Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Rappresentanti fiscali: obblighi, requisiti e garanzie secondo il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Con l’entrata in vigore del Provvedimento n. 186368 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova disciplina organica per la nomina e la gestione dei rappresentanti fiscali, in attuazione dell’art. 17, co. 3 del DPR 633/1972, modificato dal D.lgs. 13/2024, in linea con la più ampia riforma fiscale delineata dalla legge delega n. 111/2023.

Questo intervento normativo si pone l’obiettivo di rafforzare le garanzie a tutela del sistema fiscale italiano, attraverso un controllo più stringente sui soggetti che assumono la rappresentanza fiscale e sull’effettiva adempienza ai propri obblighi IVA.


1) Chi è il rappresentante fiscale e cosa cambia

Il rappresentante fiscale è il soggetto nominato da un operatore economico non residente nel territorio dello Stato italiano, ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA in Italia. Il rappresentante agisce in nome e per conto del soggetto estero, assumendo responsabilità dirette nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Con il nuovo provvedimento, l’assunzione di tale ruolo non è più automatica ma subordinata a:

  • Dichiarazione formale del possesso dei requisiti;
  • Prestazione di garanzia in misura variabile in base al numero dei soggetti rappresentati;
  • Controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2) I soggetti obbligati e i requisiti da attestare

Secondo quanto disposto dal provvedimento, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione:

  • I soggetti che intendono diventare rappresentanti fiscali;
  • I soggetti già operanti alla data del 17 aprile 2025, i quali dovranno adeguarsi entro 60 giorni.

I requisiti soggettivi richiesti includono:

  • Assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati di natura finanziaria;
  • Assenza di procedimenti penali pendenti per i medesimi reati;
  • Regolarità contributiva e fiscale: non aver commesso violazioni gravi e ripetute;
  • Inesistenza di cause ostative tra cui traffico illecito di stupefacenti, peculato, abuso di potere, come previsto dalla L. 55/1990.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente al modello di dichiarazione IVA (inizio attività o variazione dati) e depositata presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale.


3) La garanzia: importi, modalità e validità

La prestazione della garanzia economica è obbligatoria per tutti i soggetti che intendono rappresentare più di un contribuente non residente. La garanzia serve a coprire eventuali inadempimenti del rappresentante in materia IVA.

Forme ammesse:

  • Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • Polizza fideiussoria;
  • Fideiussione bancaria, secondo l’art. 1 della L. 348/1982.

Valori minimi della garanzia in base ai soggetti rappresentati:

  • 2-9 soggetti: €30.000
  • 10-50 soggetti: €100.000
  • 51-100 soggetti: €300.000
  • 101-1.000 soggetti: €1.000.000
  • Oltre 1.000 soggetti: €2.000.000

I soggetti che rappresentano un solo contribuente sono esonerati dalla prestazione della garanzia, ma non dalla presentazione della dichiarazione.

Durata e decorrenza:

La garanzia ha una validità minima di 48 mesi dalla data di assunzione del ruolo, che coincide con la data di consegna della garanzia alla Direzione provinciale. In caso di aumento del numero di soggetti rappresentati, il rappresentante è tenuto a prestare nuova garanzia in misura adeguata.


4) Sanzioni e conseguenze in caso di inadempienza

In caso di mancata presentazione della dichiarazione o della garanzia, il provvedimento prevede:

  • Comunicazione dell’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati;
  • Termine di ulteriori 60 giorni per regolarizzare la posizione;
  • In mancanza, chiusura d’ufficio delle partite IVA.

5) Trasparenza e consultazione pubblica

L’Agenzia renderà disponibile sul proprio sito istituzionale un servizio per la consultazione pubblica dei nominativi dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione e, ove richiesto, la garanzia.


6) Trattamento dei dati personali

Il provvedimento chiarisce che il trattamento dei dati personali dei rappresentanti fiscali avverrà:

  • In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
  • Sotto la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate, che si avvale di Sogei S.p.A. come Responsabile esterno;
  • I dati verranno conservati per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e trattati con adeguate misure di sicurezza.

Conclusioni

La nuova disciplina sui rappresentanti fiscali si inserisce nel più ampio contesto della digitalizzazione e trasparenza del sistema tributario italiano, elevando gli standard di affidabilità e compliance per gli operatori fiscali che agiscono in rappresentanza di soggetti esteri.

Chiunque operi o intenda operare come rappresentante fiscale è tenuto a verificare la propria posizione, adeguandosi tempestivamente alle nuove disposizioni. L’adempimento puntuale di tali obblighi è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la continuità dell’operatività per i soggetti rappresentati.


Torna in alto