Con l’ordinanza Cass. civ. Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 4187, la Suprema Corte è intervenuta nuovamente sul tema delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso legato alla presentazione di una dichiarazione infedele. Il principio affermato è di particolare rilievo: se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione mediante dichiarazione integrativa, non si applicano ulteriori sanzioni per i maggiori acconti derivanti dalla medesima dichiarazione.
La decisione si inserisce in un’evoluzione interpretativa ormai consolidata anche a livello amministrativo, come si evince dalla Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, paragrafo 3.1.2, in materia di regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli.
Vediamo nel dettaglio la questione e i riferimenti normativi di interesse.
1) Dichiarazione infedele e ravvedimento: quadro normativo di riferimento
La disciplina del ravvedimento operoso è regolata dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente ai contribuenti di sanare spontaneamente omissioni o irregolarità, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Per quanto riguarda la dichiarazione infedele, il riferimento normativo è l’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una sanzione amministrativa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato.
L’ordinanza della Cassazione del 2025 si concentra sulla portata del ravvedimento: una volta perfezionato il ravvedimento per la dichiarazione infedele, le eventuali sanzioni riferite a versamenti omessi di acconti o saldi collegati alla dichiarazione errata non possono essere autonomamente contestate.
2) Il principio espresso dalla Cassazione nell’Ordinanza n. 4187/2025
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4187/2025, ha affermato che:
“Non sono ravvisabili due distinte violazioni autonomamente sanzionabili, ma un unico comportamento, al quale non può che essere applicata un’unica sanzione.”
Pertanto, se il contribuente ha già ravveduto la violazione originaria (la dichiarazione infedele) presentando una dichiarazione integrativa e pagando le relative somme con le sanzioni ridotte, non possono essere applicate nuove sanzioni per i maggiori acconti risultanti dalla stessa violazione.
Questo orientamento supera definitivamente la posizione più restrittiva contenuta nella Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 (paragrafo 4.2), in cui si sosteneva che anche i maggiori acconti dovessero essere oggetto di ravvedimento autonomo e sanzionabile.
3) Evoluzione della prassi amministrativa: dalla Circolare n. 47/E/2008 alla Circolare n. 42/E/2016
La posizione più favorevole al contribuente trova fondamento nella Circolare n. 42/E/2016, che ha chiarito che:
- L’insufficiente versamento dell’acconto è una violazione autonoma solo se si verifica indipendentemente dalla dichiarazione infedele.
- In caso contrario, il mancato pagamento è considerato una conseguenza diretta della violazione dichiarativa.
Di conseguenza, non si possono applicare sanzioni cumulative. Questo chiarimento è oggi definitivamente avallato anche dalla giurisprudenza.
4) Precedenti giurisprudenziali confermativi
Il nuovo orientamento della Cassazione era già stato tracciato con:
- Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 483/2022
- Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 35066/2022
- Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 7436/2023
- Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 27963/2020 (in materia IVA)
In tutti questi precedenti, i giudici hanno chiarito che, in caso di ravvedimento operoso per dichiarazione infedele, le violazioni sui versamenti ad essa connessi non devono essere sanzionate autonomamente.
5) I limiti del principio: dichiarazioni tardive entro 90 giorni
Importante sottolineare che il principio affermato non si applica alle dichiarazioni presentate in ritardo ma entro 90 giorni dalla scadenza.
Infatti, come precisato dalla Circolare n. 42/E/2016 (paragrafi 2.2.1 e 2.2.3):
- La dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è sanzionata con una somma fissa pari a € 25, in applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997.
- Per la dichiarazione infedele corretta nei 90 giorni, è prevista una sanzione minima di € 27,78, trattandosi di una dichiarazione “non esatta” ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 471/1997, con riduzione secondo l’art. 13, comma 1, lett. a-bis) del D.Lgs. 472/1997.
In tali casi, resta necessaria anche la regolarizzazione degli omessi versamenti relativi a saldo e acconti.
6) Considerazioni operative
Alla luce dell’attuale orientamento, consiglio a tutti i contribuenti e colleghi professionisti di:
- Effettuare tempestivamente il ravvedimento operoso in caso di errori o omissioni;
- Tenere distinta la gestione delle dichiarazioni tardive rispetto a quelle infedeli corrette oltre il termine dei 90 giorni;
- Applicare correttamente le riduzioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. 472/1997;
- Non temere duplicazioni sanzionatorie sui versamenti, se la violazione è stata già regolarizzata a monte con una dichiarazione integrativa.
Conclusioni
L’ordinanza n. 4187/2025 della Cassazione rappresenta un importante passo avanti a favore dei contribuenti che scelgono di sanare spontaneamente le proprie violazioni, garantendo una maggiore certezza del diritto e tutela contro sanzioni cumulative ingiuste.