Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Scadenze fiscali di agosto 2026: il calendario operativo per imprese, professionisti e sostituti d’imposta

Agosto è tradizionalmente considerato il mese della “tregua fiscale”, ma per imprese, professionisti e sostituti d’imposta non rappresenta affatto un periodo privo di scadenze. Al contrario, nel 2026 il 20 agosto concentra un numero particolarmente elevato di versamenti, ai quali si aggiungono gli adempimenti del 25 e del 31 agosto.

La disciplina estiva consente di effettuare entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione, gli adempimenti fiscali e i versamenti tramite modello F24 che scadono nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto. Questo differimento, tuttavia, non riguarda indistintamente ogni obbligo: alcune scadenze seguono regole proprie e non beneficiano della sospensione.

Il calendario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per agosto 2026 concentra al 20 agosto versamenti IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ritenute, cedolare secca, addizionali e imposte sostitutive; il 31 agosto sono invece presenti ulteriori versamenti IVA, imposta di registro e specifici adempimenti INTRA.

Particolare attenzione deve essere prestata anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2026, perché quest’anno convivono contribuenti ISA che possono utilizzare il termine del 20 agosto con maggiorazione dello 0,80%, contribuenti che stanno pagando rate successive e soggetti per i quali la scadenza deriva invece dalle normali regole fiscali.

Per organizzare correttamente il mese è quindi utile suddividere gli adempimenti in quattro blocchi: 5 agosto, 20 agosto, 25 agosto e 31 agosto, affiancando al calendario fiscale quello contributivo e verificando separatamente le sospensioni che interessano avvisi bonari, richieste documentali e contenzioso.

1. La pausa fiscale dal 1° al 20 agosto: cosa viene realmente rinviato

La prima regola da conoscere è contenuta nell’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006: gli adempimenti fiscali e i versamenti effettuabili tramite modello F24 che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Il meccanismo opera automaticamente e non richiede alcuna domanda.

Ciò significa, ad esempio, che i tradizionali versamenti del giorno 16 relativi a:

  • IVA mensile;
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  • ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
  • ritenute sulle provvigioni;
  • contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti;
  • imposte sostitutive;
  • split payment;
  • Tobin Tax,

confluiscono operativamente nella scadenza del 20 agosto 2026.

È però importante non trasformare la pausa estiva in una generica sospensione di qualunque scadenza fiscale.

La regola riguarda gli adempimenti e i versamenti espressamente compresi nella disciplina. Non sposta automaticamente termini che:

  • cadono dopo il 20 agosto;
  • appartengono a definizioni agevolate con un calendario autonomo;
  • riguardano specifici procedimenti amministrativi;
  • sono assoggettati a differenti disposizioni speciali.

Lo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate conferma infatti che il 20 agosto 2026 concentra 140 differenti tipologie di versamento, tra IRPEF, addizionali, IVA, IRES, IRAP, ritenute e imposte sostitutive.

Per una corretta gestione è quindi opportuno predisporre gli F24 prima della chiusura estiva, verificando disponibilità finanziaria, compensazioni utilizzabili e presenza di eventuali crediti che richiedano visto di conformità o preventiva presentazione della dichiarazione.

2. 20 agosto 2026: saldo e acconto delle imposte per ISA, forfetari e soggetti collegati

Una delle scadenze economicamente più importanti riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che rispettano il limite previsto di ricavi o compensi, i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno 2026 hanno beneficiato del differimento:

  • al 20 luglio 2026 senza maggiorazione;
  • al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.

Il differimento interessa anche, ricorrendone le condizioni:

  • soggetti che applicano gli ISA;
  • soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • contribuenti in regime forfetario;
  • soggetti che applicano determinati regimi fiscali agevolati;
  • soci di società di persone;
  • collaboratori di imprese familiari;
  • soci di Srl trasparenti;
  • altri soggetti cui vengono imputati redditi per trasparenza da un soggetto avente i requisiti.

L’Agenzia delle Entrate conferma espressamente che chi aveva un termine originario al 30 giugno può effettuare il versamento entro il 20 agosto applicando la specifica maggiorazione dello 0,80%.

Possono quindi essere interessati:

  • saldo IRPEF 2025;
  • primo acconto IRPEF 2026;
  • saldo IRES 2025;
  • primo acconto IRES 2026;
  • saldo e acconto IRAP;
  • addizionali regionali e comunali;
  • cedolare secca;
  • imposte sostitutive dei contribuenti forfetari;
  • contributi INPS calcolati sul reddito eccedente il minimale;
  • saldo IVA differito ai termini delle imposte sui redditi.

La maggiorazione dello 0,80% non deve essere confusa con lo 0,40% previsto dalle regole ordinarie per il versamento entro i 30 giorni successivi.

Per il contribuente che rientra nello specifico differimento ISA 2026, il secondo termine è il 20 agosto con lo 0,80%.

Diversa è la posizione dei contribuenti non interessati dalla proroga, per i quali ad agosto possono scadere rate successive di imposte già maggiorate dello 0,40%. Lo scadenzario dell’Agenzia distingue espressamente tali fattispecie e indica, per alcune seconde rate in scadenza il 20 agosto, interessi di rateazione dello 0,18%.

Il controllo operativo deve quindi partire sempre dal termine originario del contribuente e non semplicemente dalla presenza di un F24 da pagare nel mese di agosto.

3. IVA, ritenute e contributi dei dipendenti: il “Tax Day” del 20 agosto

Per imprese e professionisti il 20 agosto coincide anche con la maggior parte degli adempimenti periodici normalmente concentrati a metà mese.

IVA mensile

I contribuenti IVA mensili devono versare l’imposta relativa al mese di luglio 2026.

Se dalla liquidazione emerge, ad esempio, un debito IVA di 7.800 euro, l’intero importo deve essere versato entro il 20 agosto.

La disciplina vigente consente, quando l’importo della liquidazione non supera 100 euro, di rinviare il versamento al periodo successivo, fermo il termine massimo del 16 dicembre dell’anno. L’Agenzia delle Entrate richiama espressamente questa possibilità nello scadenzario di agosto.

IVA del secondo trimestre

Il 20 agosto scade anche il versamento dell’IVA relativa al secondo trimestre 2026 per i contribuenti trimestrali per opzione.

L’importo è maggiorato dell’1% a titolo di interesse, salvo i casi per i quali tale maggiorazione non trova applicazione.

Ad esempio, con un debito IVA trimestrale di 15.000 euro:

15.000 × 1% = 150 euro

e il versamento complessivo sarà:

15.150 euro.

Lo scadenzario ufficiale conferma sia il termine del 20 agosto sia la maggiorazione dell’1% per i trimestrali per opzione.

Ritenute operate a luglio

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente su:

  • lavoro dipendente;
  • lavoro autonomo;
  • collaborazioni;
  • provvigioni;
  • redditi diversi;
  • locazioni brevi;
  • altre somme soggette a ritenuta.

Per alcune categorie di ritenute di importo non superiore a 100 euro opera la possibilità di differire il versamento secondo le specifiche condizioni previste dalla normativa, fino al superamento della soglia o comunque entro dicembre.

Contributi dei lavoratori dipendenti

Alla stessa data devono essere gestiti anche gli obblighi contributivi relativi alle retribuzioni del mese di luglio.

Per chi amministra personale dipendente, il mese di agosto richiede pertanto una particolare attenzione: la chiusura aziendale o le ferie del personale amministrativo non modificano la responsabilità del datore per i versamenti previdenziali e fiscali.

Una procedura utile consiste nel chiudere i cedolini di luglio e predisporre l’F24 almeno nei primi giorni di agosto, lasciando al 20 soltanto l’effettivo addebito.

4. Artigiani e commercianti: seconda rata dei contributi fissi INPS il 20 agosto

Il 20 agosto rappresenta una scadenza particolarmente importante anche per gli iscritti alle Gestioni speciali INPS degli artigiani e commercianti.

Per il 2026 le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale sono collocate alle seguenti scadenze:

  • 18 maggio 2026;
  • 20 agosto 2026;
  • 16 novembre 2026;
  • 16 febbraio 2027.

L’INPS ha confermato espressamente il calendario nella circolare n. 14 del 9 febbraio 2026.

La seconda rata del contributo minimo deve quindi essere versata entro il 20 agosto tramite F24.

Occorre distinguere questi importi dai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.

Questi ultimi seguono infatti le scadenze delle imposte sui redditi e possono quindi essere interessati:

  • dal saldo 2025;
  • dal primo acconto 2026;
  • dalla proroga applicabile ai soggetti ISA;
  • dalla maggiorazione prevista per il pagamento differito;
  • dalla rateizzazione eventualmente prescelta.

L’INPS conferma che saldo e primo acconto sul reddito eccedente il minimale seguono i termini previsti per le imposte sui redditi.

Per un artigiano o commerciante può quindi accadere che nello stesso F24 di agosto confluiscano:

  • seconda rata dei contributi fissi;
  • rata IRPEF;
  • addizionali;
  • saldo contributivo sul reddito 2025;
  • primo acconto contributivo 2026;
  • IVA o altri tributi.

Il rischio di concentrazione finanziaria è evidente. Prima del 20 agosto è quindi opportuno effettuare un controllo del totale complessivo degli F24 e non limitarsi a esaminare separatamente i singoli tributi.

Un’ulteriore verifica deve riguardare i soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione commercianti: per tali soggetti la base contributiva può comprendere la quota di reddito d’impresa attribuibile in relazione alla partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione dell’utile, secondo la disciplina previdenziale applicabile.

5. 5 e 25 agosto: Rottamazione-quater e modelli Intrastat

Il calendario di agosto non si esaurisce con il 20.

5 agosto: ultimo giorno per alcune rate della Rottamazione-quater

Il 31 luglio 2026 è scaduta la tredicesima rata della Rottamazione-quater e la quinta rata per i soggetti riammessi alla definizione agevolata.

Per queste fattispecie sono previsti i cinque giorni di tolleranza e, pertanto, i pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 5 agosto 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione lo conferma espressamente nel calendario delle definizioni agevolate.

È fondamentale non confondere questa disciplina con la Rottamazione-quinquies.

Per la prima o unica rata della Rottamazione-quinquies, scaduta il 31 luglio 2026, non sono previsti ulteriori giorni di tolleranza. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione distingue chiaramente le due misure.

Quindi:

Rottamazione-quater / riammissione: pagamento del 31 luglio ancora tempestivo entro il 5 agosto.

Rottamazione-quinquies: il termine del 31 luglio non si sposta al 5 agosto.

La distinzione è molto importante perché un pagamento eseguito il 3 o 4 agosto può essere regolare per la Rottamazione-quater ma tardivo ai fini della Rottamazione-quinquies.

25 agosto: Intrastat relativo a luglio

Il 25 agosto 2026 scade il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni del mese di luglio per i soggetti tenuti alla periodicità mensile.

L’obbligo può riguardare:

  • cessioni intracomunitarie di beni;
  • prestazioni di servizi rese a soggetti UE;
  • acquisti intracomunitari, quando ricorrono le condizioni statistiche e fiscali previste;
  • servizi ricevuti nei casi assoggettati alla comunicazione.

Per il 2026 è inoltre necessario considerare le nuove soglie applicabili agli acquisti di beni: per l’obbligo mensile ai fini statistici la soglia trimestrale è stata elevata a 2 milioni di euro, fermo restando il differente limite previsto per i servizi ricevuti. La scadenza del 25 agosto per gli operatori mensili è confermata dagli aggiornamenti operativi pubblicati per il 2026.

6. 31 agosto e sospensioni estive: locazioni, adempimenti IVA, avvisi bonari e documenti

Il 31 agosto 2026 chiude il calendario del mese con ulteriori adempimenti.

Lo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate registra, per tale data:

  • quattro versamenti;
  • due adempimenti IVA;
  • un adempimento relativo all’imposta di registro;
  • una dichiarazione INTRA.

Tra gli appuntamenti più frequenti rientra l’imposta di registro relativa ai contratti di locazione e affitto con decorrenza dal 1° agosto 2026 o rinnovati tacitamente dalla stessa data, quando non trova applicazione la cedolare secca.

Per particolari categorie di contribuenti è previsto anche il modello INTRA 12, collegato agli acquisti intracomunitari effettuati da soggetti quali enti non commerciali e agricoltori esonerati, secondo le rispettive condizioni. Lo scadenzario dell’Agenzia individua espressamente un adempimento INTRA al 31 agosto.

Agosto presenta inoltre alcune sospensioni che devono essere tenute separate dal calendario dei pagamenti.

Dal 1° agosto al 31 agosto è prevista, salvo particolari situazioni di urgenza, la sospensione dell’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di determinate comunicazioni, comprese quelle derivanti dai controlli automatizzati e formali e alcune lettere di compliance.

Opera inoltre dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione dei termini per:

  • fornire documenti e informazioni richiesti dall’Amministrazione finanziaria;
  • effettuare determinati pagamenti o fornire chiarimenti collegati agli avvisi bonari.

Non tutte le rate di un avviso bonario già rateizzato vengono però automaticamente sospese: occorre verificare la singola scadenza e la disciplina applicabile. Gli aggiornamenti operativi pubblicati a luglio confermano la distinzione tra la pausa 1°-31 agosto sugli invii e quella 1° agosto-4 settembre per determinati termini a carico del contribuente.

Separata ancora è la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto e incide sul calcolo dei termini del contenzioso tributario secondo la relativa disciplina.

In pratica, “agosto fiscale” non significa che tutti i termini ripartano a settembre: occorre individuare per ciascun adempimento la norma specifica.

7. Cinque esempi pratici e numerici sulle scadenze di agosto 2026

Esempio 1 – Professionista ISA che paga saldo e primo acconto il 20 agosto

Un professionista soggetto agli ISA deve versare:

  • saldo IRPEF 2025: 12.000 euro;
  • primo acconto IRPEF 2026: 7.000 euro;
  • addizionali: 1.000 euro.

Totale originario:

12.000 + 7.000 + 1.000 = 20.000 euro.

Il contribuente non ha pagato entro il 20 luglio e utilizza il termine del 20 agosto con maggiorazione dello 0,80%.

Maggiorazione:

20.000 × 0,80% = 160 euro.

Totale F24:

20.000 + 160 = 20.160 euro.

Il pagamento del 20 agosto non costituisce un ravvedimento: rappresenta il versamento nel termine specificamente previsto con la maggiorazione stabilita.

Esempio 2 – Srl trimestrale con IVA del secondo trimestre

Una Srl trimestrale per opzione determina per aprile-giugno 2026:

  • IVA sulle vendite: 38.000 euro;
  • IVA detraibile: 22.000 euro.

IVA dovuta:

38.000 – 22.000 = 16.000 euro.

Maggiorazione trimestrale dell’1%:

16.000 × 1% = 160 euro.

Importo da versare entro il 20 agosto:

16.160 euro.

Se la società avesse invece periodicità mensile, la maggiorazione trimestrale dell’1% non sarebbe applicabile.

Esempio 3 – Impresa con IVA, ritenute e contributi nello stesso F24

Una società con dipendenti presenta per luglio:

  • IVA mensile: 9.500 euro;
  • ritenute dipendenti: 11.000 euro;
  • contributi previdenziali: 18.000 euro;
  • ritenute professionisti: 2.500 euro.

Esborso complessivo del 20 agosto:

9.500 + 11.000 + 18.000 + 2.500 = 41.000 euro.

Se la società dispone di un credito IVA regolarmente utilizzabile in compensazione per 8.000 euro, il saldo finanziario dell’F24 potrebbe ridursi a:

41.000 – 8.000 = 33.000 euro,

ferma la necessità di verificare preventivamente tutti i requisiti e i limiti applicabili alla compensazione.

Esempio 4 – Artigiano con contributi fissi e rate delle imposte

Un artigiano deve pagare il 20 agosto:

  • seconda rata contributi fissi INPS: 1.150 euro;
  • rata IRPEF: 3.400 euro;
  • rata addizionale regionale: 280 euro;
  • saldo contributi sul reddito eccedente il minimale: 2.100 euro.

Totale:

1.150 + 3.400 + 280 + 2.100 = 6.930 euro.

Il punto operativo importante è che i 1.150 euro relativi al minimale seguono il calendario fisso INPS, mentre gli altri contributi sul reddito seguono le regole delle imposte sui redditi.

Un errore nella classificazione delle due componenti può portare ad applicare interessi o maggiorazioni non corretti.

Esempio 5 – Differenza tra Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies

Due contribuenti devono versare una rata di 5.000 euro con scadenza formale il 31 luglio 2026.

Il contribuente A è nella Rottamazione-quater.

Paga il 4 agosto 2026.

Poiché beneficia dei cinque giorni di tolleranza, il versamento è tempestivo:

debito agevolato pagato: 5.000 euro; decadenza: nessuna.

Il contribuente B aderisce invece alla Rottamazione-quinquies e deve pagare la prima o unica rata di 5.000 euro.

Effettua anch’egli il versamento il 4 agosto.

Per questa misura non opera la tolleranza dei cinque giorni. Il pagamento è quindi successivo al termine del 31 luglio e produce le conseguenze previste dalla specifica disciplina della Rottamazione-quinquies.

Il semplice fatto che entrambi i versamenti riguardino una “rottamazione” non consente quindi di applicare automaticamente le stesse regole.

Conclusioni

Il calendario fiscale di agosto 2026 è meno vuoto di quanto possa apparire. La pausa estiva concentra infatti numerosi obblighi in poche giornate e rende particolarmente importante programmare gli adempimenti prima della chiusura degli studi e degli uffici amministrativi.

Le date principali da presidiare sono:

  • 5 agosto, per il termine di tolleranza relativo alla rata del 31 luglio della Rottamazione-quater e della riammissione;
  • 20 agosto, vero “Tax Day” del mese, con IVA, ritenute, contributi, imposte risultanti dalle dichiarazioni e seconda rata dei contributi fissi INPS di artigiani e commercianti;
  • 25 agosto, per gli Intrastat mensili relativi a luglio;
  • 31 agosto, per specifici versamenti IVA, imposta di registro, adempimenti INTRA e ulteriori obblighi di fine mese.

La data più delicata è certamente il 20 agosto 2026. Nella stessa giornata possono sovrapporsi versamenti periodici, rate delle dichiarazioni, contributi previdenziali e pagamenti differiti al termine estivo. Lo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate registra per quella sola giornata 140 differenti tipologie di versamento.

Particolare attenzione deve essere riservata ai soggetti ISA, forfetari e soggetti collegati che abbiano rinviato al 20 agosto i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno: in questo caso opera la maggiorazione dello 0,80%, e non quella ordinaria dello 0,40%.

Anche sul fronte previdenziale agosto non rappresenta un mese di sospensione: artigiani e commercianti devono versare la seconda rata della contribuzione sul minimale entro il 20 agosto, mentre i datori di lavoro devono gestire regolarmente gli obblighi contributivi relativi alle retribuzioni di luglio.

Infine, la tregua fiscale deve essere utilizzata correttamente. La sospensione di alcuni termini per avvisi bonari, documenti e comunicazioni non significa che tutte le scadenze siano rinviate a settembre. Per ogni posizione occorre verificare il tipo di atto, la data di ricezione, l’eventuale rateizzazione già in corso e la norma che disciplina lo specifico termine.

Per imprese e professionisti, la soluzione più efficace è quindi predisporre prima di agosto un calendario personalizzato degli F24 e degli adempimenti, distinguendo chiaramente imposte, IVA, ritenute, contributi, definizioni agevolate e comunicazioni. In questo modo la pausa estiva può essere gestita senza trasformare il rientro dalle ferie in una corsa contro scadenze già maturate.

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