La Rottamazione-quinquies è stata estesa anche ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dalle Regioni e dagli enti locali, aprendo una nuova possibilità per imprese, professionisti e cittadini che hanno debiti relativi a IMU, TARI, canoni, sanzioni amministrative e altre entrate territoriali.
L’accesso all’agevolazione, tuttavia, non è automatico. Entro il 31 luglio 2026 ciascun ente territoriale deve decidere se applicare la definizione agevolata ai propri carichi, adottando uno specifico provvedimento, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La scadenza del 31 luglio riguarda quindi Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane e altri enti locali interessati, non direttamente il contribuente. Soltanto dopo l’adesione dell’ente creditore sarà possibile verificare quali debiti possono essere rottamati e presentare la domanda telematica nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026.
La misura può offrire un risparmio rilevante, ma richiede un’analisi preliminare della cartella: occorre identificare l’ente creditore, controllare la data di affidamento del carico, verificare chi gestisce la riscossione e accertare che l’ente abbia effettivamente aderito entro il termine previsto.
1. In cosa consiste la Rottamazione-quinquies degli enti territoriali
L’articolo 10-quinquies del Decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, ha esteso la definizione agevolata ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dalle Regioni e dagli enti locali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
La possibilità riguarda entrate di natura sia tributaria sia non tributaria. Possono quindi rientrare, ricorrendone tutte le condizioni:
- IMU, TARI e precedenti tributi immobiliari o sui rifiuti;
- addizionali e altri tributi regionali o comunali;
- canoni patrimoniali e corrispettivi dovuti agli enti;
- rette e altre entrate extratributarie;
- sanzioni amministrative;
- multe per violazioni del Codice della strada;
- ulteriori somme affidate all’Agente nazionale della riscossione.
Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Il beneficio consiste nell’estinzione del carico senza il pagamento delle componenti eliminate dalla definizione agevolata, secondo le regole applicabili alla natura del debito. Restano normalmente dovuti il capitale, le spese di notifica della cartella e le spese sostenute per eventuali procedure esecutive.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della strada, il trattamento deve essere valutato separatamente. La definizione non elimina necessariamente l’importo originario della sanzione, ma può riguardare gli interessi, le maggiorazioni e le altre somme accessorie previste dalla disciplina della riscossione.
La misura territoriale deve essere distinta dalla Rottamazione-quinquies nazionale prevista dalla Legge di Bilancio 2026: il periodo di affidamento dei carichi è analogo, ma la procedura, le scadenze e soprattutto la necessità della preventiva adesione dell’ente locale sono differenti.
2. Perché l’adesione del Comune o della Regione è indispensabile
L’estensione della rottamazione ai debiti territoriali è una facoltà concessa agli enti, non un obbligo imposto dalla legge.
Ogni Regione o ente locale deve adottare, secondo le forme previste dal proprio ordinamento, uno specifico provvedimento con il quale dichiara di voler applicare la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il provvedimento deve essere:
- approvato dall’organo competente;
- pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;
- comunicato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- trasmesso entro il 31 luglio 2026 utilizzando il modello e le modalità predisposte dall’Agente della riscossione.
Il termine era inizialmente fissato al 30 giugno 2026, ma è stato spostato al 31 luglio dalla Legge n. 113/2026, di conversione del Decreto-legge n. 63/2026.
La conseguenza operativa è molto importante: due contribuenti con cartelle apparentemente identiche potrebbero ricevere un trattamento diverso se i debiti appartengono a enti territoriali differenti. Se il primo Comune aderisce e il secondo non aderisce, soltanto il debitore del primo ente potrà utilizzare questa specifica definizione agevolata.
Non è quindi sufficiente che nella cartella compaiano IMU, TARI o una multa. Occorre verificare:
- quale ente risulta creditore;
- se il carico è stato affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- se l’affidamento è avvenuto entro il 31 dicembre 2023;
- se l’ente ha adottato il provvedimento;
- se il provvedimento è stato regolarmente trasmesso entro il 31 luglio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile un modello specifico per la comunicazione dell’adesione degli enti territoriali. La pubblicazione della delibera sul sito del Comune o della Regione costituisce, per il contribuente, il primo elemento da controllare.
3. Quali debiti restano fuori dalla procedura
La Rottamazione degli enti territoriali riguarda esclusivamente i carichi che l’ente creditore ha affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Restano quindi fuori da questa specifica procedura:
- gli avvisi non ancora affidati alla riscossione;
- i debiti riscossi direttamente dal Comune o dalla Regione;
- le entrate affidate a concessionari privati diversi da AdER;
- i carichi consegnati dopo il 31 dicembre 2023;
- le somme derivanti da condanne della Corte dei conti;
- i debiti di enti territoriali che non hanno aderito entro il 31 luglio 2026.
La data da considerare non è necessariamente quella dell’anno d’imposta né quella riportata sulla cartella, ma la data in cui il carico è stato affidato all’Agente della riscossione.
Una TARI relativa al 2022 potrebbe non essere definibile se il carico è stato affidato nel 2024. Al contrario, un debito relativo a un’annualità molto più risalente può rientrare se l’affidamento è avvenuto tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Occorre inoltre distinguere questa procedura dalle definizioni agevolate autonome che gli enti possono introdurre nell’ambito della propria potestà regolamentare. Un Comune potrebbe, ad esempio, prevedere una propria sanatoria per entrate gestite direttamente o tramite un concessionario locale. In tal caso non si applicano automaticamente il calendario e le condizioni della Rottamazione-quinquies gestita da AdER, ma le regole indicate nel regolamento comunale.
Per effettuare una verifica completa è quindi necessario leggere la sezione “ente creditore” della cartella, individuare il soggetto incaricato della riscossione e consultare le delibere pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
4. Il nuovo calendario: domanda dal 16 ottobre e prima scadenza il 31 marzo 2027
La Legge n. 113/2026 ha modificato il calendario originario, concedendo più tempo sia agli enti territoriali sia ai contribuenti.
Le principali date sono le seguenti:
- 31 luglio 2026: termine entro il quale gli enti territoriali devono adottare e comunicare il provvedimento di adesione;
- 15 ottobre 2026: AdER rende disponibili nell’area riservata i dati necessari per individuare i carichi definibili;
- dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026: il contribuente presenta telematicamente la dichiarazione di adesione;
- 28 febbraio 2027: AdER comunica l’ammontare complessivo dovuto, l’importo delle rate e le relative scadenze;
- 31 marzo 2027: pagamento in unica soluzione oppure versamento della prima rata.
La somma può essere versata in unica soluzione oppure suddivisa fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Le prime cinque rate scadono:
- 31 marzo 2027;
- 31 maggio 2027;
- 31 luglio 2027;
- 30 settembre 2027;
- 30 novembre 2027.
Dalla sesta rata, le scadenze ricorrono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2028.
In caso di rateizzazione, sulle somme dovute maturano interessi al tasso annuo del 3%, con decorrenza dal 1° aprile 2027.
La domanda non deve essere presentata entro il 31 luglio: in questa fase il contribuente deve limitarsi a verificare l’eventuale adesione dell’ente e a ricostruire la propria posizione. L’istanza telematica potrà essere trasmessa soltanto dal 16 ottobre 2026.
5. Guida operativa per imprese, professionisti e contribuenti
La verifica della posizione deve essere organizzata per singolo ente creditore e per singolo carico.
Primo controllo: acquisire il prospetto completo dei debiti
È necessario recuperare le cartelle, gli avvisi di addebito o il prospetto della situazione debitoria disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per ciascuna partita occorre annotare:
- numero della cartella;
- ente creditore;
- natura dell’entrata;
- annualità;
- importo residuo;
- data di affidamento;
- presenza di una rateizzazione;
- eventuali procedure cautelari o esecutive.
Secondo controllo: verificare chi riscuote il debito
La presenza di un tributo comunale non dimostra che la riscossione sia affidata ad AdER.
Il Comune potrebbe riscuotere:
- direttamente;
- mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tramite una società in house;
- attraverso un concessionario privato.
Solo i carichi affidati ad AdER possono rientrare nella procedura disciplinata dalla normativa statale.
Terzo controllo: consultare il sito istituzionale dell’ente
Dopo il 31 luglio sarà necessario verificare la pubblicazione del provvedimento di adesione.
La ricerca dovrebbe riguardare le sezioni:
- albo pretorio;
- amministrazione trasparente;
- tributi;
- consiglio comunale o regionale;
- avvisi e comunicati.
Quarto controllo: confrontare il risparmio con le alternative
La rottamazione non è sempre automaticamente la soluzione più conveniente.
Occorre confrontarla con:
- rateizzazione ordinaria già in corso;
- possibilità di contestare la prescrizione;
- richiesta di annullamento in autotutela;
- ricorso pendente;
- sospensione amministrativa o giudiziale;
- eventuale definizione agevolata autonoma dell’ente.
Presentare la domanda comporta infatti specifici effetti sul contenzioso e sulle procedure di riscossione. Prima dell’adesione è necessario valutare se il debito sia realmente dovuto e se esistano motivi per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Quinto controllo: predisporre un piano finanziario
Il piano può estendersi per nove anni, ma il contribuente deve considerare:
- importo delle rate;
- interessi del 3%;
- altre rateizzazioni già attive;
- scadenze fiscali e contributive;
- capacità finanziaria prospettica;
- conseguenze di eventuali omissioni.
L’adesione ha senso soltanto quando il piano può essere sostenuto fino all’ultima rata. Un risparmio iniziale rilevante può essere compromesso dalla successiva decadenza.
6. Quattro esempi pratici e numerici
Esempio 1 – IMU affidata ad AdER da un Comune aderente
Una Srl possiede un immobile strumentale e ha una cartella relativa a IMU 2019 così composta:
- imposta non versata: 20.000 euro;
- sanzioni: 6.000 euro;
- interessi e maggiorazioni: 2.500 euro;
- spese di notifica e procedure: 300 euro.
Il debito complessivo è pari a:
20.000 + 6.000 + 2.500 + 300 = 28.800 euro.
Il carico è stato affidato ad AdER nel 2021 e il Comune ha aderito entro il 31 luglio 2026.
Ipotizzando che la definizione richieda il pagamento del capitale e delle spese, l’importo agevolato è:
20.000 + 300 = 20.300 euro.
Il risparmio è pari a:
28.800 – 20.300 = 8.500 euro.
La società dovrà presentare la domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026.
Esempio 2 – TARI gestita da un concessionario privato
Un professionista ha un debito TARI di 7.500 euro, comprensivo di sanzioni e interessi.
Dall’atto risulta che la riscossione è affidata a una società concessionaria privata e non all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Anche se il Comune aderisce alla Rottamazione-quinquies dei carichi AdER, questo debito non entra automaticamente nella procedura.
Il professionista dovrà verificare se il Comune abbia approvato anche una definizione autonoma per i crediti gestiti dal concessionario. In assenza di un regolamento specifico, i 7.500 euro restano dovuti secondo le regole ordinarie.
Esempio 3 – Tributo del 2022 affidato soltanto nel 2024
Una società riceve nel 2025 una cartella per TARI relativa all’anno 2022:
- tributo: 12.000 euro;
- sanzioni e interessi: 4.200 euro;
- totale: 16.200 euro.
Il Comune ha aderito alla rottamazione, ma il ruolo è stato consegnato ad AdER il 15 febbraio 2024.
Il debito resta escluso perché l’affidamento è successivo al 31 dicembre 2023.
Non rileva che il tributo si riferisca al 2022: il requisito temporale riguarda la consegna del carico all’Agente della riscossione.
Esempio 4 – Pagamento rateale fino a 54 rate
Un’impresa ha debiti locali definibili per un importo agevolato complessivo di 54.000 euro e sceglie il numero massimo di 54 rate bimestrali.
La quota capitale media di ciascuna rata è:
54.000 ÷ 54 = 1.000 euro.
Alle rate successive alla prima devono essere aggiunti gli interessi del 3% annuo calcolati sul debito residuo dal 1° aprile 2027.
In termini semplificati, dopo il pagamento della prima rata il capitale residuo è pari a:
54.000 – 1.000 = 53.000 euro.
L’interesse annuo teorico sul residuo iniziale sarebbe:
53.000 × 3% = 1.590 euro.
L’importo effettivo degli interessi diminuisce progressivamente con il pagamento delle rate e sarà determinato nel piano comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 28 febbraio 2027.
Conclusioni
La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali rappresenta una possibilità concreta per ridurre il costo di vecchi debiti relativi a IMU, TARI, canoni, multe e altre entrate locali, ma non può essere applicata indistintamente a tutte le posizioni.
Il primo elemento da verificare è l’adesione dell’ente creditore. Entro il 31 luglio 2026 Comuni, Regioni e altri enti territoriali devono adottare e comunicare il provvedimento che rende operativa la definizione agevolata sui propri carichi affidati ad AdER.
Per il contribuente, la fase operativa inizierà il 15 ottobre, quando saranno disponibili i dati dei carichi definibili. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
Prima dell’adesione è indispensabile controllare:
- l’identità dell’ente creditore;
- la data di affidamento del carico;
- il soggetto incaricato della riscossione;
- l’effettiva adesione dell’ente;
- la composizione del debito;
- l’esistenza di prescrizioni, errori o contenziosi;
- la sostenibilità del piano di pagamento.
Il pagamento potrà avvenire entro il 31 marzo 2027 in unica soluzione oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo sulle somme rateizzate.
La convenienza non deve essere valutata soltanto confrontando il debito originario con quello agevolato. È necessario considerare anche la fondatezza della pretesa, le possibilità di annullamento, gli effetti sui piani già in corso e la capacità di rispettare tutte le scadenze future.
Una ricostruzione tempestiva delle cartelle consente di arrivare all’apertura della procedura con una posizione già verificata, evitando di presentare domande per debiti esclusi o per somme che potrebbero essere contestate con strumenti più favorevoli.