Come ogni anno, mi preme ricordare ai miei assistiti e lettori che entro martedì 3 giugno 2025 andrà effettuato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2025. Il termine, originariamente fissato al 31 maggio, slitta al primo giorno lavorativo successivo in quanto il 31 cade di sabato (ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DM 17 giugno 2014).
L’adempimento, in vigore per effetto dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014, modificato dal DM 4 dicembre 2020, si è evoluto con ulteriori semplificazioni grazie all’art. 3, comma 1, del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha elevato a 5.000 euro la soglia entro cui è possibile posticipare il versamento cumulato dell’imposta.
1. Chi è tenuto al pagamento e come funziona l’imposta di bollo elettronica
Sono soggetti all’imposta tutti i contribuenti che emettono fatture elettroniche non soggette a IVA ma con importo superiore a 77,47 euro, ai sensi dell’art. 13, n. 1, della Tariffa allegata al DPR 642/1972.
L’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente due elenchi consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”:
- Elenco A (non modificabile): fatture con indicazione già presente del bollo elettronico nel file .XML;
- Elenco B (modificabile): fatture per cui non è stato indicato il bollo ma che, in base ai dati, ne risultano soggette.
Il contribuente ha la possibilità di integrare o correggere l’elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre (art. 6, DM 17 giugno 2014 e Provv. Agenzia Entrate n. 34958/2021).
2. Modalità e scadenze di pagamento: calendario 2025
Come previsto, il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 3 giugno 2025 per il 1° trimestre (anziché 31 maggio);
- entro il 30 settembre 2025 per il 2° trimestre;
- entro il 1° dicembre 2025 per il 3° trimestre;
- entro il 2 marzo 2026 per il 4° trimestre (il 28 febbraio 2026 cade di sabato).
Tuttavia, se l’importo dovuto:
- per il 1° trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al 30 settembre 2025;
- per i primi due trimestri insieme è inferiore a 5.000 euro, il versamento cumulato è possibile entro il 30 novembre 2025.
Queste possibilità sono state introdotte dall’art. 3, comma 1, DL 73/2022, per semplificare gli adempimenti.
3. Modalità di pagamento: F24 o addebito su IBAN
Il versamento può avvenire:
- tramite F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione AE n. 42/E del 9 aprile 2019:
- 2521: 1° trimestre
- 2522: 2° trimestre
- 2523: 3° trimestre
- 2524: 4° trimestre
(E per ravvedimenti: 2525 – sanzioni, 2526 – interessi)
- oppure con addebito diretto dal conto corrente, indicando l’IBAN sul portale Entrate. Il sistema rilascerà ricevute automatiche che attestano la correttezza e l’avvenuto pagamento.
In caso di pagamento cumulato posticipato, si continuerà comunque a usare i codici tributo del trimestre di riferimento (es. 2521 per il 1° trimestre, anche se versato a settembre o novembre).
4. Cosa accade in caso di omissione o errore
In base all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997, l’omissione o il pagamento carente comporta l’irrogazione di una sanzione ridotta a 1/3 se pagata entro i termini indicati nella comunicazione telematica inviata dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo PEC del contribuente (o del suo intermediario).
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può:
- Regolarizzare spontaneamente la posizione;
- O fornire chiarimenti tramite il proprio professionista.
5. L’importanza del controllo degli elenchi A e B
Ricordo ai miei clienti che il controllo degli elenchi trimestrali è fondamentale per evitare contestazioni. In particolare:
- Le fatture con campo “Natura” valorizzato con codici N2.1, N2.2, N3.5, N3.6, N4 devono essere analizzate con attenzione;
- È obbligatorio inserire nella sezione “Altri dati gestionali” la corretta codifica se l’operazione è esente da bollo per norma:
- NB1: documenti assicurativi;
- NB2: soggetti del terzo settore;
- NB3: operazioni bancarie già soggette ad altro bollo.
Conclusioni
Come sempre, consiglio ai contribuenti e alle imprese di non attendere l’ultimo momento per effettuare i controlli e il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Una gestione tempestiva consente di:
- Evitare sanzioni per omissioni o errori;
- Pianificare eventuali cumuli nei limiti di legge;
- Delegare con tranquillità l’adempimento al proprio intermediario di fiducia, secondo l’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998.