Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Decreto fiscale 2026: cosa cambia davvero per imprese e professionisti

Il decreto fiscale di primavera 2026 non è un provvedimento “di contorno”, ma un intervento che tocca diversi snodi operativi della fiscalità d’impresa: IVA nelle operazioni permutative, regime degli impatriati, cessioni d’azienda, provvigioni, incentivi agli investimenti, tassazione dei dividendi e alcuni aspetti della riscossione. Il riferimento normativo è il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, entrato in vigore il 28 marzo 2026 e attualmente in fase di conversione in Parlamento, con scadenza il 26 maggio 2026.

1. Il quadro generale: un decreto nato per correggere, rinviare e rimettere in asse alcune regole

Il cuore del decreto è chiaro: intervenire rapidamente su norme appena entrate nel sistema o già previste dalla legge di bilancio 2026, correggendo criticità applicative e alleggerendo alcuni effetti distorsivi per imprese e operatori. Non si tratta quindi di una riforma organica del fisco, ma di un decreto di manutenzione ad alto impatto pratico, che riscrive decorrenze, elimina vincoli, riapre margini di agevolazione e chiarisce regole che avrebbero potuto generare contenzioso o costi aggiuntivi già nei prossimi mesi.

2. IVA nelle operazioni permutative: la decorrenza viene resa più precisa

Uno dei primi interventi riguarda la base imponibile IVA nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento. Il decreto chiarisce che il nuovo criterio di determinazione, basato sui costi sostenuti dal cedente o prestatore, si applica alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Vengono inoltre salvaguardati i comportamenti adottati prima del 1° gennaio 2026 secondo le vecchie regole e quelli tenuti dal 1° gennaio al 28 marzo 2026 in conformità alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio, senza rimborsi d’imposta né rettifiche sulle liquidazioni già effettuate. È una correzione importante perché riduce il rischio di incertezza su contratti a cavallo d’anno e su operazioni già eseguite.

3. Impatriati e neo-residenti: stop al cumulo tra regimi agevolativi

Sul fronte della fiscalità internazionale delle persone fisiche, il decreto interviene sul rapporto tra regime dei neo-residenti e nuovo regime degli impatriati. In sostanza viene esteso il divieto di cumulabilità: chi beneficia del regime opzionale dei neo-residenti non può sommare a questo vantaggio anche il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 209/2023. La modifica si inserisce in un quadro già molto sensibile per manager, professionisti ad alta qualificazione e gruppi societari che pianificano il rientro in Italia di figure apicali. Il messaggio operativo è netto: dal 2026 la scelta del regime va impostata a monte, perché gli spazi per combinare più benefici si restringono.

4. Cessioni d’azienda e avviamento negativo: arriva una soluzione utile per chi ha operazioni straordinarie in corso

Una delle misure meno commentate ma più interessanti per gli addetti ai lavori riguarda la tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo con prosecuzione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Il decreto consente la rateizzazione del relativo effetto fiscale e, soprattutto, stabilisce una decorrenza che opera dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per molti soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la relazione illustrativa segnala anche la possibile necessità di presentare una dichiarazione integrativa per adeguarsi alla nuova disciplina. È una norma tecnica, ma molto concreta per chi ha chiuso operazioni straordinarie recenti e deve ora gestirne correttamente l’impatto in dichiarazione.

5. Dogane e provvigioni: due rinvii che evitano impatti immediati

Il decreto rinvia fino al 30 giugno 2026 l’applicazione del contributo amministrativo di 2 euro sulle importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro, introdotto dalla legge di bilancio 2026. La ragione indicata nei lavori parlamentari è tecnica: servono tempi di adeguamento ai sistemi informativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nello stesso provvedimento slitta dal 1° marzo al 1° maggio 2026 l’estensione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale, comprese alcune categorie prima escluse come agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero. Per chi opera in questi comparti il rinvio vale tempo utile per aggiornare contratti, software, flussi di fatturazione e procedure di sostituto d’imposta.

6. Investimenti agevolati: riapertura sull’iperammortamento e correzione sulla Transizione 5.0

Tra le misure di maggiore interesse per le imprese c’è l’eliminazione del vincolo geografico che, con la legge di bilancio 2026, limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Il decreto fiscale rimuove questo requisito, rendendo agevolabili anche beni prodotti fuori da UE e SEE. Quanto alla Transizione 5.0, il decreto-legge n. 38/2026 aveva inizialmente previsto, per alcune imprese rimaste senza copertura, un credito pari al 35% dell’importo richiesto. Tuttavia questa misura è stata già superata dal successivo decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, che ha riscritto l’articolo 8 del decreto fiscale e ha elevato il contributo, per il 2026, all’89,77% del credito richiesto, entro un limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, aggiungendo anche un contributo per investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

7. Dividendi, PEX e riscossione: il decreto alleggerisce due aree molto sensibili

Sul versante della fiscalità societaria, il decreto ripristina il regime previgente per l’esclusione dei dividendi e per la participation exemption, eliminando il requisito dimensionale introdotto dalla legge di bilancio 2026, cioè la soglia del 5% o il valore fiscale minimo di 500.000 euro. In pratica si torna, con effetto dal 1° gennaio 2026, al regime precedente sia per la tassazione dei dividendi sia per la PEX, oltre che per la ritenuta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE. Accanto a questo, l’articolo 10 del decreto interviene sulla riscossione coattiva e sulla riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, rinviando operativamente alcuni meccanismi legati alla facoltà degli enti creditori, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli applicativi informatici. Per società, holding e professionisti il passaggio più rilevante resta però il ritorno a un regime dividendi più lineare e meno penalizzante.

8. Tre esempi pratici per capire l’impatto operativo del decreto

Primo esempio: una società stipula nel febbraio 2026 un contratto permutativo per prestazioni reciproche e sostiene costi diretti pari a 8.000 euro per la prestazione resa, mentre il valore di mercato sarebbe 12.000 euro. Con il nuovo criterio IVA, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 la base imponibile si aggancia ai costi sostenuti e non al vecchio riferimento al valore normale; la differenza economica, in casi come questo, può incidere subito sul debito IVA e sulla costruzione del prezzo contrattuale. Secondo esempio: un’impresa “esodata” della Transizione 5.0 aveva richiesto un credito teorico di 100.000 euro. Nel testo originario del decreto fiscale avrebbe ottenuto 35.000 euro; dopo la modifica del decreto-legge n. 42/2026 il credito sale a 89.770 euro. Terzo esempio: una Srl percepisce nel 2026 dividendi per 100.000 euro da una partecipazione del 2%, con valore fiscale inferiore a 500.000 euro. Con la stretta della legge di bilancio il rischio era la tassazione piena; con il ripristino del regime previgente concorre a tassazione IRES solo il 5% del dividendo, cioè 5.000 euro, con un imponibile drasticamente ridotto rispetto allo scenario restrittivo.

Conclusioni

Il decreto fiscale 2026 va letto per quello che realmente è: un provvedimento correttivo con effetti molto concreti sulla vita delle imprese e dei professionisti. Alcune misure rinviano obblighi che avrebbero creato criticità immediate, altre riaprono agevolazioni o eliminano paletti poco sostenibili, altre ancora sono già state corrette da interventi successivi, come accaduto per la Transizione 5.0. La chiave operativa, oggi, è duplice: da un lato verificare subito quali procedure interne vadano aggiornate; dall’altro seguire con attenzione l’iter di conversione parlamentare, perché il testo è in vigore ma resta ancora suscettibile di modifiche fino alla legge di conversione.

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