La riforma del lavoro sportivo continua a produrre effetti concreti sulla gestione fiscale e amministrativa di ASD, SSD, lavoratori, collaboratori e volontari. Dopo diversi interventi normativi e numerosi dubbi applicativi, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha fornito chiarimenti particolarmente importanti su alcuni dei punti che, nella pratica quotidiana, generano maggiori difficoltà.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria riguarda sette aree: agevolazioni fiscali delle società sportive dilettantistiche, rimborsi ai volontari, franchigia fiscale dei lavoratori sportivi, trattamento IRAP delle collaborazioni, operazioni esenti IVA, trasferimento degli atleti e agevolazioni per attività commerciali e raccolte fondi.
Tra i chiarimenti più rilevanti vi è la conferma che la soglia di 15.000 euro di non imponibilità fiscale non riguarda soltanto le collaborazioni coordinate e continuative o il lavoro autonomo sportivo, ma opera anche quando l’attività sportiva dilettantistica viene svolta mediante rapporto di lavoro subordinato. L’Agenzia chiarisce infatti che l’esclusione interviene “a monte” nella determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale il compenso viene successivamente classificato.
Ma il vero elemento operativo della circolare è un altro: compensi, rimborsi ai volontari, franchigia fiscale, contribuzione previdenziale e IRAP seguono soglie differenti. Confondere i diversi limiti può quindi portare facilmente a errori di tassazione, ritenute o calcolo del costo del collaboratore.
Vediamo quindi, con un approccio operativo, cosa devono controllare nel 2026 gli enti sportivi e chi lavora nel settore.
1. Lavoro sportivo dilettantistico: la franchigia fiscale di 15.000 euro vale anche per i dipendenti
L’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Il dubbio riguardava soprattutto il lavoro subordinato.
La Circolare n. 7/E chiarisce definitivamente che la franchigia opera indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.
Pertanto può riguardare:
collaborazioni coordinate e continuative sportive; lavoro autonomo sportivo; lavoro subordinato sportivo.
L’Agenzia spiega che l’esenzione interviene direttamente sulla base imponibile: soltanto la parte che eccede i 15.000 euro entra nella categoria reddituale propria del rapporto e segue le relative regole fiscali. Per il lavoratore subordinato, quindi, l’eccedenza diventa reddito di lavoro dipendente ordinariamente imponibile.
Supponiamo che un lavoratore sportivo dipendente percepisca nel 2026:
compenso complessivo: € 22.000.
La quota fiscalmente esclusa sarà:
€ 15.000.
La quota che entra nella base imponibile fiscale sarà:
€ 22.000 – € 15.000 = € 7.000.
È fondamentale ricordare che il limite è annuale e complessivo per lavoratore, non per singolo contratto o singola ASD/SSD.
Se lo stesso soggetto lavora per più enti sportivi, quindi, le somme devono essere cumulate.
Il D.Lgs. n. 36/2021 prevede proprio per questo motivo che il lavoratore rilasci, al momento del pagamento, un’autocertificazione relativa ai compensi sportivi già percepiti nell’anno solare. La gestione di questo documento diventa quindi essenziale per l’ente che deve stabilire se il pagamento effettuato rientri ancora nella franchigia oppure debba essere assoggettato a tassazione.
Il controllo operativo dovrebbe quindi essere effettuato prima di ogni pagamento, soprattutto quando l’ente sa che l’atleta, allenatore o tecnico collabora contemporaneamente con altre realtà sportive.
2. Volontari sportivi: rimborso fino a 400 euro mensili, ma attenzione alla soglia dei 15.000 euro
Uno dei chiarimenti più delicati riguarda i volontari.
La prestazione del volontario sportivo deve rimanere personale, spontanea e gratuita. Non può quindi trasformarsi in una forma indiretta di retribuzione.
L’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021 consente tuttavia di riconoscere rimborsi forfetari fino a complessivi 400 euro mensili per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi previsti dalla normativa.
L’erogazione non è completamente libera.
Deve esistere una specifica deliberazione dell’organismo sportivo competente che individui le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è consentito il rimborso.
L’ente che corrisponde le somme deve inoltre comunicare attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RASD:
il nominativo del volontario e l’importo erogato.
La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale sono state svolte le prestazioni.
La Circolare 7/E introduce però una precisazione fiscalmente molto importante:
i rimborsi forfetari, pur non costituendo normalmente reddito entro il limite previsto, concorrono al calcolo della soglia complessiva di 15.000 euro prevista per il lavoro sportivo.
Questo significa che occorre monitorare contemporaneamente compensi da lavoro sportivo e rimborsi forfetari.
L’Agenzia propone, ad esempio, il caso di un soggetto che abbia già percepito:
€ 14.800 di compensi sportivi
e successivamente riceva:
€ 380 di rimborso forfetario.
Il totale diventa:
€ 14.800 + € 380 = € 15.180.
L’eccedenza fiscalmente rilevante sarà quindi:
€ 180.
Ancora più evidente è il caso di chi abbia già superato la soglia prima del rimborso: se il lavoratore ha già ricevuto € 16.000 di compensi sportivi e percepisce successivamente un rimborso forfetario di € 350, la circolare considera fiscalmente rilevante l’intero rimborso, oltre ai € 1.000 di compensi che avevano già superato il limite.
È quindi rischioso gestire i volontari considerando i 400 euro mensili come un importo completamente separato dai compensi sportivi eventualmente percepiti dal medesimo soggetto.
3. Previdenza e fiscalità non utilizzano la stessa franchigia: attenzione ai 5.000 e ai 15.000 euro
Uno degli errori più frequenti nella gestione dei collaboratori sportivi è confondere la franchigia fiscale con quella previdenziale.
Le due soglie hanno funzioni differenti.
Ai fini fiscali, il riferimento è:
15.000 euro annui.
Ai fini previdenziali, per i lavoratori sportivi dilettantistici in collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo interessati dalla Gestione Separata, l’obbligo contributivo opera invece sulla parte di compenso eccedente:
5.000 euro annui.
Si può quindi avere una situazione perfettamente legittima nella quale un compenso è:
esente da IRPEF ma soggetto a contribuzione previdenziale.
Per esempio, con un compenso sportivo annuo di:
€ 12.000
l’intero importo rimane entro la franchigia fiscale di 15.000 euro.
Dal punto di vista contributivo, tuttavia, la parte potenzialmente interessata dalla contribuzione è:
€ 12.000 – € 5.000 = € 7.000.
Per il 2026 continuano inoltre ad applicarsi le specifiche regole contributive previste per il settore sportivo dilettantistico, tra cui, fino al 31 dicembre 2027, il calcolo della contribuzione pensionistica sul 50% dell’imponibile contributivo nei casi previsti dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021.
La distinzione può essere sintetizzata in questo modo:
primi € 5.000 → generalmente nessuna contribuzione previdenziale;
da € 5.001 a € 15.000 → può essere dovuta contribuzione ma non vi è ancora imponibile fiscale;
oltre € 15.000 → oltre alla componente previdenziale assume rilevanza anche quella fiscale.
Per chi gestisce paghe e collaborazioni sportive è quindi indispensabile mantenere due progressivi differenti:
progressivo fiscale annuale
e
progressivo previdenziale annuale.
La verifica diventa ancora più importante in presenza di più committenti.
4. Co.co.co. sportive e amministrativo-gestionali: l’esclusione IRAP arriva fino a 85.000 euro
La Circolare 7/E fornisce un chiarimento particolarmente favorevole agli enti sportivi sul fronte IRAP.
L’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i singoli compensi per collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla base imponibile IRAP.
Il dubbio riguardava i collaboratori amministrativo-gestionali.
Si pensi alle persone che, all’interno dell’ASD o della SSD, svolgono attività quali:
gestione delle iscrizioni;
segreteria;
gestione documentale;
supporto amministrativo;
rapporti con tesserati e organizzazioni sportive.
L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione IRAP si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.
La motivazione è particolarmente significativa: la norma parla genericamente dei singoli compensi corrisposti ai co.co.co. nell’area del dilettantismo e non limita l’esclusione esclusivamente ai lavoratori che svolgono direttamente attività sportiva.
Supponiamo quindi che una SSD corrisponda a un collaboratore amministrativo-gestionale:
€ 30.000 annui.
Il compenso, essendo inferiore a € 85.000, non concorre alla base imponibile IRAP dell’ente.
Attenzione però al wording della norma: il riferimento riguarda i singoli compensi inferiori a € 85.000 annui.
La soglia non deve quindi essere confusa né con quella fiscale di € 15.000 né con quella previdenziale di € 5.000.
Il sistema presenta pertanto tre livelli distinti:
€ 5.000 → riferimento contributivo;
€ 15.000 → riferimento fiscale per il lavoratore sportivo;
€ 85.000 → riferimento IRAP per le collaborazioni interessate.
Sono tre limiti con finalità completamente diverse e devono essere gestiti separatamente.
5. IVA, statuti delle SSD, trasferimento degli atleti e raccolte fondi: le altre novità operative
La Circolare 7/E non riguarda soltanto i compensi.
Un primo chiarimento interessa le SSD costituite come società di capitali o cooperative.
Per beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 148, comma 3, TUIR e dalla normativa IVA, non è sufficiente rispettare esclusivamente le clausole previste dalla riforma dello sport. Gli statuti devono essere coordinati anche con le specifiche condizioni fiscali richieste dalla normativa agevolativa.
Ne deriva una conseguenza molto pratica: le SSD che intendono continuare a beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici dovrebbero verificare la propria clausola statutaria sulla distribuzione degli utili e accertare che il documento contenga tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni fiscali applicabili.
Sul fronte IVA, la Circolare conferma inoltre che gli organismi senza fini di lucro che effettuano prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese alle persone che praticano sport o educazione fisica, possono beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa e, quando ricorrono le condizioni, utilizzare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Diversa è la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta.
Se una ASD o una SSD cede il contratto di un atleta a una società professionistica, secondo l’Agenzia questa operazione non rappresenta una prestazione strettamente connessa alla pratica dello sport, ma un’operazione di natura economico-finanziaria.
La cessione non beneficia pertanto della specifica esenzione e costituisce un’operazione imponibile IVA.
Un’ulteriore novità riguarda le raccolte fondi e le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
Dal 23 maggio 2026 l’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133/1999 è stato adeguato alla nuova disciplina, estendendo espressamente l’agevolazione alle ASD e alle SSD costituite nelle forme previste dal D.Lgs. n. 36/2021 che utilizzano il regime della Legge n. 398/1991.
Alle condizioni previste, non concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolte pubbliche di fondi, purché:
gli eventi non siano più di due nell’anno
e
l’importo complessivo non superi € 51.645,69.
Questo limite deve essere monitorato complessivamente, non singolarmente per ciascun evento.
6. Tre esempi pratici e numerici: come applicare correttamente le nuove regole
Esempio 1 – Collaboratore sportivo con compenso di € 18.000
Un allenatore opera mediante collaborazione coordinata e continuativa per una SSD e percepisce nel 2026:
compenso complessivo: € 18.000.
Dal punto di vista fiscale:
franchigia: € 15.000
quota eccedente: € 18.000 – € 15.000 = € 3.000.
Pertanto, la parte fiscalmente rilevante è:
€ 3.000.
Dal punto di vista previdenziale, invece, la franchigia è:
€ 5.000.
L’importo che eccede la soglia contributiva è quindi:
€ 18.000 – € 5.000 = € 13.000.
Fino al 31 dicembre 2027, nei casi previsti dalla normativa, l’aliquota pensionistica viene applicata sul 50% dell’imponibile contributivo.
Base IVS agevolata:
€ 13.000 × 50% = € 6.500.
Il caso dimostra chiaramente che:
imponibile fiscale = € 3.000
mentre il calcolo previdenziale parte da una base completamente differente.
Sono quindi errati sia il comportamento di chi applica automaticamente le imposte sopra € 5.000 sia quello di chi ritiene che, finché non vengono raggiunti € 15.000, non esista alcun obbligo contributivo.
Esempio 2 – Lavoratore sportivo con più enti e rimborso da volontario
Un istruttore percepisce durante il 2026:
ASD Alfa: compensi sportivi € 8.000
SSD Beta: compensi sportivi € 6.800
Totale compensi:
€ 14.800.
Nel mese di giugno svolge anche attività di volontariato in occasione di una manifestazione sportiva riconosciuta e riceve:
rimborso forfetario: € 380.
Totale rilevante ai fini della soglia:
€ 14.800 + € 380 = € 15.180.
La franchigia fiscale è:
€ 15.000.
Eccedenza:
€ 15.180 – € 15.000 = € 180.
Secondo l’esempio espressamente fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E, la quota di:
€ 180
concorre alla determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
L’esempio mostra anche l’importanza dell’autocertificazione.
Se la SSD Beta ignorasse gli € 8.000 già percepiti presso ASD Alfa e il soggetto non comunicasse correttamente i compensi precedenti, ciascun ente potrebbe considerare erroneamente il pagamento totalmente compreso nella franchigia.
La soglia deve invece essere verificata sul totale annuale percepito dal lavoratore, indipendentemente dal numero dei committenti.
Esempio 3 – SSD con co.co.co. amministrativo e raccolta fondi
Una SSD in regime Legge n. 398/1991 presenta nel 2026 la seguente situazione:
collaboratore amministrativo-gestionale: € 32.000
prima raccolta fondi: € 24.000
seconda raccolta fondi: € 21.000.
Per la collaborazione amministrativo-gestionale:
€ 32.000 < € 85.000
quindi, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, il compenso non concorre alla base imponibile IRAP dell’ente.
Per le raccolte fondi:
€ 24.000 + € 21.000 = € 45.000.
Il numero di eventi è:
2
e il totale è:
€ 45.000 < € 51.645,69.
Entrambi i parametri risultano rispettati.
I proventi possono pertanto beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133/1999, naturalmente sempre che risultino rispettate anche tutte le altre condizioni richieste dalla normativa.
Se invece la SSD organizzasse un terzo evento dal quale derivassero ulteriori:
€ 4.000
il problema non sarebbe il superamento dell’importo, perché il totale diventerebbe:
€ 49.000
ancora inferiore a € 51.645,69.
Verrebbe però superato l’altro requisito:
massimo due eventi nell’anno.
Il controllo deve quindi essere duplice:
numero degli eventi + totale dei proventi.
Conclusioni
La Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 rappresenta uno dei chiarimenti più importanti arrivati dopo l’entrata a regime della riforma dello sport.
Il primo principio da tenere presente è che la franchigia fiscale di 15.000 euro riguarda il lavoro sportivo dilettantistico indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata. Non riguarda quindi soltanto co.co.co. e lavoratori autonomi, ma anche i lavoratori sportivi subordinati.
Il secondo riguarda i volontari.
Il rimborso forfetario può arrivare a 400 euro mensili, alle condizioni previste dalla normativa, ma tali somme devono essere monitorate anche ai fini del raggiungimento della soglia fiscale complessiva di 15.000 euro quando il soggetto percepisce anche compensi di lavoro sportivo.
Il terzo riguarda la necessità di non confondere le diverse soglie:
€ 5.000 previdenziali;
€ 15.000 fiscali;
€ 85.000 ai fini dell’esclusione IRAP dei singoli compensi interessati.
Sono limiti diversi, applicati a basi e finalità differenti.
Il quarto elemento riguarda le collaborazioni amministrativo-gestionali: l’Agenzia ha chiarito che anche i relativi compensi, se rientranti nella previsione normativa e inferiori a € 85.000 annui, possono beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile IRAP dell’ente.
Il quinto riguarda l’IVA.
Le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva rese dagli organismi senza scopo di lucro possono beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa, mentre la cessione del contratto di un atleta a una società professionistica resta imponibile IVA, perché l’operazione appartiene alla dimensione economico-finanziaria e non costituisce direttamente una prestazione connessa alla pratica sportiva.
Infine, dal 23 maggio 2026 è stata aggiornata anche la disciplina delle attività commerciali connesse e delle raccolte fondi per ASD e SSD in regime ex Legge n. 398/1991: l’agevolazione può operare entro due eventi annui e nel limite complessivo di € 51.645,69.
Per una corretta gestione del lavoro sportivo diventa quindi indispensabile costruire, per ogni collaboratore, una vera e propria scheda annuale progressiva, nella quale tenere separatamente sotto controllo compensi percepiti, franchigia fiscale, franchigia previdenziale, rimborsi da volontario e somme corrisposte da altri enti.
Lo stesso approccio deve essere adottato dalla ASD o SSD per le proprie operazioni: compensi, IRAP, IVA, raccolte fondi e requisiti statutari devono essere verificati separatamente.
La riforma dello sport ha semplificato alcuni aspetti, ma ha contemporaneamente creato un sistema nel quale la corretta qualificazione del rapporto e il monitoraggio delle soglie sono diventati decisivi.
Nel lavoro sportivo del 2026, infatti, non basta sapere quanto viene corrisposto a un atleta, tecnico o collaboratore: occorre sapere a quale titolo viene pagato, quanto ha già percepito nell’anno, quale soglia è stata superata e quale disciplina fiscale, previdenziale o IRAP diventa applicabile da quel momento.