Il 29 luglio 2026 rappresenta l’ultima data utile per trasmettere la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 senza che il modello sia considerato fiscalmente omesso.
Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVA 2026 era fissato al 30 aprile 2026. La normativa riconosce, tuttavia, una finestra aggiuntiva di 90 giorni durante la quale la dichiarazione, pur essendo tardiva, rimane pienamente valida. Entro tale termine il contribuente può regolarizzare la violazione attraverso il ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta generalmente pari a 25 euro.
Il superamento del 29 luglio produce conseguenze molto più gravose. Dal 30 luglio la dichiarazione viene considerata omessa, anche quando venga successivamente trasmessa. L’invio tardivo oltre i 90 giorni può comunque assumere rilevanza ai fini della determinazione delle sanzioni e consentire all’Amministrazione finanziaria di ricostruire correttamente la posizione del contribuente, ma non restituisce alla dichiarazione la validità riconosciuta ai modelli presentati entro la finestra temporale prevista.
Imprese e professionisti che non hanno ancora trasmesso il modello devono quindi verificare immediatamente la propria posizione, distinguendo la violazione dichiarativa dagli eventuali omessi versamenti IVA. Presentare la dichiarazione e pagare i 25 euro, infatti, non sana automaticamente un saldo IVA non versato, né eventuali irregolarità nelle liquidazioni periodiche.
1. Quando la dichiarazione IVA è tardiva e quando diventa omessa
La dichiarazione annuale IVA 2026, relativa alle operazioni effettuate nel 2025, doveva essere presentata telematicamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Le istruzioni ufficiali approvate dall’Agenzia delle Entrate confermano sia il termine ordinario sia l’obbligo di utilizzare il modello IVA 2026 per rappresentare le operazioni dell’anno precedente.
L’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ferma restando l’applicazione della sanzione per il ritardo.
Poiché i 90 giorni successivi al 30 aprile terminano il 29 luglio 2026, occorre distinguere tre situazioni:
Dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2026
Il modello è tempestivo e non è dovuta alcuna sanzione per la sua presentazione.
Dichiarazione presentata dal 1° maggio al 29 luglio 2026
Il modello è tardivo, ma fiscalmente valido. Il contribuente può regolarizzare il ritardo mediante ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta.
Dichiarazione presentata dal 30 luglio 2026
Il modello è considerato omesso. La successiva trasmissione non cancella l’omissione, anche se può incidere positivamente sul trattamento sanzionatorio quando avviene entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo e prima dell’inizio di attività di controllo formalmente conosciute dal contribuente.
La differenza non è soltanto formale. Una dichiarazione tardiva entro 90 giorni produce normalmente tutti gli effetti propri di una dichiarazione valida: determina il saldo IVA, evidenzia l’eventuale credito, consente i controlli automatizzati e costituisce la base dichiarativa del periodo d’imposta.
La dichiarazione omessa, invece, espone il contribuente a un regime sanzionatorio ben più severo e attribuisce all’Amministrazione finanziaria maggiori poteri di ricostruzione dell’imposta dovuta.
La distinzione assume particolare rilievo in presenza di un credito IVA. Un credito risultante da una dichiarazione presentata entro il 29 luglio trova una rappresentazione dichiarativa valida; oltre tale termine, il riconoscimento e l’utilizzo del credito possono richiedere verifiche più complesse, perché il modello è qualificato come omesso.
2. Come regolarizzare il ritardo: invio telematico, sanzione di 25 euro e modello F24
La regolarizzazione della dichiarazione tardiva richiede due adempimenti distinti:
- la trasmissione telematica del modello IVA 2026;
- il pagamento della sanzione ridotta mediante modello F24.
La sanzione ordinaria prevista per il ritardo è pari a 250 euro. Attraverso il ravvedimento operoso, quando la dichiarazione viene trasmessa entro 90 giorni, la sanzione può essere ridotta a un decimo:
250 euro ÷ 10 = 25 euro.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando:
- codice tributo 8911;
- sezione “Erario” del modello F24;
- importo a debito di 25 euro;
- anno di riferimento 2026, ossia l’anno nel quale è stata commessa la violazione.
Il codice 8911 è quello previsto per le sanzioni pecuniarie relative alle violazioni dichiarative in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP e IVA.
La sanzione di 25 euro riguarda esclusivamente la tardiva presentazione della dichiarazione. Occorre quindi evitare un errore molto frequente: ritenere che il pagamento di tale importo regolarizzi anche l’eventuale IVA non versata.
Se dalla dichiarazione emerge un saldo IVA a debito non corrisposto entro la relativa scadenza, devono essere autonomamente versati:
- l’imposta;
- la sanzione ridotta per tardivo versamento;
- gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali è fissato all’1,60% annuo.
La procedura operativa può essere organizzata nel seguente ordine:
Primo controllo: verificare che il modello non sia già stato trasmesso
È necessario consultare le ricevute telematiche dell’intermediario o il cassetto fiscale. Non basta aver predisposto il file: la dichiarazione si considera presentata soltanto quando il sistema dell’Agenzia delle Entrate la riceve e rilascia la relativa ricevuta.
Secondo controllo: aggiornare i dati contabili
Prima della trasmissione devono essere riconciliati:
- registri IVA;
- liquidazioni periodiche;
- fatture elettroniche;
- corrispettivi telematici;
- modelli F24;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- eventuali dichiarazioni d’intento;
- operazioni con l’estero;
- credito dell’anno precedente.
Terzo controllo: trasmettere la dichiarazione
Il modello deve essere inviato direttamente dal contribuente abilitato oppure tramite un intermediario incaricato.
Quarto controllo: verificare la ricevuta
Una dichiarazione scartata si considera non presentata. Il solo invio del file entro il 29 luglio non è sufficiente se la fornitura viene respinta e non viene correttamente ritrasmessa.
Quinto controllo: versare la sanzione
Il modello F24 con codice 8911 deve essere conservato insieme alla ricevuta di trasmissione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre previsto specifiche comunicazioni di compliance rivolte ai contribuenti per i quali risultano operazioni IVA ma non risulta presentata la dichiarazione annuale. Tali comunicazioni consentono di verificare i dati e regolarizzare spontaneamente la posizione entro i termini applicabili.
3. Cosa accade dopo il 29 luglio: sanzioni, crediti IVA e controlli da effettuare
Dal 30 luglio 2026 la dichiarazione IVA 2026 non è più tardiva, ma omessa.
La riforma del sistema sanzionatorio ha modificato le conseguenze dell’omessa dichiarazione IVA per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, superando il precedente intervallo sanzionatorio variabile.
In presenza di imposta dovuta, l’omessa dichiarazione è soggetta, in via generale, a una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Se la dichiarazione viene trasmessa oltre 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e prima che il contribuente abbia formale conoscenza di attività di controllo, può operare il trattamento più favorevole previsto per la dichiarazione presentata spontaneamente dopo i 90 giorni. In tale situazione la sanzione può essere commisurata al 75% dell’imposta dovuta, alle condizioni stabilite dalla disciplina vigente.
Quando non risulta alcuna imposta da versare, l’omissione resta comunque sanzionabile in misura fissa. Non deve quindi ritenersi che l’assenza di un debito IVA renda irrilevante la mancata presentazione.
Particolare attenzione deve essere riservata ai crediti IVA. Il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- credito riportato all’anno successivo;
- credito utilizzato in compensazione orizzontale;
- credito chiesto a rimborso;
- credito già utilizzato prima della presentazione della dichiarazione;
- credito superiore a 5.000 euro soggetto alle regole sul visto di conformità;
- credito derivante da operazioni che richiedono documentazione specifica.
La dichiarazione presentata entro i 90 giorni è valida e può supportare l’utilizzo del credito, fermo restando il rispetto delle regole sull’apposizione del visto e sui tempi di compensazione.
Quando il modello è omesso, l’utilizzo del credito può essere contestato o sospeso. Il contribuente deve essere in grado di dimostrare l’effettiva esistenza del credito mediante:
- registri IVA;
- fatture elettroniche ricevute;
- dichiarazioni degli anni precedenti;
- liquidazioni periodiche;
- modelli F24;
- documentazione doganale;
- versamenti effettuati;
- prospetti di riconciliazione contabile.
La trasmissione tardiva deve inoltre essere coordinata con eventuali irregolarità delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. La dichiarazione annuale non sana automaticamente l’omessa o infedele trasmissione delle LIPE, anche se i dati dichiarati possono assumere rilievo nella ricostruzione complessiva della posizione.
Prima del 29 luglio è pertanto opportuno effettuare una verifica completa, che non si limiti al frontespizio della dichiarazione. Devono essere controllati, tra gli altri:
- quadro VE per le operazioni attive;
- quadro VF per gli acquisti;
- quadro VJ per l’imposta dovuta su particolari operazioni;
- quadro VH per le liquidazioni periodiche, quando richiesto;
- quadro VL per la liquidazione annuale;
- quadro VX per il credito, il rimborso o il riporto;
- quadro VQ per i versamenti periodici omessi;
- quadro VO per le opzioni;
- quadro VI per le dichiarazioni d’intento ricevute.
4. Quattro esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Dichiarazione tardiva senza IVA da versare
Un professionista non ha trasmesso il modello IVA 2026 entro il 30 aprile.
Dalla dichiarazione emerge:
- IVA sulle operazioni attive: 18.000 euro;
- IVA detraibile sugli acquisti: 16.500 euro;
- IVA periodica già versata: 1.500 euro;
- saldo annuale: zero.
Il modello viene trasmesso il 28 luglio 2026.
La dichiarazione è tardiva ma valida. Il professionista deve versare la sanzione ridotta:
250 euro ÷ 10 = 25 euro.
Il modello F24 sarà compilato con:
- codice tributo 8911;
- anno di riferimento 2026;
- importo 25 euro.
Non sono dovute ulteriori somme per il saldo IVA, poiché le liquidazioni periodiche sono state regolarmente pagate.
Esempio 2 – Dichiarazione tardiva con saldo IVA già versato
Una Srl presenta i seguenti dati:
- IVA a debito annuale: 42.000 euro;
- versamenti periodici effettuati: 36.000 euro;
- saldo IVA: 6.000 euro.
La società ha regolarmente versato i 6.000 euro entro la scadenza prevista, ma non ha trasmesso la dichiarazione entro il 30 aprile.
Il modello viene inviato il 25 luglio 2026.
Poiché l’imposta è stata integralmente versata, la regolarizzazione riguarda soltanto la presentazione tardiva:
sanzione dovuta: 25 euro.
Il costo complessivo della regolarizzazione è quindi pari a 25 euro, senza sanzioni per tardivo versamento.
Esempio 3 – Dichiarazione tardiva e saldo IVA non versato
Una ditta individuale presenta una dichiarazione dalla quale emerge un saldo IVA di 10.000 euro, che avrebbe dovuto essere versato il 16 marzo 2026.
La dichiarazione viene trasmessa il 29 luglio 2026 e nello stesso giorno viene effettuato anche il pagamento dell’imposta.
Occorre distinguere:
Sanzione per tardiva dichiarazione
25 euro.
Sanzione per tardivo versamento
Supponendo l’applicazione, in base al momento del ravvedimento, della riduzione a un ottavo della sanzione base del 25%:
10.000 × 25% = 2.500 euro;
2.500 ÷ 8 = 312,50 euro.
Interessi legali
Dal 16 marzo al 29 luglio trascorrono 135 giorni. Applicando il tasso dell’1,60%:
10.000 × 1,60% × 135 ÷ 365 = 59,18 euro.
L’esborso complessivo sarà quindi:
- imposta: 10.000 euro;
- sanzione dichiarativa: 25 euro;
- sanzione sul versamento: 312,50 euro;
- interessi: 59,18 euro.
Totale: 10.396,68 euro.
Il calcolo definitivo deve essere effettuato considerando la data esatta dell’originaria scadenza, la data del pagamento e la specifica riduzione applicabile al ravvedimento.
Esempio 4 – Dichiarazione trasmessa oltre i 90 giorni con imposta dovuta
Una società omette la dichiarazione IVA 2026 e la presenta soltanto il 15 settembre 2026.
Dalla dichiarazione emerge un’imposta non versata di 30.000 euro.
Poiché il modello è stato trasmesso dopo il 29 luglio, la dichiarazione è considerata omessa.
Supponendo che ricorrano le condizioni per applicare la sanzione del 75% prevista per la dichiarazione presentata spontaneamente oltre i 90 giorni, ma entro il termine della dichiarazione successiva e prima dell’avvio di controlli:
30.000 × 75% = 22.500 euro.
A tale importo devono aggiungersi:
- il tributo di 30.000 euro;
- la sanzione per omesso versamento, se autonomamente applicabile;
- gli interessi legali;
- gli eventuali ulteriori effetti derivanti dalle irregolarità periodiche.
Il confronto con l’invio entro il 29 luglio è evidente: entro i 90 giorni la violazione dichiarativa avrebbe potuto essere regolarizzata con 25 euro; oltre tale termine la sola sanzione collegata all’omissione può arrivare, nell’esempio, a 22.500 euro.
Conclusioni
Il 29 luglio 2026 non è una semplice scadenza amministrativa, ma il confine tra una dichiarazione IVA tardiva ancora valida e una dichiarazione fiscalmente omessa.
Entro tale data la posizione può essere regolarizzata attraverso:
- la trasmissione telematica del modello IVA 2026;
- il controllo dell’esito della fornitura;
- il versamento della sanzione ridotta di 25 euro;
- l’eventuale ravvedimento degli omessi versamenti;
- la verifica delle liquidazioni periodiche e dei crediti utilizzati.
La dichiarazione tardiva e il tardivo pagamento dell’imposta devono essere gestiti separatamente. I 25 euro sanano esclusivamente il ritardo nella presentazione del modello e non coprono il saldo IVA, le sanzioni per mancato versamento o gli interessi.
È altrettanto importante non attendere le ultime ore del 29 luglio. Un file scartato, una delega telematica non aggiornata, un errore nei quadri o un problema tecnico possono impedire il perfezionamento dell’invio entro il termine.
Per imprese e professionisti, il controllo finale dovrebbe comprendere:
- verifica delle ricevute telematiche;
- riconciliazione tra contabilità e dichiarazione;
- confronto con le LIPE;
- controllo del saldo e dei versamenti;
- verifica del credito IVA;
- corretta compilazione del modello F24;
- conservazione della documentazione probatoria.
Trasmettere il modello entro il 29 luglio consente di preservarne la validità e di limitare la sanzione dichiarativa a un importo contenuto. Superare il termine significa invece entrare nel regime dell’omessa dichiarazione, con conseguenze economiche e operative molto più rilevanti.