Con l’approssimarsi delle scadenze per la redazione dei bilanci 2024, è importante fare chiarezza sulla corretta rappresentazione in bilancio degli oneri pluriennali, in particolare per quanto riguarda i costi di impianto, ampliamento, sviluppo e, in casi specifici, anche i costi di addestramento del personale.
Come professionista del settore, ritengo fondamentale richiamare l’attenzione sui criteri tecnici previsti dal principio contabile OIC 24 e sulle disposizioni dell’art. 2424 del Codice Civile, per garantire una rappresentazione contabile prudente, veritiera e corretta.
1. Oneri pluriennali: definizione e classificazione secondo l’art. 2424 c.c.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2424, comma 1, c.c., gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo patrimoniale (voce B.I) qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti. La voce B.I dell’attivo dello stato patrimoniale accoglie:
- Costi di impianto e di ampliamento
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Avviamento
- Immobilizzazioni in corso e acconti
- Altre
Gli oneri pluriennali rappresentano costi sostenuti in esercizi precedenti che continuano a produrre effetti economici futuri e non devono essere confusi con i beni immateriali veri e propri (cfr. OIC 24, par. 9). La loro iscrizione in bilancio richiede prudenza e verifica di precise condizioni.
2. Requisiti per la capitalizzazione secondo l’OIC 24
Il principio contabile OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, al par. 13 e seguenti, stabilisce che la capitalizzazione di un onere pluriennale sia consentita solo se:
- L’onere ha utilità futura per l’impresa;
- Esiste una correlazione oggettiva tra costo sostenuto e benefici futuri;
- È stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità del valore iscritto, sulla base di piani economico-finanziari realistici e sostenibili.
- Il bene o l’onere sia individuabile e autonomamente valutabile.
Tali condizioni vanno accertate al momento della rilevazione iniziale del costo. In mancanza, il principio di prudenza impone l’imputazione diretta al conto economico.
Inoltre, come previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 5, c.c., l’iscrizione di costi di impianto, ampliamento e sviluppo è subordinata al consenso dell’organo di controllo (Collegio sindacale o sindaco unico).
3. Tipologie di oneri pluriennali
Costi di impianto e ampliamento
Comprendono i costi sostenuti in fase di:
- Start-up aziendale (atto costitutivo, consulenze, licenze, allacciamenti);
- Lancio di nuove attività (nuovi rami d’impresa, processi, punti vendita);
- Espansione straordinaria dell’attività, come operazioni di trasformazione, fusione, scissione o aumento di capitale.
Costi di sviluppo
Come indicato dal par. 51 dell’OIC 24, sono i costi sostenuti prima dell’inizio della produzione o della commercializzazione e comprendono:
- Progettazione di prototipi e impianti pilota;
- Realizzazione e test di nuovi processi o prodotti;
- Applicazioni pratiche dei risultati della ricerca industriale.
Essi devono essere distinti dai meri costi di ricerca di base, che non sono capitalizzabili (OIC 24, par. 52).
4. Costi di addestramento del personale: sono capitalizzabili?
I costi di addestramento e formazione del personale sono normalmente classificati come costi d’esercizio, iscritti a conto economico. Tuttavia, l’OIC 24 consente la capitalizzazione in due specifiche casistiche:
- Quando tali costi sono parte di costi di impianto/start-up, ad esempio per l’avvio di una nuova impresa, unità produttiva o attività;
- Quando rientrano in un piano di ristrutturazione o riconversione aziendale, deliberato dagli organi competenti e basato su piani industriali idonei a dimostrare la capacità futura dell’impresa di produrre reddito sufficiente a coprire ammortamenti e investimenti.
➡️ Sono invece esclusi dalla capitalizzazione i costi legati a:
- Riduzione del personale (incentivi all’esodo, mobilità);
- Interventi non supportati da piani industriali strutturati e sostenibili.
5. Indicazioni operative e cautela del professionista
Per ogni onere pluriennale, è essenziale:
✅ Verificare la documentazione a supporto del piano industriale o di sviluppo;
✅ Raccogliere parere favorevole dell’organo di controllo, ove previsto;
✅ Applicare rigorosamente i criteri di prudenza e recuperabilità.
La capitalizzazione impropria di costi non giustificati può portare a sovrastima dell’attivo, violazione dei principi contabili, nonché a responsabilità amministrativa o penale in caso di falsità in bilancio.
Conclusione
La gestione contabile degli oneri pluriennali nel bilancio 2024 richiede un approccio professionale attento, fondato su valutazioni prospettiche concrete e sulla stretta osservanza delle norme civilistiche e contabili.