Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Bonus assunzioni 2026: domande INPS entro il 30 settembre per giovani, donne e lavoratori nelle aree ZES

Il quadro degli incentivi alle assunzioni per il 2026 è diventato pienamente operativo con l’apertura delle procedure INPS dedicate al Bonus Giovani, al Bonus Donne e al Bonus ZES. Si tratta di tre esoneri contributivi distinti, rivolti ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 in favore di lavoratori appartenenti a specifiche categorie di svantaggio.

La novità più urgente riguarda il termine per la presentazione delle istanze: l’INPS ha stabilito che le domande potranno essere trasmesse fino al 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà più possibile presentare nuove richieste per le assunzioni rientranti nel periodo agevolato, anche quando il rapporto di lavoro sia già stato regolarmente instaurato.

Le imprese non devono però limitarsi a verificare l’età del lavoratore o la sede di assunzione. Prima di inviare la domanda è necessario controllare lo stato occupazionale, la qualificazione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato, l’incremento occupazionale eventualmente richiesto, il rispetto della normativa sul “salario giusto”, la regolarità contributiva e l’assenza di incompatibilità con altri esoneri.

Le risorse disponibili sono limitate e le domande vengono autorizzate nel rispetto degli stanziamenti previsti. Per questo motivo è opportuno effettuare subito una ricognizione delle assunzioni già realizzate nel 2026 e di quelle programmate entro la fine dell’anno, senza attendere gli ultimi giorni di settembre. Le procedure sono operative nel Portale delle Agevolazioni INPS e la fruizione avviene attraverso i flussi Uniemens.

1. I tre bonus assunzioni 2026: caratteristiche e differenze principali

Le misure introdotte dal Decreto-legge n. 62/2026 non costituiscono un unico incentivo indistinto. Ogni bonus presenta requisiti soggettivi, territoriali e dimensionali differenti.

Il Bonus Giovani 2026 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di soggetti che, alla data dell’assunzione:

  • non abbiano ancora compiuto 35 anni;
  • siano qualificabili come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
  • rispettino gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina europea e dalle istruzioni INPS.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite ordinario di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Il limite sale a 650 euro mensili quando l’assunzione è effettuata presso una sede o unità produttiva situata in una regione compresa nella ZES unica o nelle ulteriori aree territoriali indicate dalla normativa.

Il Bonus ZES 2026 è riservato ai datori di lavoro privati che, nel mese dell’assunzione, occupano fino a dieci dipendenti e assumono personale non dirigenziale:

  • di età pari o superiore a 35 anni;
  • disoccupato da almeno 24 mesi;
  • destinato a una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna o Umbria.

L’agevolazione può essere riconosciuta per un massimo di 24 mesi, con esonero contributivo fino a 650 euro mensili.

Il Bonus Donne 2026 riguarda invece le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate, senza un limite generalizzato di età. Il massimale ordinario è pari a 650 euro mensili e può raggiungere 800 euro mensili per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica, nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Tutti e tre i benefici riguardano esclusivamente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Restano dovuti i premi e i contributi INAIL, la contribuzione a carico del lavoratore e le eventuali contribuzioni non comprese nell’esonero.

2. Bonus Giovani 2026: requisiti del lavoratore e misura dell’esonero

Il requisito anagrafico deve essere verificato alla data dell’assunzione. Un lavoratore che compie 35 anni il giorno successivo alla decorrenza del rapporto può rientrare nel bonus; al contrario, il soggetto che abbia già compiuto 35 anni alla data di assunzione resta escluso dalla misura destinata ai giovani.

L’età, tuttavia, non è sufficiente. Il lavoratore deve anche rientrare nella categoria dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati secondo la normativa europea. La verifica può riguardare, in base alla fattispecie:

  • il periodo trascorso senza un impiego regolarmente retribuito;
  • l’età e il livello di istruzione;
  • l’appartenenza a settori o professioni caratterizzati da particolari squilibri occupazionali;
  • ulteriori condizioni individuate dalla disciplina sugli aiuti all’occupazione.

Il bonus si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026. È necessario verificare nelle istruzioni operative la possibilità di includere eventuali trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e la permanenza dei requisiti alla data della trasformazione.

L’esonero copre il 100% della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, ma non può superare:

  • 500 euro per ogni mese di rapporto, nella generalità dei territori;
  • 650 euro mensili, per le sedi agevolate.

Il massimale non rappresenta un importo fisso riconosciuto automaticamente. Se i contributi a carico del datore di lavoro ammontano a 380 euro mensili, il beneficio sarà pari a 380 euro e non a 500 euro. Il limite opera quindi come tetto massimo.

In caso di rapporto a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionato alla percentuale di part-time. Un limite mensile di 500 euro, applicato a un rapporto al 50%, si riduce ordinariamente a 250 euro, fermo restando che l’esonero non può eccedere la contribuzione effettivamente dovuta.

Prima dell’assunzione è necessario controllare anche l’eventuale presenza di precedenti rapporti di lavoro, la corretta qualificazione dello stato occupazionale e la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

3. Bonus Donne 2026: chi può essere assunta e quanto si può risparmiare

Il Bonus Donne è finalizzato a favorire l’occupazione stabile delle lavoratrici che incontrano maggiori difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

L’agevolazione può riguardare, secondo le diverse condizioni previste dalla normativa, donne:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • prive di impiego da un periodo più breve, quando ricorrono specifici requisiti territoriali, anagrafici, professionali o settoriali;
  • appartenenti alle categorie di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate individuate dalla disciplina europea.

La durata massima può arrivare a 24 mesi e l’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro i seguenti massimali:

  • 650 euro mensili nella misura ordinaria;
  • 800 euro mensili nei casi maggiorati connessi alle lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica.

La residenza della lavoratrice e l’ubicazione della sede di lavoro non devono essere confuse. Il Bonus Donne maggiorato richiede la verifica della specifica condizione territoriale prevista dalla norma, mentre il Bonus ZES è direttamente collegato alla sede o unità produttiva presso la quale viene svolta l’attività.

Per questa agevolazione assume particolare importanza l’incremento occupazionale netto. L’assunzione agevolata deve determinare, quando richiesto, un aumento effettivo del numero dei lavoratori rispetto alla media occupazionale precedente, calcolata secondo le regole europee.

Non è quindi sufficiente sostituire una lavoratrice cessata con un’altra lavoratrice formalmente in possesso dei requisiti. È necessario verificare se la cessazione precedente debba essere considerata nel calcolo oppure se possa essere esclusa perché derivante, ad esempio, da dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.

Il datore di lavoro deve conservare la documentazione relativa allo stato di disoccupazione, alla residenza, alla categoria di svantaggio e al calcolo della forza occupazionale.

4. Bonus ZES 2026: attenzione al limite di dieci dipendenti e alla sede di lavoro

Il Bonus ZES presenta requisiti più selettivi rispetto alle altre due misure.

Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese in cui avviene l’assunzione. Il controllo dimensionale deve quindi essere effettuato con riferimento allo specifico mese e secondo i criteri indicati dall’INPS.

Il lavoratore deve:

  • avere compiuto almeno 35 anni;
  • essere disoccupato da almeno 24 mesi;
  • essere assunto con contratto a tempo indeterminato;
  • essere impiegato presso una sede o unità produttiva situata in una regione della ZES unica;
  • non essere assunto con qualifica dirigenziale.

Le regioni interessate sono:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Marche;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia;
  • Umbria.

Il beneficio dura fino a 24 mesi ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, nel limite massimo di 650 euro mensili.

La localizzazione deve essere effettiva. Non è sufficiente che la sede legale della società sia ubicata in Sicilia o in un’altra regione agevolata se il lavoratore presta stabilmente l’attività presso un’unità produttiva situata fuori dal territorio ammesso.

Analogamente, il successivo trasferimento del lavoratore presso una sede non agevolata può incidere sulla spettanza del beneficio. Le variazioni della sede di lavoro devono quindi essere valutate prima di essere comunicate, verificando gli effetti sul periodo residuo di esonero.

Il limite di dieci dipendenti non deve essere confuso con il numero complessivo delle persone che collaborano con l’impresa. Occorre applicare i criteri INPS relativi al computo dei lavoratori, tenendo conto dei rapporti a tempo pieno, del part-time e delle categorie eventualmente escluse.

5. Salario giusto, DURC, licenziamenti e condizioni generali di accesso

L’accesso ai nuovi bonus è collegato anche al rispetto del principio del salario giusto introdotto dal Decreto-legge n. 62/2026.

Il datore deve riconoscere al lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e dagli eventuali contratti territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il controllo non riguarda soltanto il minimo tabellare. Deve essere considerato il trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione applicabile, comprendendo le componenti retributive che concorrono alla corretta qualificazione del salario.

L’impresa deve inoltre rispettare le condizioni generali previste per gli incentivi all’occupazione, tra cui:

  • regolarità contributiva attestata dal DURC;
  • rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • osservanza dei contratti collettivi;
  • assenza di violazioni ostative;
  • rispetto del diritto di precedenza;
  • assenza di un obbligo preesistente di assunzione;
  • correttezza delle comunicazioni obbligatorie;
  • rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Particolare attenzione deve essere riservata ai licenziamenti. L’incentivo può essere compromesso quando l’assunzione è preceduta o seguita da licenziamenti per giustificato motivo oggettivo riguardanti lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei periodi temporali rilevanti previsti dalla disciplina.

Prima di presentare la domanda occorre ricostruire:

  1. le cessazioni avvenute nei mesi precedenti;
  2. la motivazione delle cessazioni;
  3. le mansioni e le qualifiche coinvolte;
  4. l’unità produttiva interessata;
  5. eventuali collegamenti societari o assetti proprietari coincidenti.

La presenza di un’autorizzazione INPS non impedisce il successivo recupero dell’agevolazione se, in sede di controllo, emerge il mancato rispetto delle condizioni sostanziali.

6. Domanda entro il 30 settembre 2026: procedura operativa nel Portale INPS

La richiesta deve essere presentata telematicamente attraverso il Portale delle Agevolazioni, precedentemente denominato DiResCo, accedendo al modulo dedicato alla singola misura:

  • Bonus Giovani 2026;
  • Bonus Donne 2026;
  • Bonus ZES 2026.

Il termine aggiornato per l’invio delle istanze è il 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà possibile inoltrare nuove domande per le assunzioni comprese nel periodo agevolato. La scadenza riguarda anche i rapporti già avviati: aver assunto il lavoratore non attribuisce automaticamente il diritto all’esonero in assenza della domanda.

Nell’istanza devono essere indicati, tra gli altri:

  • dati identificativi del datore di lavoro;
  • matricola o posizione contributiva;
  • dati del lavoratore;
  • data di assunzione;
  • tipologia contrattuale;
  • orario di lavoro;
  • retribuzione imponibile;
  • aliquota contributiva datoriale;
  • sede o unità produttiva;
  • misura richiesta;
  • eventuale incremento occupazionale;
  • rispetto del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.

L’INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica l’autorizzazione, l’importo prenotato e le modalità di fruizione.

Poiché le domande vengono accolte nei limiti degli stanziamenti, è opportuno evitare invii incompleti o contenenti dati stimati non coerenti con il rapporto effettivo. Un errore nella retribuzione imponibile o nella percentuale di part-time può determinare una prenotazione non corrispondente al beneficio realmente spettante.

La procedura operativa può essere organizzata in cinque fasi:

  1. verifica preventiva del lavoratore;
  2. individuazione del bonus più favorevole e compatibile;
  3. controllo delle condizioni aziendali;
  4. presentazione dell’istanza;
  5. attesa dell’autorizzazione prima dell’esposizione in Uniemens.

La domanda non deve essere confusa con la comunicazione obbligatoria di assunzione, che resta un adempimento autonomo e deve essere trasmessa entro i termini ordinari.

7. Uniemens, recupero degli arretrati e divieto di cumulo

I datori autorizzati possono utilizzare i bonus attraverso i flussi Uniemens a decorrere dalla competenza di luglio 2026.

I codici causale previsti per i datori di lavoro privati sono:

  • EG26 per il Bonus Giovani ordinario;
  • EGZS per il Bonus Giovani nelle aree agevolate;
  • EZE1 per il Bonus ZES;
  • ED26 per il Bonus Donne ordinario;
  • EDZS per il Bonus Donne nella misura territoriale maggiorata.

Nel flusso deve essere indicato anche il numero di protocollo della domanda autorizzata.

Per le assunzioni effettuate tra gennaio 2026 e il mese precedente alla prima esposizione, è possibile recuperare gli arretrati nelle finestre indicate dall’INPS. Per la generalità dei datori, il recupero dei periodi pregressi è consentito nei flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2026.

La gestione degli arretrati deve essere effettuata mese per mese, indicando la retribuzione imponibile e l’importo dell’esonero effettivamente spettante per ciascun periodo. Non è corretto inserire l’intero recupero in un’unica voce priva della suddivisione mensile richiesta.

Per i datori agricoli sono previsti codici e finestre differenti. I codici specifici comprendono, a seconda della misura:

  • U8, U9, UA e UB per il Bonus Giovani;
  • ZR e ZU per il Bonus ZES;
  • DE, DF, DG e DH per il Bonus Donne.

I nuovi bonus non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti al medesimo lavoratore. L’Uniemens può essere scartato quando viene esposto contemporaneamente un incentivo incompatibile.

La non cumulabilità con altri esoneri contributivi non esclude necessariamente la compatibilità con benefici di natura diversa, come alcune deduzioni fiscali o agevolazioni economiche, purché la disciplina specifica lo consenta e non venga superato il costo salariale effettivamente sostenuto.

Prima di utilizzare il bonus è quindi opportuno predisporre un prospetto di confronto tra tutte le agevolazioni potenzialmente applicabili, considerando durata, massimale, territorialità, cumulabilità e rischio di decadenza.

8. Quattro esempi pratici, numerici e specifici

Esempio 1 – Assunzione di un giovane under 35 fuori dalla ZES

Una società con sede a Milano assume il 1° luglio 2026 un lavoratore di 32 anni, in possesso dei requisiti di soggetto svantaggiato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno.

La contribuzione previdenziale mensile a carico del datore è pari a 720 euro.

Il Bonus Giovani ordinario prevede un esonero del 100%, ma entro il limite di 500 euro mensili.

Il beneficio mensile è quindi:

minore tra 720 e 500 = 500 euro.

Ipotizzando una durata agevolata di 24 mesi, il risparmio massimo è:

500 × 24 = 12.000 euro.

La contribuzione mensile residua a carico dell’impresa è:

720 – 500 = 220 euro,

oltre ai premi INAIL e alle contribuzioni non agevolabili.

Esempio 2 – Giovane assunto part-time in Sicilia

Un’impresa assume a Palermo un lavoratore di 29 anni con contratto a tempo indeterminato al 60%.

Il massimale mensile previsto per il Bonus Giovani territoriale è pari a 650 euro, ma deve essere proporzionato al part-time:

650 × 60% = 390 euro.

La contribuzione datoriale effettivamente dovuta è pari a 430 euro mensili.

Il beneficio spettante è:

minore tra 430 e 390 = 390 euro mensili.

Su 24 mesi, il risparmio massimo è:

390 × 24 = 9.360 euro.

L’impresa continuerà a versare:

430 – 390 = 40 euro mensili

di contribuzione non coperta, oltre agli altri oneri esclusi.

Esempio 3 – Assunzione agevolata di una donna residente nella ZES

Una società assume a tempo indeterminato una lavoratrice residente in Sicilia, priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La contribuzione previdenziale datoriale è pari a 760 euro mensili.

Il massimale maggiorato del Bonus Donne può arrivare a 800 euro mensili. Poiché i contributi effettivamente dovuti sono inferiori al limite, il beneficio è pari a:

760 euro mensili.

Per 24 mesi il risparmio complessivo è:

760 × 24 = 18.240 euro.

Se la contribuzione fosse stata pari a 900 euro mensili, il beneficio sarebbe stato limitato a:

800 × 24 = 19.200 euro,

con una quota mensile residua di 100 euro.

Esempio 4 – Bonus ZES per una microimpresa

Una Srl con sede operativa in Calabria occupa otto dipendenti e assume il 1° settembre 2026 un lavoratore di 47 anni, disoccupato da 30 mesi.

La contribuzione datoriale mensile è pari a 610 euro.

Il datore rispetta il limite dimensionale di dieci dipendenti, il lavoratore ha almeno 35 anni ed è disoccupato da più di 24 mesi. L’assunzione avviene in una sede compresa nella ZES unica.

L’esonero massimo teorico è pari a 650 euro, ma il contributo effettivamente dovuto è di 610 euro. Il beneficio mensile sarà quindi:

610 euro.

Su 24 mesi il risparmio massimo è:

610 × 24 = 14.640 euro.

Se nel mese dell’assunzione l’impresa avesse occupato undici dipendenti, il Bonus ZES non sarebbe spettato, anche se tutti gli altri requisiti fossero stati rispettati.

Conclusioni

I Bonus Giovani, Donne e ZES 2026 rappresentano un’opportunità concreta per ridurre il costo delle nuove assunzioni stabili, ma richiedono una verifica preventiva molto più ampia della sola età o dello stato di disoccupazione del lavoratore.

Il datore di lavoro deve individuare la misura corretta, controllare i requisiti alla data dell’assunzione e conservare la documentazione che dimostra:

  • stato occupazionale del lavoratore;
  • appartenenza alla categoria di svantaggio;
  • età e residenza;
  • ubicazione effettiva della sede di lavoro;
  • numero dei dipendenti, per il Bonus ZES;
  • incremento occupazionale, quando richiesto;
  • rispetto del salario previsto dal contratto collettivo;
  • regolarità contributiva;
  • assenza di licenziamenti o condizioni ostative;
  • compatibilità con le altre agevolazioni.

La domanda deve essere presentata nel Portale delle Agevolazioni INPS entro il 30 settembre 2026. Il termine assume carattere decisivo: dal 1° ottobre non sarà più possibile trasmettere nuove istanze per i rapporti agevolabili, anche quando l’assunzione sia già stata effettuata.

Dopo l’autorizzazione, il beneficio viene recuperato attraverso Uniemens utilizzando i codici specifici previsti per ciascuna misura. Gli arretrati relativi ai mesi precedenti devono essere esposti nelle finestre indicate dall’INPS, con una ricostruzione analitica per ciascun periodo.

Il valore economico può essere significativo: a seconda del bonus, dell’orario di lavoro e della contribuzione effettiva, il risparmio può raggiungere 500, 650 o 800 euro al mese per ogni lavoratore. Il beneficio reale, tuttavia, non può mai superare i contributi previdenziali effettivamente dovuti dal datore.

Una gestione corretta deve quindi precedere l’assunzione e non limitarsi alla fase di elaborazione della busta paga. Solo l’analisi coordinata del lavoratore, dell’impresa, del contratto collettivo e della sede produttiva consente di utilizzare l’incentivo senza esporsi a successive revoche o recuperi contributivi.

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