Il nuovo decreto-legge fiscale 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il 28 marzo 2026, interviene su alcuni dei punti più discussi della legge di Bilancio 2026. Non è un provvedimento “di sistema”, ma un decreto di manutenzione normativa: corregge misure partite male, rinvia alcune decorrenze, elimina vincoli considerati troppo rigidi e, allo stesso tempo, introduce anche qualche elemento meno favorevole per il mondo produttivo. È proprio questo il motivo per cui si parla di decreto fiscale “tra correttivi e sorprese”.
1. Perché il decreto fiscale era atteso: la manovra 2026 aveva lasciato diversi punti critici
La legge di Bilancio 2026 aveva introdotto una serie di novità che, nella pratica, avevano generato dubbi applicativi e forti criticità operative: dalla nuova tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni “sotto soglia”, al vincolo territoriale sugli iper-ammortamenti, fino alla disciplina delle provvigioni e delle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE. Il decreto fiscale interviene proprio su questi nodi, con un approccio pragmatico: non riscrive l’intera manovra, ma ne corregge i passaggi che rischiavano di produrre effetti distorsivi o difficilmente gestibili per imprese e intermediari.
2. Il correttivo più rilevante: torna il regime ordinario su dividendi e Participation Exemption
Il primo intervento di maggiore impatto riguarda il ripristino del regime di favore per dividendi e Participation Exemption (PEX). Il decreto elimina i requisiti aggiuntivi introdotti dalla legge di Bilancio 2026 e ripristina il previgente assetto, tornando quindi al meccanismo che consente, per la PEX, l’esenzione del 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni quando ricorrono le condizioni previste dal TUIR. È una correzione che interessa direttamente gruppi, holding, società di investimento e, più in generale, tutte le imprese che gestiscono partecipazioni in regime d’impresa.
3. Dividendi a soggetti UE/SEE: viene rivista anche la ritenuta dell’1,20%
Accanto al ritorno del regime ordinario sulla PEX, il decreto interviene anche sulla disciplina della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a soggetti residenti in altri Stati membri UE o aderenti allo SEE. Questo correttivo è particolarmente importante nei gruppi internazionali e nelle strutture partecipative transfrontaliere, perché consente di riassestare una disciplina che la manovra 2026 aveva irrigidito in modo poco coerente con la logica di neutralità degli investimenti infragruppo e con la necessità di mantenere competitivo il sistema italiano.
4. Provvigioni: stop all’esonero sì, ma con rinvio al 1° maggio 2026
Un altro punto molto concreto riguarda le provvigioni percepite da alcune categorie finora escluse dalla ritenuta, in particolare agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e agenti e commissionari di imprese petrolifere. La legge di Bilancio 2026 aveva previsto la fine dell’esonero dal 1° marzo 2026; successivamente il MEF ha annunciato il differimento e il quadro più aggiornato colloca l’avvio delle nuove regole dal 1° maggio 2026, lasciando quindi operativa la proroga dell’esenzione fino al 30 aprile 2026. Per i soggetti coinvolti è una correzione molto pratica, perché concede tempo per adeguare contratti, procedure di fatturazione e sistemi di gestione delle ritenute.
5. Spedizioni di basso valore: rinviato il contributo sui pacchi sotto 150 euro
Tra i correttivi più attesi c’era anche quello sulle importazioni low value, cioè le spedizioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro. Le anticipazioni tecniche del MEF e della stampa specializzata avevano già chiarito che il contributo amministrativo previsto dalla manovra sarebbe stato differito per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici doganali. La ricostruzione più aggiornata colloca il rinvio al 30 giugno 2026, con impatto diretto soprattutto su operatori e-commerce, marketplace, spedizionieri e soggetti che importano o gestiscono pacchi di modico valore. È un correttivo che alleggerisce nel breve periodo, ma non elimina la misura: la sposta in avanti.
6. IVA nelle permute e dazioni in pagamento: tutela dei contratti già in essere
Un’altra correzione molto tecnica, ma importante, riguarda la nuova disciplina IVA nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento. Le anticipazioni ministeriali e le analisi più recenti chiariscono che il criterio della base imponibile legata ai costi complessivi si applica solo alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per i contratti anteriori continua invece a valere il criterio del valore normale. Il senso del correttivo è evidente: evitare che contratti già chiusi o strutturati sotto la disciplina precedente venissero travolti da una modifica retroattiva di fatto.
7. Iper-ammortamenti: salta il vincolo geografico UE/SEE
Sul fronte degli investimenti, il decreto fiscale elimina uno dei vincoli più contestati inseriti dalla legge di Bilancio 2026: quello che limitava il nuovo iper-ammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Con il correttivo, il beneficio torna a operare senza quel limite territoriale, ampliando nuovamente la platea dei beni agevolabili. Per le imprese industriali e manifatturiere è una modifica molto rilevante, perché restituisce libertà nelle politiche di approvvigionamento e impedisce che il vantaggio fiscale dipenda dalla sola provenienza geografica del bene.
8. La “sorpresa” meno gradita: aumenta il bollo sui conti correnti delle imprese
Accanto ai correttivi favorevoli, il decreto contiene anche una misura meno gradita: l’aumento dell’imposta di bollo sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali e sui libretti di risparmio intestati alle imprese. L’importo annuo passa da 100 euro a 118 euro, con applicazione ai rendiconti emessi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, quindi dal 28 marzo 2026. Non è una misura capace di cambiare da sola l’equilibrio fiscale di un’impresa, ma rappresenta bene la logica del provvedimento: da un lato correggere e alleggerire, dall’altro recuperare gettito su poste diffuse e trasversali.
9. Tre esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Cessione di partecipazione con ritorno della PEX
Una società realizza nel 2026 una plusvalenza di 500.000 euro dalla cessione di una partecipazione che rientra nel regime PEX. Con l’esenzione del 95%, la quota imponibile resta pari al 5%, cioè 25.000 euro. Se, invece, fosse rimasto il regime più penalizzante introdotto dalla manovra 2026, l’impatto fiscale sarebbe stato molto più alto. In termini pratici, il correttivo restituisce prevedibilità alle operazioni straordinarie e alle dismissioni societarie.
Esempio 2 – Agenzia di viaggio con provvigioni di aprile 2026
Un’agenzia di viaggio percepisce a aprile 2026 provvigioni per 20.000 euro. Senza il rinvio, dal 1° marzo 2026 sarebbe scattata la ritenuta ex art. 25-bis del DPR 600/1973. Con il differimento al 1° maggio 2026, le provvigioni di aprile restano ancora fuori dal nuovo meccanismo, mentre quelle percepite da maggio seguiranno le regole ordinarie, con aliquota del 23% applicata sul 50% della base o sul 20% in presenza di organizzazione stabile. Questo cambia in modo concreto la gestione di cassa e la pianificazione dei flussi nei primi mesi del 2026.
Esempio 3 – Impresa con due conti correnti aziendali
Una società con 2 conti correnti aziendali pagava fino a oggi 200 euro annui di bollo complessivo. Con il decreto fiscale, il costo sale a 236 euro annui (118 × 2), con un incremento di 36 euro. La cifra in sé può sembrare modesta, ma su gruppi con numerosi rapporti bancari o su realtà con molti conti dedicati, la variazione si moltiplica e diventa una posta amministrativa da considerare.
Conclusioni
Il decreto fiscale 2026 è un provvedimento da leggere con attenzione, perché non si limita a correggere la manovra: ne ridisegna alcuni punti centrali. Da un lato riporta equilibrio su dividendi, PEX, provvigioni, low value e iper-ammortamenti; dall’altro introduce anche qualche aggravio, come l’aumento del bollo sui conti delle imprese. La lezione operativa è chiara: nel 2026 non basta conoscere la legge di Bilancio, perché il quadro applicabile è quello risultante dopo il correttivo di fine marzo. Per imprese e professionisti, la vera differenza la fa la capacità di aggiornare subito procedure, contratti, sistemi contabili e pianificazione fiscale alla versione più recente delle regole