La tassazione delle pensioni estere percepite da soggetti residenti in Italia è uno degli ambiti nei quali l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni assume un’importanza decisiva.
Un caso particolarmente frequente riguarda i cittadini italiani che hanno lavorato per diversi anni in Germania, hanno maturato una pensione nel sistema previdenziale tedesco e, successivamente, sono rientrati in Italia.
Per questi contribuenti il principio secondo cui il residente italiano deve dichiarare i redditi ovunque prodotti non è sufficiente per determinare l’effettiva base imponibile.
Occorre infatti coordinare la normativa italiana con la Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, il relativo Protocollo aggiuntivo e, soprattutto, con l’accordo amichevole raggiunto tra le Amministrazioni dei due Paesi.
Su questo tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 164 del 24 agosto 2026, chiarendo un principio di notevole rilevanza pratica:
la quota di una pensione tedesca di sicurezza sociale certificata come esente secondo la legislazione fiscale tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF in Italia, quando ricorrono le specifiche condizioni previste dalla Convenzione.
Non significa, tuttavia, che qualsiasi pensione proveniente dalla Germania possa essere parzialmente esclusa dalla tassazione italiana.
Occorre verificare la tipologia della pensione, la cittadinanza del pensionato, la residenza fiscale attuale, la precedente residenza fiscale in Germania e la certificazione rilasciata dall’Amministrazione fiscale tedesca.
Vediamo quindi come funziona la disciplina e quali controlli effettuare nella dichiarazione dei redditi.
1. Pensione tedesca percepita da residente italiano: chi ha diritto all’esenzione parziale
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che presenta caratteristiche molto precise.
Il soggetto:
è cittadino italiano;
è fiscalmente residente in Italia;
prima del trasferimento in Italia era fiscalmente residente in Germania;
percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca;
ha ricevuto dal competente ufficio fiscale tedesco la certificazione della quota della pensione esente secondo la legislazione tedesca.
La pensione deriva da contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania.
In presenza di queste condizioni, la Convenzione attribuisce all’Italia la potestà impositiva sulla pensione, ma con una limitazione molto importante.
L’imposta italiana può essere applicata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca.
Questo principio deriva dal paragrafo 14, lettera e), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania e rappresenta un’eccezione particolarmente importante rispetto alle normali modalità di determinazione del reddito estero di un residente italiano.
Il risultato può essere sintetizzato in questo modo:
pensione tedesca lorda
meno
quota esente secondo la legislazione tedesca
uguale
pensione fiscalmente rilevante in Italia.
La quota esclusa non costituisce quindi una detrazione dall’IRPEF e neppure un credito per imposte pagate all’estero.
Opera direttamente a monte, riducendo la base imponibile della pensione.
È una distinzione sostanziale: il contribuente non calcola prima l’IRPEF sull’intera pensione per poi recuperare una parte dell’imposta, ma assoggetta a tassazione italiana soltanto la quota che, secondo il meccanismo convenzionale, risulta fiscalmente imponibile.
2. Perché la quota esente in Germania resta esente anche in Italia
Il principio potrebbe apparire controintuitivo.
Se la pensione è tassabile esclusivamente in Italia, si potrebbe infatti pensare che debbano essere applicate integralmente le regole italiane e che l’esenzione prevista dalla Germania diventi irrilevante.
La Convenzione Italia-Germania prevede però una disposizione specifica.
Per le pensioni di sicurezza sociale interessate dalla norma, percepite da cittadini italiani residenti in Italia che siano stati precedentemente residenti in Germania, l’imposizione spetta all’Italia, ma l’imposta italiana può colpire soltanto l’importo che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
Il principio è stato ulteriormente chiarito dall’accordo amichevole Italia-Germania firmato il 15 e il 17 novembre 2025, concluso nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione e avente efficacia dal:
1° gennaio 2025.
L’accordo stabilisce che le pensioni interessate sono imponibili esclusivamente in Italia, ma soltanto per l’importo che risulterebbe imponibile ai sensi della normativa tedesca richiamata dall’accordo.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 164/2026, recepisce quindi questo meccanismo e conclude che la quota certificata come esente dall’Amministrazione fiscale tedesca:
non è soggetta alla potestà impositiva italiana.
La conseguenza pratica è rilevante soprattutto per i contribuenti che, negli anni precedenti, per prudenza o in assenza della necessaria documentazione, abbiano dichiarato in Italia l’intero importo lordo della pensione tedesca.
Il chiarimento dell’Agenzia consente ora di affrontare il problema sulla base di un documento di prassi preciso e di una procedura condivisa tra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi.
3. Il certificato del Finanzamt di Neubrandenburg: il documento fondamentale
La vera novità operativa è rappresentata dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg, competente in Germania per i pensionati residenti all’estero.
L’accordo tra Italia e Germania prevede una certificazione cosiddetta:
“one time certificate” – certificazione a valenza unica.
Il documento contiene l’indicazione della quota della pensione di sicurezza sociale che risulta esente secondo la legislazione fiscale tedesca ed è espressamente utilizzabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana.
L’aspetto particolarmente interessante è che, secondo le indicazioni dell’Amministrazione tedesca e dell’Ambasciata italiana a Berlino, il pensionato interessato non deve normalmente presentare una specifica richiesta: il certificato viene emesso automaticamente dal Finanzamt di Neubrandenburg, in lingua tedesca e italiana.
Per i cittadini italiani residenti in Italia che andranno in pensione nel 2026 o negli anni successivi, il certificato dovrebbe essere trasmesso automaticamente nell’anno successivo a quello di pensionamento.
Dal punto di vista operativo, è quindi opportuno conservare:
certificazione del Finanzamt di Neubrandenburg;
documentazione annuale della pensione tedesca percepita;
eventuale certificazione dell’ente previdenziale tedesco;
documentazione relativa alla precedente residenza fiscale in Germania;
prospetto utilizzato per determinare l’importo indicato nella dichiarazione italiana.
Un aspetto deve essere sottolineato: la procedura non può essere estesa automaticamente a qualsiasi pensionato residente in Italia.
Le stesse indicazioni consolari precisano, ad esempio, che questa specifica procedura non si applica ai pensionati residenti in Italia che possiedono soltanto la cittadinanza tedesca.
Prima di ridurre l’imponibile italiano è quindi indispensabile verificare che il contribuente rientri effettivamente nella fattispecie disciplinata dalla Convenzione e dall’accordo amichevole.
4. Come dichiarare la pensione in Italia e cosa fare se in passato è stata tassata per intero
Dal punto di vista italiano, le pensioni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente secondo le disposizioni del TUIR.
Quando però trova applicazione la disciplina convenzionale appena descritta, la base imponibile italiana non coincide necessariamente con l’intero importo lordo ricevuto dalla Germania.
La procedura operativa può essere impostata in cinque passaggi.
Primo: individuare l’importo lordo della pensione tedesca riferibile all’anno d’imposta.
Secondo: acquisire la certificazione rilasciata dal Finanzamt di Neubrandenburg.
Terzo: individuare nel certificato la quota della pensione considerata esente secondo la legislazione tedesca.
Quarto: sottrarre tale quota dall’importo della pensione rilevante.
Quinto: assoggettare a tassazione in Italia soltanto l’importo residuo, secondo le modalità dichiarative applicabili al contribuente.
La formula operativa è:
Pensione annua – quota esente certificata = reddito di pensione fiscalmente rilevante in Italia.
Un problema particolarmente interessante riguarda i contribuenti che abbiano già presentato dichiarazioni nelle quali la pensione tedesca è stata tassata integralmente.
Gli approfondimenti successivi alla Risposta n. 164/2026 evidenziano la possibilità, quando ne ricorrono i presupposti, di utilizzare una dichiarazione integrativa a favore per correggere l’imponibile precedentemente dichiarato e recuperare la maggiore IRPEF versata.
Non è però opportuno procedere automaticamente.
Per ogni annualità occorre verificare:
la disponibilità della certificazione tedesca;
l’effettiva quota esente riferibile a quell’anno;
la dichiarazione originariamente presentata;
l’IRPEF effettivamente versata;
i termini entro i quali può essere presentata l’integrativa;
gli effetti sulle addizionali regionali e comunali e sulle eventuali altre componenti della dichiarazione.
La verifica può quindi trasformarsi in una vera e propria ricostruzione fiscale pluriennale del pensionato.
5. Attenzione: non tutte le pensioni tedesche seguono questa regola
Uno degli errori più pericolosi sarebbe trasformare il chiarimento dell’Agenzia in una regola generale secondo cui “la quota esente di qualsiasi pensione tedesca non è tassata in Italia”.
Non è così.
La Convenzione distingue diverse categorie di pensioni e il trattamento fiscale dipende dalla natura del trattamento, dalla residenza e, in alcune fattispecie, dalla cittadinanza del beneficiario.
La Risposta n. 164/2026 riguarda specificamente una pensione di sicurezza sociale tedesca, maturata a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro svolto in Germania, percepita da un cittadino italiano attualmente residente in Italia e precedentemente fiscalmente residente in Germania.
Per questo motivo, prima di predisporre la dichiarazione, è opportuno classificare il trattamento.
La verifica dovrebbe rispondere almeno alle seguenti domande:
1. Chi eroga la pensione?
2. Si tratta effettivamente di una pensione appartenente al sistema tedesco di sicurezza sociale?
3. Il beneficiario è cittadino italiano?
4. È fiscalmente residente in Italia?
5. Prima del trasferimento era fiscalmente residente in Germania?
6. È disponibile la certificazione dell’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg?
Solo dopo queste verifiche può essere determinato correttamente il trattamento fiscale.
Le pensioni private e le altre tipologie di trattamento pensionistico possono infatti essere assoggettate a regole convenzionali differenti. Gli approfondimenti pubblicati dopo l’interpello confermano proprio la necessità di distinguere le pensioni di sicurezza sociale dagli altri trattamenti pensionistici.
Il principio da applicare è quindi:
prima si qualifica giuridicamente la pensione, poi si determina lo Stato competente alla tassazione e infine si calcola la base imponibile.
Invertire questa sequenza può determinare errori anche significativi.
6. Tre esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Pensione tedesca di € 24.000 con quota esente di € 5.000
Un cittadino italiano, precedentemente residente e lavoratore in Germania, è ora fiscalmente residente in Italia.
Percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca pari a:
€ 24.000 annui.
Il Finanzamt di Neubrandenburg certifica una quota esente secondo la legislazione tedesca pari a:
€ 5.000.
Calcolo:
€ 24.000 – € 5.000 = € 19.000.
La base imponibile della pensione da considerare in Italia sarà quindi:
€ 19.000.
La quota di:
€ 5.000
non entra nella base imponibile IRPEF italiana.
Se si fosse erroneamente dichiarata l’intera pensione di € 24.000, sarebbero stati assoggettati a imposizione € 5.000 di reddito in più rispetto a quanto consentito dalla disciplina convenzionale.
Esempio 2 – Pensione di € 30.000 e effetto della quota esente sull’IRPEF
Supponiamo:
pensione tedesca lorda:
€ 30.000
quota esente certificata:
€ 6.000.
Reddito fiscalmente rilevante:
€ 30.000 – € 6.000 = € 24.000.
La riduzione della base imponibile è quindi pari a:
€ 6.000.
Per comprendere l’effetto economico, ipotizziamo – esclusivamente a fini esemplificativi e senza considerare detrazioni, addizionali o altri redditi – che l’intera quota esclusa sarebbe ricaduta in uno scaglione IRPEF marginale del:
23%.
Risparmio teorico di IRPEF:
€ 6.000 × 23% = € 1.380.
A questo possono aggiungersi gli effetti sulle addizionali regionali e comunali, da determinare in relazione alla situazione concreta del contribuente.
L’esempio dimostra che non si tratta di un chiarimento meramente formale: l’individuazione corretta della quota esente può produrre una differenza fiscale significativa.
Esempio 3 – Pensione già dichiarata integralmente: verifica dell’integrativa
Un pensionato ha percepito:
pensione tedesca: € 28.000.
Nella dichiarazione originaria ha indicato l’intero importo:
€ 28.000.
Successivamente acquisisce la certificazione tedesca dalla quale emerge:
quota esente: € 7.000.
La base imponibile corretta, ricorrendo tutti i presupposti convenzionali, sarebbe stata:
€ 28.000 – € 7.000 = € 21.000.
Reddito dichiarato in eccesso:
€ 7.000.
Ipotizzando, sempre esclusivamente per comprendere l’ordine di grandezza, che tale differenza abbia prodotto un maggior prelievo medio del 25%:
€ 7.000 × 25% = € 1.750.
La maggiore imposizione teorica sarebbe quindi:
€ 1.750
oltre agli eventuali effetti sulle addizionali.
In presenza dei requisiti e nel rispetto dei termini previsti, dovrà essere valutata la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, ricostruendo analiticamente il credito effettivamente spettante. La possibilità di correggere le dichiarazioni nelle quali, in assenza della certificazione, la pensione fosse stata assoggettata integralmente a tassazione è stata evidenziata anche negli approfondimenti successivi al chiarimento dell’Agenzia.
L’importo recuperabile non deve però essere stimato semplicemente moltiplicando la quota esente per un’aliquota: occorre ricalcolare integralmente la dichiarazione, perché la riduzione del reddito complessivo può incidere su scaglioni IRPEF, detrazioni, addizionali e altre componenti collegate al reddito.
Conclusioni
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 164 del 24 agosto 2026 rappresenta un chiarimento particolarmente importante per i cittadini italiani che, dopo aver lavorato e versato contributi in Germania, sono rientrati fiscalmente in Italia e percepiscono una pensione del sistema tedesco di sicurezza sociale.
Il principio centrale può essere sintetizzato così:
la pensione è imponibile in Italia, ma l’Italia non può tassare la quota che, in base alla specifica disciplina convenzionale, risulterebbe esente secondo la legislazione tedesca.
Non siamo quindi di fronte a un credito d’imposta né a una detrazione.
La quota certificata come esente viene esclusa direttamente dalla base imponibile.
La documentazione assume un ruolo decisivo.
L’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg rilascia una specifica certificazione che indica la quota esente della pensione e che può essere utilizzata nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana. La procedura di rilascio automatico è confermata anche dalle informazioni ufficiali rivolte ai pensionati italiani residenti nel nostro Paese.
Per chi percepisce una pensione tedesca, la verifica operativa dovrebbe quindi seguire questa sequenza:
identificare esattamente la tipologia di pensione → verificare cittadinanza e residenza fiscale → ricostruire la precedente residenza in Germania → acquisire il certificato di Neubrandenburg → individuare la quota esente → determinare l’imponibile italiano → verificare le dichiarazioni eventualmente già presentate.
Quest’ultimo controllo è particolarmente importante.
Chi negli anni precedenti ha dichiarato l’intero importo della pensione tedesca, pur trovandosi nelle condizioni previste dalla Convenzione, dovrebbe verificare se esistono i presupposti e i termini per correggere le dichiarazioni attraverso una integrativa a favore e recuperare l’IRPEF eventualmente versata in eccesso.
La questione dimostra ancora una volta quanto, nella fiscalità internazionale, non sia sufficiente applicare automaticamente le regole interne italiane.
Quando un reddito proviene dall’estero, la sequenza corretta è sempre verificare la normativa nazionale, la Convenzione contro le doppie imposizioni, gli eventuali Protocolli e accordi tra gli Stati e, infine, la documentazione concreta del contribuente.
Nel caso delle pensioni tedesche, questa verifica può fare la differenza tra tassare l’intera pensione e assoggettare correttamente a IRPEF soltanto la parte che può effettivamente essere tassata in Italia.