Il possesso di quote societarie è uno dei temi più delicati per chi applica o vuole applicare il regime forfettario. La regola non è uguale per tutti: una partecipazione in società di persone è generalmente incompatibile, mentre una quota in Srl diventa ostativa solo se ricorrono insieme due condizioni: controllo diretto o indiretto e attività economica riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario. Il punto operativo è quindi capire non solo “che quota possiedo”, ma che tipo di società è, che attività svolge, chi la controlla e quali rapporti economici esistono tra socio e società.
1. La regola base del regime forfettario
Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, in presenza dei requisiti previsti e in assenza delle cause ostative. Tra queste, l’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge n. 190/2014 disciplina proprio il rapporto tra regime forfettario e partecipazioni societarie. La verifica deve essere fatta con attenzione, perché non tutte le partecipazioni producono lo stesso effetto.
2. Società di persone: perché il rischio è più alto
Il possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari è normalmente incompatibile con il regime forfettario. La criticità riguarda anche quote minoritarie e partecipazioni da socio accomandante in Sas: la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che anche una partecipazione non di controllo può integrare la causa ostativa. In questi casi non serve verificare se l’attività della società sia uguale a quella del contribuente: il solo possesso della partecipazione può essere sufficiente a bloccare il regime.
3. Srl: la quota non basta, servono controllo e attività riconducibile
Per le Srl la regola è diversa e più selettiva. Il contribuente forfettario non decade automaticamente solo perché possiede una quota in una Srl. La causa ostativa scatta quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente la società e la Srl svolge attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario. Le due condizioni devono coesistere: se manca il controllo, oppure se manca la riconducibilità dell’attività, la partecipazione in Srl non è automaticamente ostativa.
4. Cosa significa controllo diretto o indiretto
Il controllo non si limita al possesso della maggioranza assoluta delle quote. Può essere diretto, quando il contribuente detiene personalmente una partecipazione rilevante, oppure indiretto, quando il controllo deriva da partecipazioni possedute tramite familiari, società o altri rapporti che consentono di influenzare le decisioni della Srl. Nella pratica, quindi, non basta guardare la percentuale formale: occorre verificare chi decide realmente, chi nomina gli amministratori, chi esercita influenza dominante e se il contribuente può orientare l’attività della società.
5. Attività riconducibile: il nodo più operativo
La riconducibilità dell’attività va valutata in concreto. Non è sufficiente confrontare superficialmente i codici ATECO, anche se questi rappresentano un primo indizio utile. Bisogna chiedersi se la partita IVA forfettaria e la Srl operano nello stesso mercato, verso gli stessi clienti, con servizi simili o complementari, oppure se esistono fatturazioni tra socio e società tali da far emergere un collegamento sostanziale. La finalità della norma è evitare che un’attività economica venga artificiosamente divisa tra persona fisica in forfettario e società controllata.
6. Società semplici, partecipazioni particolari e casi da verificare
Le società semplici meritano un’attenzione separata. La partecipazione può non essere ostativa quando la società semplice non produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ad esempio se si limita a gestire redditi fondiari o agrari. La risposta a interpello n. 114/2019 ha affrontato proprio il tema delle società semplici, confermando la necessità di guardare alla natura del reddito prodotto. Diverso è il caso delle società di persone commerciali, come Snc e Sas, dove il rischio di incompatibilità è molto più elevato.
7. Guida operativa: cosa controllare prima di applicare il forfettario
Il controllo va fatto in modo ordinato. Prima si individuano tutte le partecipazioni possedute dal contribuente, anche indirette. Poi si distingue tra società di persone, società semplici e Srl. Successivamente si verifica se la partecipazione è stata posseduta al 31 dicembre dell’anno precedente, se esistono rapporti di controllo, se le attività sono riconducibili e se sono presenti fatturazioni tra contribuente e società. In caso di partecipazione ostativa, la cessione o la liquidazione della quota deve avvenire prima dell’anno di applicazione del regime, perché la verifica è legata alla situazione esistente nell’anno precedente.
8. Quattro esempi pratici e numerici
Primo esempio: socio di Sas con quota del 10%.
Un professionista possiede il 10% di una Sas e vuole applicare il forfettario nel 2026. Anche se la quota è minoritaria e non consente controllo, la partecipazione in società di persone è causa ostativa. Per usare il forfettario nel 2026, la quota avrebbe dovuto essere ceduta o liquidata entro il 31 dicembre 2025.
Secondo esempio: quota del 20% in Srl senza controllo.
Un consulente informatico possiede il 20% di una Srl che svolge attività di sviluppo software. Se non controlla direttamente o indirettamente la società e non ha influenza dominante, la sola partecipazione non determina automaticamente l’esclusione dal forfettario. Il rischio aumenta, però, se il consulente fattura in modo rilevante alla Srl o se emergono elementi di controllo sostanziale.
Terzo esempio: controllo del 60% in Srl con attività riconducibile.
Un architetto forfettario possiede il 60% di una Srl che offre servizi di progettazione e interior design. In questo caso ricorrono entrambe le condizioni: controllo della Srl e attività riconducibile a quella del professionista. La partecipazione è ostativa e il regime forfettario non è applicabile.
Quarto esempio: società semplice immobiliare.
Un lavoratore autonomo possiede il 40% di una società semplice che gestisce immobili e produce redditi fondiari. Se la società non produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo, la partecipazione non è automaticamente ostativa. Diverso sarebbe se la società svolgesse attività commerciale organizzata, perché cambierebbe la natura del reddito prodotto.
Conclusioni
Il rapporto tra regime forfettario e partecipazioni societarie non può essere liquidato con la formula “chi ha quote non può essere forfettario”. La regola corretta è più tecnica. Le società di persone sono normalmente incompatibili, anche con quote minoritarie; le Srl richiedono invece una doppia verifica su controllo e attività riconducibile; le società semplici vanno analizzate in base alla natura del reddito prodotto. Per imprese e professionisti, il vero punto operativo è anticipare la verifica prima dell’inizio dell’anno fiscale, perché una quota gestita tardi può compromettere l’intero regime agevolato.