I fringe benefit rappresentano ormai uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese per integrare la retribuzione dei dipendenti attraverso beni, servizi e utilità che, entro determinate condizioni e limiti, possono beneficiare di un trattamento fiscale e contributivo particolarmente favorevole.
Auto aziendali, telefoni, computer, alloggi, polizze, prestiti, buoni e altri beni o servizi messi a disposizione del lavoratore possono quindi assumere una rilevanza significativa sia nella costruzione del pacchetto retributivo sia nella gestione del costo del personale.
Nel 2026 occorre però prestare particolare attenzione a due livelli normativi differenti.
Il primo riguarda la disciplina generale dei fringe benefit, per la quale continuano ad applicarsi le soglie straordinarie previste per il triennio 2025-2027: 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. L’Agenzia delle Entrate conferma espressamente tali limiti anche nelle istruzioni dichiarative 2026.
Il secondo riguarda specificamente le autovetture aziendali concesse in uso promiscuo.
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha infatti modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR introducendo nuove regole relative all’anzianità del veicolo, agli optional e agli allestimenti.
Le percentuali principali restano quelle già introdotte dal 2025:
50% per i veicoli ordinari;
20% per le ibride plug-in;
10% per le elettriche pure.
A queste regole si aggiungono però dal 2026 due elementi che possono incrementare il valore imponibile: la maggiorazione del 50% collegata all’anzianità del veicolo e quella del 5% per determinati optional e allestimenti non valorizzati dalle Tabelle ACI.
Per imprese, uffici HR e consulenti del lavoro diventa quindi necessario gestire contemporaneamente regole generali sui fringe benefit, soglie di esenzione e disciplina speciale delle auto aziendali.
1. Cosa sono i fringe benefit e perché possono essere più convenienti di un aumento in denaro
I fringe benefit sono beni, servizi e utilità riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente in aggiunta alla normale retribuzione monetaria.
Il principio generale del reddito di lavoro dipendente è quello dell’onnicomprensività: in linea di principio, tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito.
Il TUIR introduce però specifiche deroghe e modalità particolari di valorizzazione per determinate prestazioni in natura.
La logica è semplice: invece di corrispondere esclusivamente una maggiore retribuzione monetaria, l’impresa può riconoscere al lavoratore determinati beni o servizi.
Tra gli esempi più frequenti troviamo:
autovettura aziendale;
telefono, smartphone, computer e tablet;
alloggio messo a disposizione dall’impresa;
polizze assicurative;
prestiti aziendali a condizioni agevolate;
beni e servizi acquistati dal datore di lavoro e concessi al dipendente.
Attenzione, tuttavia, a non confondere automaticamente ogni strumento di welfare con un fringe benefit: buoni pasto, trasporto collettivo, servizi di educazione e istruzione e altre prestazioni possono essere disciplinati da specifiche disposizioni dell’articolo 51 TUIR, con regole e limiti autonomi.
Il vantaggio fiscale dei fringe benefit emerge soprattutto quando il valore riconosciuto al lavoratore rimane entro i limiti di non imponibilità previsti dalla normativa.
Un’impresa potrebbe, ad esempio, riconoscere a un dipendente:
€ 600 di buoni acquisto
e
€ 350 di altri beni o servizi rilevanti ai fini della soglia.
Valore complessivo:
€ 600 + € 350 = € 950.
Se il lavoratore rientra nella soglia ordinaria di € 1.000, il valore rimane entro il limite previsto.
La stessa erogazione sotto forma di ordinaria retribuzione monetaria sarebbe invece soggetta, secondo le regole generali, a imposizione fiscale e contribuzione previdenziale.
È proprio questa caratteristica che rende i fringe benefit uno strumento interessante nelle politiche retributive: a determinate condizioni, il valore percepito dal lavoratore può risultare superiore al costo netto equivalente di un aumento retributivo tradizionale.
2. Fringe benefit 2026: soglia di € 1.000 o € 2.000 e attenzione al superamento del limite
Per il periodo d’imposta 2026, la Legge n. 207/2024 ha previsto una deroga alla soglia ordinaria dell’articolo 51, comma 3, TUIR.
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di:
€ 1.000 per la generalità dei dipendenti;
€ 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico
il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro e le specifiche somme erogate o rimborsate previste dalla normativa. L’Agenzia delle Entrate conferma espressamente l’applicazione di tali soglie nelle istruzioni dichiarative.
Nella soglia possono rientrare anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro per:
utenze domestiche dell’acqua;
energia elettrica;
gas naturale;
affitto della prima casa;
interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per applicare il limite maggiorato di € 2.000, il figlio deve essere fiscalmente a carico secondo le condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, TUIR.
La verifica del plafond deve essere effettuata complessivamente, considerando tutti i benefit che rientrano nella medesima disciplina.
Il punto più importante, spesso sottovalutato nella gestione delle buste paga, è però un altro:
€ 1.000 e € 2.000 non rappresentano una franchigia.
Se il limite viene superato, non viene tassata soltanto l’eccedenza.
L’Agenzia delle Entrate conferma che il superamento determina la concorrenza dell’intero ammontare alla formazione del reddito imponibile.
Esempio.
Dipendente senza figli fiscalmente a carico:
fringe benefit complessivi: € 980 → importo entro la soglia.
Se l’impresa riconosce ulteriori:
€ 50
il totale diventa:
€ 1.030.
Non vengono tassati soltanto:
€ 30.
Diventa fiscalmente rilevante, secondo le regole applicabili, l’intero valore di € 1.030.
La stessa logica opera per il limite di € 2.000.
Un dipendente con figli fiscalmente a carico che riceve:
€ 2.050
di benefit rilevanti non mantiene l’esenzione sui primi € 2.000: il superamento fa venir meno l’esclusione per l’intero importo.
Per questo motivo il monitoraggio del plafond deve essere effettuato prima dell’ultima erogazione dell’anno, non soltanto in sede di conguaglio.
Un’ulteriore cautela riguarda i rimborsi di spese che attribuiscono normalmente diritto a detrazioni fiscali.
Se il datore di lavoro rimborsa, ad esempio, gli interessi del mutuo per l’abitazione principale e il rimborso rimane esente come fringe benefit, il dipendente non può contemporaneamente beneficiare della detrazione fiscale sulla quota di spesa che non è rimasta effettivamente a suo carico. L’Agenzia lo conferma espressamente per interessi del mutuo e canoni di locazione.
3. Come si calcola il fringe benefit dell’auto aziendale nel 2026
Per le autovetture aziendali concesse in uso promiscuo, cioè utilizzabili dal lavoratore sia per esigenze professionali sia personali, il TUIR prevede un criterio specifico di valorizzazione.
Non viene tassato il numero effettivo di chilometri percorsi privatamente dal dipendente.
Il sistema utilizza una percorrenza convenzionale di:
15.000 chilometri annui.
Il calcolo parte dal costo chilometrico previsto dalle Tabelle ACI per il modello interessato.
La formula di base è:
Costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale fiscale.
Le percentuali sono:
50% – veicoli diversi da elettrici puri e ibridi plug-in;
20% – veicoli elettrici ibridi plug-in;
10% – veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Ipotizziamo un costo chilometrico ACI di:
€ 0,60/km.
Il valore convenzionale iniziale è:
€ 0,60 × 15.000 = € 9.000.
Auto ordinaria:
€ 9.000 × 50% = € 4.500.
Ibrida plug-in:
€ 9.000 × 20% = € 1.800.
Elettrica pura:
€ 9.000 × 10% = € 900.
A parità di costo chilometrico, quindi, l’elettrica pura genera un fringe benefit convenzionale pari a un quinto di quello dell’automobile ordinaria.
Dal 2026 questo calcolo rappresenta però soltanto il punto di partenza, perché occorre successivamente verificare anzianità del veicolo, optional, eventuali somme trattenute al lavoratore e regime transitorio applicabile.
4. Auto con più di cinque anni: maggiorazione del fringe benefit del 50%
Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026 riguarda l’anzianità dell’autovettura.
Il valore convenzionale viene incrementato del:
50%
dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Il riferimento è quindi la prima immatricolazione dell’automobile, non la data in cui la vettura viene assegnata al dipendente.
Esempio:
prima immatricolazione: 2021;
quinto anno successivo: 2026;
maggiorazione applicabile dal:
1° gennaio 2027.
Se il fringe benefit ordinariamente determinato è:
€ 4.000
l’incremento sarà:
€ 4.000 × 50% = € 2.000.
Nuovo valore:
€ 4.000 + € 2.000 = € 6.000.
La regola interessa anche le auto elettriche e plug-in: non viene modificata la percentuale relativa all’alimentazione, ma viene maggiorato il valore convenzionale risultante dal calcolo.
Per le aziende che gestiscono flotte numerose, la data di prima immatricolazione diventa quindi un’informazione fiscale che dovrebbe essere inserita direttamente nella scheda del veicolo e collegata al software paghe.
5. Optional e allestimenti: quando il valore aumenta del 5%
Un’altra importante novità riguarda gli optional e gli allestimenti.
Dal periodo d’imposta 2026, quando il veicolo presenta accessori o allestimenti che:
non risultano valorizzati nelle Tabelle ACI
e
non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore
il valore convenzionale del fringe benefit viene aumentato forfetariamente del:
5%.
Il meccanismo è particolarmente interessante perché non viene tassato il costo effettivo dell’accessorio.
Supponiamo:
fringe benefit base: € 4.000
optional acquistati dall’azienda: € 10.000.
Non si effettua:
€ 4.000 + € 10.000.
Si applica invece:
€ 4.000 × 5% = € 200.
Fringe benefit:
€ 4.200.
La maggiorazione è quindi forfetaria, indipendentemente dal costo effettivo dell’accessorio.
Occorre tuttavia distinguere attentamente tre situazioni:
optional già valorizzato nella Tabella ACI → nessuna ulteriore maggiorazione;
optional extra-tabella acquistato dall’impresa → possibile maggiorazione del 5%;
optional acquistato direttamente dal dipendente → esclusione dalla maggiorazione prevista per tale fattispecie.
Questa distinzione rende necessario un coordinamento tra chi acquista l’automobile, chi gestisce la flotta e chi elabora le buste paga.
6. Optional pagati dal lavoratore: le somme trattenute possono ridurre il benefit
La disciplina del 2026 modifica anche il trattamento delle somme sostenute dal dipendente.
Il nuovo articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR consente di considerare nella determinazione del valore anche le somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, comprese quelle relative ad accessori e allestimenti.
È necessario distinguere due fattispecie.
Accessorio acquistato direttamente dal lavoratore
Il lavoratore acquista autonomamente l’accessorio e ne sostiene direttamente il costo.
In questo caso l’accessorio non determina la maggiorazione del 5% prevista per quelli non acquistati direttamente dal dipendente.
Accessorio acquistato dall’impresa e riaddebitato al lavoratore
L’impresa acquista l’optional e successivamente trattiene al dipendente tutto o parte del relativo costo.
In questo caso occorre effettuare due passaggi:
1. verificare l’eventuale maggiorazione del 5%;
2. sottrarre le somme effettivamente trattenute al dipendente.
Esempio:
fringe benefit base: € 4.000
maggiorazione 5%:
€ 200
valore:
€ 4.200
trattenuta annuale al dipendente:
€ 1.200
fringe benefit residuo:
€ 4.200 – € 1.200 = € 3.000.
Il dato relativo alla trattenuta deve quindi essere correttamente trasferito al payroll.
7. Vecchie auto, nuove assegnazioni e regime transitorio: la verifica da fare veicolo per veicolo
La disciplina diventa più complessa per le auto già presenti nella flotta aziendale.
Per i veicoli interessati dalla disciplina transitoria occorre verificare soprattutto:
data dell’ordine;
data di prima immatricolazione;
data di assegnazione al lavoratore.
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha infatti ridefinito la clausola di salvaguardia relativa ai veicoli che continuano a essere assoggettati al precedente sistema collegato alle emissioni di CO₂.
Non è quindi corretto applicare automaticamente le percentuali del:
50%, 20% o 10%
a tutte le auto presenti nel parco aziendale nel 2026.
La corretta disciplina deve essere determinata sulla base della storia della singola vettura.
Per questo motivo ogni automobile dovrebbe avere una vera scheda fiscale, contenente almeno:
data dell’ordine;
prima immatricolazione;
data di assegnazione;
modello;
alimentazione;
costo chilometrico ACI;
regime fiscale applicato;
optional presenti;
eventuale valorizzazione ACI degli optional;
soggetto che ne ha sostenuto il costo;
trattenute operate al dipendente;
data dalla quale scatterà l’eventuale maggiorazione del 50%.
La gestione corretta del fringe benefit non è quindi soltanto un’attività di payroll: nasce già nel momento in cui l’azienda ordina e configura il veicolo.
8. Tre esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Auto ordinaria e verifica della soglia generale dei fringe benefit
Un dipendente senza figli fiscalmente a carico utilizza un’automobile aziendale il cui fringe benefit annuale, dopo l’applicazione delle regole specifiche, è pari a:
€ 900.
Nel corso dell’anno riceve anche:
€ 80 di altri fringe benefit.
Totale:
€ 900 + € 80 = € 980.
Il valore rimane entro la soglia generale di:
€ 1.000.
Successivamente l’azienda riconosce altri:
€ 50.
Nuovo totale:
€ 1.030.
Il superamento di € 30 non determina la tassazione dei soli € 30: secondo la disciplina dell’articolo 51, comma 3, e le disposizioni temporanee applicabili nel 2026, viene meno l’esclusione per l’intero importo di € 1.030.
Questo esempio dimostra perché l’azienda dovrebbe verificare il plafond prima di riconoscere ulteriori benefit negli ultimi mesi dell’anno.
Esempio 2 – Auto elettrica con optional acquistati dall’azienda
Costo chilometrico ACI:
€ 0,70/km.
Valore convenzionale:
€ 0,70 × 15.000 = € 10.500.
Trattandosi di elettrica pura:
€ 10.500 × 10% = € 1.050.
Sono presenti optional extra-tabella acquistati dall’azienda.
Maggiorazione:
€ 1.050 × 5% = € 52,50.
Valore:
€ 1.102,50.
L’impresa trattiene al dipendente:
€ 600 annui
in relazione agli accessori.
Valore residuo:
€ 1.102,50 – € 600 = € 502,50.
È quest’ultimo importo che deve essere considerato ai fini della gestione fiscale del benefit, fermo restando il coordinamento con gli eventuali altri fringe benefit riconosciuti al lavoratore.
Esempio 3 – Veicolo oltre il quinto anno con optional
Fringe benefit base:
€ 5.000.
Il veicolo ha superato il periodo previsto dalla norma.
Maggiorazione per anzianità:
€ 5.000 × 50% = € 2.500.
Valore:
€ 7.500.
Sono presenti anche accessori extra-tabella che determinano la maggiorazione del 5%.
Calcolo:
€ 7.500 × 5% = € 375.
Valore complessivo:
€ 7.500 + € 375 = € 7.875.
Rispetto al valore iniziale:
€ 7.875 – € 5.000 = € 2.875.
L’incremento complessivo è quindi pari al:
57,5%.
Il caso evidenzia l’impatto che le nuove disposizioni possono avere sulle flotte aziendali più datate.
Conclusioni
Nel 2026 la gestione dei fringe benefit richiede una visione più ampia rispetto alla semplice elaborazione della busta paga.
Il primo controllo riguarda il plafond generale.
Per il triennio 2025-2027 il limite è fissato a:
€ 1.000 per la generalità dei lavoratori;
€ 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
All’interno della disciplina possono assumere rilevanza beni e servizi e, nei casi espressamente previsti, anche i rimborsi per utenze domestiche, affitto della prima casa e interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il secondo controllo riguarda il superamento della soglia.
Non siamo in presenza di una franchigia: superare il limite anche di pochi euro comporta, secondo le regole applicabili, la concorrenza dell’intero valore alla formazione del reddito.
Il terzo livello riguarda specificamente le auto aziendali.
Per le vetture soggette alla nuova disciplina restano centrali le percentuali:
50% per gli altri veicoli;
20% per le ibride plug-in;
10% per le elettriche pure.
Dal 2026, tuttavia, occorre verificare anche anzianità e optional.
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore convenzionale viene incrementato del 50%.
Gli accessori e gli allestimenti non valorizzati dalle Tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore possono invece determinare una maggiorazione del 5%.
Il quarto controllo riguarda le somme pagate dal dipendente: le trattenute effettuate in relazione alla concessione del veicolo, comprese quelle relative ad accessori e allestimenti, devono essere considerate nella determinazione del valore imponibile secondo la nuova disciplina.
Per una gestione corretta nel 2026 è quindi utile costruire due livelli di controllo.
A livello del lavoratore: plafond complessivo dei fringe benefit, presenza di figli fiscalmente a carico, altri benefit ricevuti, rimborsi di utenze/affitto/mutuo e valore fiscale dell’auto.
A livello del veicolo: data dell’ordine, prima immatricolazione, data di assegnazione, alimentazione, tabella ACI, optional, trattenute e regime transitorio.
La questione più importante è proprio questa: il fringe benefit dell’auto non deve essere gestito isolatamente.
Una volta determinato correttamente il valore fiscale della vettura, tale importo deve essere coordinato con gli altri beni e servizi riconosciuti al dipendente e con il relativo limite di non imponibilità.
Per le imprese, quindi, il controllo più efficace è quello che mette in comunicazione amministrazione, HR, payroll e gestione della flotta, perché un dato non comunicato – un nuovo optional, una trattenuta, un cambio di vettura o un ulteriore benefit – può modificare direttamente il trattamento fiscale e contributivo applicato al lavoratore.