaneamente un Quadro RS incompleto.

2. Compensi pagati a terzi senza ritenuta: attenzione ai righi RS371, RS372 e RS373

Il primo gruppo di informazioni riguarda i redditi corrisposti dal contribuente forfettario per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte.

I dati vengono indicati nei righi:

RS371, RS372 e RS373.

Per ciascun percettore devono essere riportati:

colonna 1 → codice fiscale del percettore;

colonna 2 → ammontare dei redditi corrisposti.

Quando i soggetti sono più di uno, devono essere utilizzati distinti righi e, se necessario, ulteriori moduli. Le istruzioni Redditi PF 2026 individuano espressamente questi righi per comunicare i redditi erogati senza applicazione della ritenuta.

Il caso più frequente è quello del professionista o dell’impresa forfettaria che paga un altro professionista.

Supponiamo che un grafico in regime forfettario abbia pagato nel 2025:

commercialista: € 2.500;

consulente informatico: € 1.800.

Se tali compensi rientrano nelle informazioni da comunicare, il Quadro RS dovrà riportare separatamente:

RS371 → codice fiscale commercialista – € 2.500

RS372 → codice fiscale consulente informatico – € 1.800.

Il dato deve essere costruito in base alle somme effettivamente corrisposte nel periodo d’imposta, secondo il criterio rilevante per l’adempimento.

Un aspetto particolarmente importante è che l’obbligo può ricorrere anche quando il percettore è a sua volta un contribuente forfettario e quindi la ritenuta non sarebbe comunque applicabile. Un recente approfondimento operativo ha ribadito proprio che la ragione per cui la ritenuta non viene effettuata non elimina, di per sé, l’obbligo informativo.

Per questo motivo, prima di chiudere il Quadro RS è opportuno estrarre tutti i pagamenti effettuati nel 2025 verso professionisti e collaboratori e riconciliarli con le fatture ricevute.

3. Forfettari esercenti attività d’impresa: cosa indicare nei righi RS375-RS378

Per chi esercita attività d’impresa, gli obblighi informativi sono più articolati.

Il Quadro RS richiede infatti alcuni dati relativi alla struttura e ai costi dell’attività.

RS375 – Mezzi di trasporto e veicoli

Nel rigo RS375 deve essere indicato il numero complessivo dei mezzi di trasporto o veicoli posseduti o detenuti, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta. Le istruzioni ufficiali mantengono questo specifico obbligo informativo.

Possono quindi assumere rilievo, a seconda dell’effettivo utilizzo:

veicoli di proprietà, veicoli in leasing, veicoli in noleggio o comunque detenuti per l’attività.

RS376 – Acquisti e servizi collegati alla produzione dei ricavi

Nel rigo RS376 vengono indicati, in particolare, i costi sostenuti per:

materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, oneri accessori direttamente imputabili, lavorazioni effettuate da terzi e servizi strettamente collegati alla produzione dei ricavi.

Un commerciante che abbia sostenuto nel 2025:

merci: € 18.000

e

lavorazioni esterne: € 4.000

avrà, in linea generale, un dato informativo complessivo di:

€ 22.000

da esaminare ai fini del rigo RS376.

RS377 – Godimento di beni di terzi

Nel rigo RS377 assumono rilievo costi quali:

canoni di locazione, leasing, noleggio, affitto d’azienda e royalties.

Se un imprenditore paga:

locazione locale: € 12.000

e

noleggio attrezzature: € 3.600

il dato complessivo da verificare sarà:

12.000 + 3.600 = 15.600 euro.

RS378 – Carburanti

Il rigo RS378 riguarda le spese sostenute per acquisti di carburante per autotrazione.

Le istruzioni del modello e i più recenti approfondimenti professionali confermano ancora nel 2026 la distinzione tra questi righi per le attività d’impresa.

La compilazione non dovrebbe quindi essere effettuata prelevando genericamente il totale “costi” dal gestionale. È necessario classificare ogni voce nella corretta categoria.

4. Professionisti forfettari: il rigo RS381 e il problema dei costi promiscui

Per gli esercenti arti e professioni la struttura informativa è più semplice.

Il dato principale viene indicato nel rigo RS381, dedicato ai consumi.

Secondo le istruzioni del modello, assumono rilievo le spese sostenute per:

servizi telefonici e relativi servizi accessori;

energia elettrica;

carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione degli autoveicoli.

Una questione particolarmente interessante riguarda i beni e i costi utilizzati promiscuamente, cioè sia nell’attività sia nella sfera personale.

L’indicazione operativa più aggiornata riguarda proprio i costi dell’autovettura utilizzata promiscuamente. In questo caso, il costo informativo viene considerato nella misura del 50%, includendo anche l’IVA sostenuta, poiché il contribuente forfettario non esercita ordinariamente la detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Esempio:

carburante:

€ 2.000 + IVA € 440 = € 2.440.

Se l’autovettura è utilizzata promiscuamente:

€ 2.440 × 50% = € 1.220.

L’importo da considerare ai fini del Quadro RS sarà quindi:

€ 1.220.

Il medesimo principio operativo richiede attenzione anche nell’individuazione della documentazione. Gli approfondimenti più recenti evidenziano che, ai fini di questi dati, devono essere considerati i costi supportati dalla documentazione prevista, evitando ricostruzioni forfettarie prive di riscontro.

Questo passaggio è particolarmente importante perché molti professionisti forfettari, sapendo di non poter dedurre analiticamente il costo, tendono legittimamente a prestare minore attenzione alla classificazione contabile delle spese.

Il Quadro RS dimostra invece che semplificazione fiscale non significa assenza di documentazione.

5. Controlli da effettuare prima dell’invio: fatture elettroniche, documenti di spesa e rischio di incoerenze

La progressiva digitalizzazione della dichiarazione rende sempre più importante la coerenza tra i dati dichiarati e quelli già presenti nelle banche dati dell’Amministrazione.

Nel 2026 la dichiarazione precompilata è disponibile, in via sperimentale, anche per imprenditori e professionisti; per i titolari di partita IVA l’Agenzia utilizza, tra le altre informazioni, fatture elettroniche, corrispettivi e dati trasmessi da soggetti terzi.

Questa evoluzione rende il Quadro RS sempre meno isolato.

Se, ad esempio, un contribuente forfettario ha ricevuto nell’anno numerose fatture elettroniche per carburante, energia elettrica o locazioni, un Quadro RS completamente vuoto può meritare almeno una verifica preliminare.

Ciò non significa automaticamente che un rigo vuoto determini un accertamento o che ogni dato presente nelle fatture debba necessariamente essere riportato nel prospetto.

Significa però che occorre essere in grado di spiegare la coerenza tra:

attività esercitata;

fatture ricevute;

pagamenti effettuati;

informazioni indicate nel Quadro RS.

Un recente approfondimento professionale ha evidenziato proprio come l’assenza di costi dichiarati possa assumere rilievo nell’analisi complessiva dei dati disponibili all’Amministrazione, fermo restando che il Quadro RS mantiene natura informativa e deve contenere soltanto le informazioni effettivamente richieste.

Dal punto di vista operativo, prima dell’invio è quindi utile effettuare un controllo seguendo questa sequenza:

fatture passive 2025 → classificazione del costo → verifica del pagamento → verifica della rilevanza RS → compilazione del relativo rigo.

La stessa procedura deve essere effettuata per i compensi corrisposti a terzi.

Occorre inoltre ricordare che Redditi PF 2026 scade il 2 novembre 2026. Fino a quella data è possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini qualora, dopo un primo invio, venga individuato un errore. Dopo la scadenza resta possibile utilizzare la dichiarazione integrativa secondo le condizioni previste dalla normativa.

6. Tre esempi pratici e numerici di compilazione del Quadro RS

Esempio 1 – Professionista forfettario con commercialista, telefono, energia e carburante

Un consulente in regime forfettario ha percepito nel 2025 compensi per:

€ 65.000.

Ha inoltre sostenuto:

commercialista: € 2.400;

telefono: € 1.200;

energia elettrica dello studio: € 1.800;

carburante auto utilizzata promiscuamente: € 2.000 + IVA € 440.

Il compenso corrisposto al commercialista deve essere analizzato ai fini dei righi RS371-RS373.

Ipotizzando che rientri nell’obbligo:

RS371: codice fiscale del commercialista – € 2.400.

Per il rigo RS381:

telefono:

€ 1.200

energia:

€ 1.800

carburante complessivo:

2.000 + 440 = € 2.440

quota da considerare per utilizzo promiscuo:

2.440 × 50% = € 1.220

Totale consumi:

1.200 + 1.800 + 1.220 = € 4.220.

Nel rigo RS381 verrebbe quindi indicato, nell’esempio:

€ 4.220.

È importante osservare che i € 4.220 non vengono sottratti dal reddito forfettario: il dato ha finalità informativa. Il criterio del 50% e l’inclusione dell’IVA nei costi auto promiscui sono stati recentemente ribaditi nell’analisi operativa sulla compilazione del modello 2026.


Esempio 2 – Commerciante forfettario con merci, affitto e carburante

Un commerciante individuale in regime forfettario registra nel 2025:

ricavi incassati: € 78.000;

acquisto merci: € 28.000;

trasporto merci effettuato da terzi: € 3.500;

affitto locale: € 10.800;

noleggio attrezzature: € 2.400;

carburante mezzo aziendale: € 3.000;

veicoli utilizzati nell’attività al 31 dicembre: 1.

La ricostruzione del Quadro RS sarà:

RS375 → n. 1 veicolo

RS376 → € 28.000 + € 3.500 = € 31.500

RS377 → € 10.800 + € 2.400 = € 13.200

RS378 → € 3.000

L’impresa ha quindi costi informativi complessivi pari a:

31.500 + 13.200 + 3.000 = € 47.700.

Ma questi € 47.700 non riducono direttamente il reddito imponibile.

Se, a titolo meramente esemplificativo, il coefficiente di redditività applicabile fosse del 40%, il reddito lordo forfettario deriverebbe da:

€ 78.000 × 40% = € 31.200

e non da:

€ 78.000 – € 47.700 = € 30.300.

La differenza mette in evidenza la funzione distinta del Quadro RS rispetto al Quadro LM.


Esempio 3 – Forfettario che paga tre professionisti durante l’anno

Un imprenditore forfettario sostiene nel 2025 i seguenti compensi:

commercialista: € 3.000;

consulente del lavoro: € 2.200;

avvocato: € 1.500.

Totale:

3.000 + 2.200 + 1.500 = € 6.700.

Le informazioni non devono essere indicate in un unico rigo aggregato da € 6.700.

Occorre riportare distintamente ciascun percettore:

RS371 → CF commercialista – € 3.000

RS372 → CF consulente del lavoro – € 2.200

RS373 → CF avvocato – € 1.500.

Se i percettori fossero quattro o più, sarebbe necessario utilizzare ulteriori moduli.

Il controllo più efficace consiste nel confrontare i dati con:

fatture elettroniche ricevute + pagamenti bancari + anagrafiche dei fornitori.

Se, ad esempio, dalle fatture risultassero compensi complessivi per € 8.200 ma nel Quadro RS fossero indicati soltanto € 6.700, la differenza di:

8.200 – 6.700 = € 1.500

dovrebbe essere spiegata prima della trasmissione.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una fattura non ancora pagata al 31 dicembre 2025 oppure di un costo che non rientra nello specifico obbligo informativo. Il dato non deve essere quindi compilato automaticamente sulla base della sola fattura: occorre verificare la natura e il momento dell’operazione.

Conclusioni

Il Quadro RS del Modello Redditi PF 2026 rappresenta uno degli adempimenti che più facilmente vengono sottovalutati dai contribuenti in regime forfettario.

L’errore nasce spesso da un ragionamento apparentemente logico: se il regime forfettario non consente la deduzione analitica dei costi, allora non è necessario ricostruirli.

In realtà, le due questioni sono differenti.

Il reddito viene determinato attraverso il coefficiente di redditività, ma il legislatore continua a richiedere specifiche informazioni sull’attività esercitata. Le istruzioni ufficiali Redditi PF 2026 confermano infatti il prospetto dedicato ai contribuenti forfettari all’interno del Quadro RS.

Per tutti i forfettari assume particolare rilievo la verifica dei redditi corrisposti a terzi senza applicazione della ritenuta, da indicare analiticamente nei righi RS371-RS373 quando ricorrono i presupposti.

Per le attività d’impresa occorre poi verificare:

RS375 – mezzi di trasporto;

RS376 – merci, materie, lavorazioni e servizi collegati ai ricavi;

RS377 – godimento di beni di terzi;

RS378 – carburanti.

Per professionisti e lavoratori autonomi assume invece particolare importanza il rigo RS381, nel quale vengono comunicati i consumi individuati dalle istruzioni.

Particolare attenzione merita oggi il trattamento delle spese relative ai beni utilizzati promiscuamente. L’indicazione operativa più recente conferma, ad esempio, che per l’autovettura utilizzata sia professionalmente sia privatamente il costo del carburante deve essere considerato al 50%, comprendendo anche l’IVA indetraibile sostenuta dal contribuente forfettario.

La digitalizzazione rende infine sempre più importante la coerenza tra dichiarazione e documenti già disponibili all’Amministrazione. L’Agenzia utilizza fatturazione elettronica, corrispettivi, dati previdenziali e informazioni provenienti da terzi anche nell’ambito della dichiarazione precompilata destinata alle persone fisiche titolari di partita IVA.

La verifica del Quadro RS dovrebbe quindi essere effettuata prima dell’invio, e non soltanto quando emerge una richiesta di chiarimenti.

La procedura operativa può essere sintetizzata in quattro passaggi:

ricostruire i pagamenti effettuati nel 2025; classificare le spese rilevanti; confrontare i dati con fatture e documentazione; verificare la corretta compilazione dei singoli righi RS.

Il termine di presentazione del Modello Redditi PF 2026 è il 2 novembre 2026 e, fino a quella data, eventuali errori individuati dopo un primo invio possono essere corretti mediante un modello correttivo nei termini.

Per il contribuente forfettario la semplificazione rimane quindi uno dei principali vantaggi del regime, ma non deve essere confusa con una completa assenza di informazioni da fornire al Fisco: anche quando i costi non abbattono il reddito, alcuni di essi continuano a “parlare” attraverso il Quadro RS.

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