Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Regime forfetario 2026: tutti i limiti da rispettare, cause di esclusione e rischi di perdita delle agevolazioni

Il regime forfetario continua a rappresentare una delle soluzioni fiscali più utilizzate da professionisti, consulenti, artigiani e piccoli imprenditori. La possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per determinate nuove attività, e di beneficiare di importanti semplificazioni contabili rende questo regime particolarmente interessante.

La convenienza fiscale, tuttavia, non dipende soltanto dal volume d’affari.

Nel 2026 occorre verificare contemporaneamente i ricavi e compensi percepiti, le spese per personale, i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente, le partecipazioni societarie e i rapporti economici con ex datori di lavoro.

Un errore nella valutazione di questi requisiti può comportare la fuoriuscita dal regime, l’applicazione dell’IVA e il passaggio alla tassazione ordinaria.

La gestione corretta del forfetario richiede quindi un monitoraggio continuo, soprattutto nei mesi conclusivi dell’anno.

1. Il limite di € 85.000 di ricavi e compensi

La principale condizione economica per applicare il regime forfetario è il limite annuo di € 85.000 di ricavi o compensi.

Per verificare la permanenza nel regime nel 2026, occorre considerare i ricavi e compensi rilevanti dell’anno precedente, secondo le disposizioni della Legge n. 190/2014.

Per i professionisti assume particolare importanza il principio di cassa: una fattura emessa nel mese di dicembre, ma incassata nell’anno successivo, può avere effetti diversi rispetto a una fattura già riscossa.

Occorre inoltre verificare la natura delle somme incassate, distinguendo i compensi professionali dalle anticipazioni escluse dal reddito e dalle altre componenti fiscalmente rilevanti.

In presenza di più attività, i ricavi e compensi devono essere considerati complessivamente.

2. Cosa succede quando si superano € 85.000

Il superamento della soglia di € 85.000 non produce sempre effetti immediati.

Quando i ricavi o compensi superano € 85.000 ma non € 100.000, il contribuente, in presenza delle altre condizioni, continua ad applicare il regime forfetario per l’anno in corso e ne esce dall’anno successivo.

Esempio: un professionista incassa € 92.000 nel 2026.

Il superamento della soglia ordinaria determina la fuoriuscita dal regime dal 1° gennaio 2027, non automaticamente dalla data dell’incasso che ha determinato il superamento.

Per il 2026 resta applicabile la disciplina forfetaria, salvo altre cause ostative.

È quindi importante distinguere il limite di permanenza dalla soglia che determina la cessazione immediata.

3. La soglia di € 100.000 e la fuoriuscita immediata

Una regola particolarmente delicata riguarda il superamento di € 100.000 di ricavi o compensi.

In questa ipotesi il regime forfetario cessa di applicarsi nello stesso anno.

Ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero periodo viene determinato secondo le regole ordinarie.

Ai fini IVA, invece, l’imposta diventa dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia, secondo la specifica disciplina prevista dalla legge.

Il passaggio richiede quindi un intervento immediato sulla fatturazione e sulla gestione contabile.

Per evitare errori, è opportuno controllare gli incassi effettivi prima di emettere e riscuotere fatture di importo elevato.

4. Il limite di € 20.000 per lavoro dipendente e collaboratori

Il regime forfetario prevede un limite di € 20.000 lordi annui per determinate spese relative a lavoro dipendente e collaborazioni.

Il controllo riguarda le tipologie di costo espressamente individuate dalla normativa.

Non tutte le prestazioni acquistate da fornitori esterni devono essere automaticamente considerate spese di personale.

Occorre quindi classificare correttamente i rapporti contrattuali e ricostruire le somme fiscalmente rilevanti.

Il superamento del limite comporta conseguenze sull’accesso o sulla permanenza nel regime secondo le regole applicabili.

5. Redditi da lavoro dipendente e pensione: il limite del 2026

Per l’applicazione del regime nel 2026 è necessario verificare anche i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.

La soglia rilevante per il 2026 è pari a € 35.000, in applicazione della disciplina temporanea prevista per tale annualità.

Il controllo riguarda il reddito fiscalmente rilevante, non semplicemente la retribuzione netta percepita.

La verifica del limite non assume rilievo nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato, nei termini e alle condizioni previste dalla normativa.

Un professionista che abbia contemporaneamente una partita IVA e un rapporto di lavoro dipendente deve quindi esaminare attentamente la Certificazione Unica e la situazione lavorativa dell’anno precedente.

6. Partecipazioni in società e cause ostative

La partecipazione a determinate società può impedire l’applicazione del regime forfetario.

La disciplina distingue, tra le altre, le partecipazioni in società di persone da quelle in società a responsabilità limitata.

Per le SRL non è sufficiente possedere una quota: occorre verificare il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità delle attività economiche esercitate.

È necessario valutare anche i rapporti tra la partita IVA individuale e la società partecipata.

La semplice costituzione di una SRL non determina automaticamente l’esclusione, ma la struttura societaria deve essere analizzata attentamente.

7. Fatturazione prevalente verso l’ex datore di lavoro

Un’altra causa ostativa riguarda l’attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due precedenti periodi d’imposta, oppure di soggetti a essi riconducibili, salvo le eccezioni previste.

Questa disposizione è particolarmente importante per i dipendenti che cessano il rapporto e iniziano a lavorare con partita IVA per la stessa azienda.

Il controllo deve essere effettuato sulla prevalenza effettiva dei ricavi e compensi.

Non è quindi sufficiente cambiare formalmente la tipologia contrattuale per garantire l’accesso al regime agevolato.

8. Come si calcola il reddito e quali contributi si deducono

Nel regime forfetario il reddito imponibile non viene determinato sottraendo analiticamente tutti i costi sostenuti.

Ai ricavi e compensi viene applicato un coefficiente di redditività, variabile in base all’attività esercitata.

Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati, secondo le regole applicabili.

Sul reddito imponibile residuo viene calcolata l’imposta sostitutiva.

Le aliquote principali sono il 15% e, quando ricorrono le condizioni per le nuove attività, il 5%.

La corretta individuazione del codice ATECO e del coefficiente applicabile è quindi essenziale.

9. Guida operativa: i controlli da effettuare prima della fine del 2026

La verifica annuale dovrebbe comprendere:

  • Ricavi e compensi effettivamente percepiti.
  • Eventuali incassi ancora attesi entro dicembre.
  • Spese di personale rilevanti.
  • Redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente.
  • Partecipazioni societarie.
  • Rapporti con datori di lavoro attuali o precedenti.
  • Contributi previdenziali versati.
  • Coefficiente di redditività applicabile.
  • Eventuale superamento delle soglie di € 85.000 e € 100.000.
  • Effetti dell’eventuale passaggio al regime ordinario.

Per i professionisti che si avvicinano alla soglia di € 100.000 è particolarmente importante aggiornare il prospetto degli incassi dopo ogni pagamento ricevuto.

10. Tre esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Professionista che incassa € 84.000

Un consulente applica un coefficiente di redditività del 78%.

Compensi incassati: € 84.000.

Reddito forfetario lordo:

€ 84.000 × 78% = € 65.520.

Contributi previdenziali obbligatori deducibili: € 10.000.

Reddito imponibile:

€ 65.520 − € 10.000 = € 55.520.

Imposta sostitutiva al 15%:

€ 55.520 × 15% = € 8.328.

Il professionista resta sotto la soglia di € 85.000.

Esempio 2 – Superamento di € 85.000 senza superare € 100.000

Un professionista incassa nel 2026 € 94.000.

Superamento della soglia ordinaria:

€ 94.000 − € 85.000 = € 9.000.

Differenza rispetto alla soglia di fuoriuscita immediata:

€ 100.000 − € 94.000 = € 6.000.

Il professionista, in assenza di altre cause ostative, applica il regime forfetario per il 2026 ed esce dal 1° gennaio 2027.

Esempio 3 – Superamento della soglia di € 100.000

Un professionista ha incassato € 98.000.

Riceve successivamente un pagamento di € 5.000.

Totale incassi:

€ 98.000 + € 5.000 = € 103.000.

Superamento della soglia:

€ 103.000 − € 100.000 = € 3.000.

Il regime cessa nello stesso periodo d’imposta.

Per le imposte dirette occorre determinare il reddito 2026 secondo le regole ordinarie; per l’IVA va verificata l’operazione che ha determinato il superamento e la corretta applicazione dell’imposta.

Conclusioni

Il regime forfetario 2026 continua a offrire importanti vantaggi, ma richiede una gestione attenta.

Le soglie di € 85.000 e € 100.000 devono essere monitorate separatamente perché producono conseguenze differenti.

Occorre inoltre verificare il limite relativo alle spese di personale, i redditi da lavoro dipendente, le partecipazioni societarie e i rapporti economici con ex datori di lavoro.

La vera convenienza del regime forfetario non consiste soltanto nell’applicare un’imposta sostitutiva ridotta, ma nel mantenere correttamente tutti i requisiti per beneficiarne.

Un controllo periodico degli incassi e delle cause ostative permette di programmare il passaggio al regime ordinario, quando necessario, evitando errori nella fatturazione e nella determinazione delle imposte.

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