Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Rottamazione dei tributi locali

La definizione agevolata dei tributi locali cambia prospettiva: non una sanatoria nazionale identica per tutti, ma uno strumento che Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni potranno attivare autonomamente, stabilendo quali debiti ammettere, quali componenti ridurre e quali termini concedere ai contribuenti.

Il Consiglio dei ministri del 29 luglio 2026 ha approvato definitivamente il decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Il provvedimento riconosce agli enti territoriali la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata per obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti. La misura diventerà concretamente utilizzabile solo dopo l’entrata in vigore del decreto e l’adozione di uno specifico atto da parte dell’ente creditore.

Il punto centrale è proprio questo: il contribuente non potrà chiedere automaticamente la riduzione di sanzioni e interessi sulla sola base della norma nazionale. Dovrà prima verificare che il proprio Comune o la propria Regione abbia approvato una specifica disciplina locale.

La nuova facoltà deve inoltre essere distinta dalla diversa Rottamazione-quinquies dei carichi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le due misure possono riguardare entrate simili, ma seguono presupposti, procedure e calendari differenti.

1. Che cosa potranno decidere Comuni e Regioni

Le Regioni e gli enti locali potranno introdurre, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, forme di definizione agevolata per obblighi tributari non adempiuti o adempiuti solo parzialmente.

L’ente potrà prevedere:

  • l’esclusione totale degli interessi;
  • una riduzione parziale degli interessi;
  • l’esclusione o la riduzione delle sanzioni;
  • il pagamento del tributo entro un termine prestabilito;
  • un piano di rateazione;
  • specifiche condizioni di decadenza;
  • l’inclusione di determinate annualità o categorie di atti.

Il tributo principale non viene automaticamente cancellato. Il beneficio riguarda soprattutto sanzioni e interessi, mentre l’importo originario dell’imposta continuerà normalmente a essere dovuto.

La facoltà concessa agli enti comporterà inevitabilmente regole territoriali differenti. Un Comune potrebbe eliminare integralmente sanzioni e interessi; un altro potrebbe ridurli soltanto del 50%; un terzo potrebbe ammettere alla sanatoria solo alcune annualità; un altro ancora potrebbe decidere di non introdurre alcuna agevolazione.

La scelta dovrà tenere conto della situazione economico-finanziaria dell’ente e della capacità della definizione di incrementare concretamente la riscossione dei crediti locali. Lo schema normativo esclude quindi una sanatoria permanente e indistinta: ogni intervento dovrà essere riferito a periodi e fattispecie circoscritti.

2. Quali tributi potranno essere inclusi e quali resteranno esclusi

La definizione potrà riguardare i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito spettano integralmente alla Regione o all’ente locale.

Per i Comuni potranno essere interessati, in base al regolamento adottato:

  • IMU;
  • TARI;
  • precedenti tributi comunali sugli immobili o sui rifiuti;
  • imposta di soggiorno;
  • canoni e altre entrate tributarie proprie;
  • tributi provinciali o regionali di diretta competenza dell’ente.

Potranno essere previste agevolazioni anche per entrate patrimoniali, se l’ente decide espressamente di includerle. Questa estensione potrebbe riguardare, per esempio, canoni patrimoniali, occupazione del suolo pubblico o altre entrate non strettamente tributarie.

Restano invece escluse:

  • IRAP;
  • addizionale regionale IRPEF;
  • addizionale comunale IRPEF;
  • compartecipazioni a tributi erariali;
  • mere attribuzioni agli enti territoriali del gettito di imposte statali.

La ragione dell’esclusione è che questi prelievi, pur producendo entrate per Regioni o Comuni, non costituiscono tributi propri integralmente disciplinati e gestiti dagli stessi enti.

Prima di ipotizzare l’accesso alla sanatoria sarà quindi necessario controllare non soltanto il nome del tributo, ma anche chi ne è titolare e quale soggetto gestisce il relativo credito.

3. Non soltanto cartelle: possibili agevolazioni su accertamenti e controversie

La nuova disciplina ha un perimetro potenzialmente più ampio rispetto alla tradizionale rottamazione delle cartelle.

Gli enti potranno introdurre la definizione agevolata anche quando:

  • è stato notificato un avviso di accertamento;
  • è in corso una procedura amministrativa;
  • il debito non è ancora stato affidato alla riscossione coattiva;
  • è pendente un ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria;
  • la controversia si trova in appello o in una fase successiva, nei limiti stabiliti dal regolamento.

In caso di contenzioso, l’atto locale dovrà disciplinare gli effetti della domanda sul giudizio. Potrà essere prevista la sospensione della controversia e, dopo il pagamento integrale delle somme agevolate, l’estinzione del processo.

Questo elemento rende indispensabile una valutazione preventiva. Un contribuente che dispone di fondate ragioni per ottenere l’annullamento dell’atto non dovrebbe aderire automaticamente solo perché viene offerto uno sconto sulle sanzioni.

Occorrerà confrontare:

  • importo agevolato;
  • probabilità di successo del ricorso;
  • costi professionali del contenzioso;
  • rischio di soccombenza;
  • durata del processo;
  • effetti della rinuncia alla lite.

L’adesione può essere conveniente quando il tributo principale è sostanzialmente dovuto e la controversia riguarda soprattutto sanzioni o questioni formali. Può invece risultare sfavorevole quando l’accertamento presenta vizi sostanziali tali da giustificarne l’annullamento integrale.

4. Pubblicazione del regolamento e termine minimo per aderire

L’agevolazione acquisterà efficacia attraverso la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente creditore.

Il termine riconosciuto ai contribuenti per aderire non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione. L’ente dovrà quindi indicare chiaramente:

  • annualità ammesse;
  • tributi definibili;
  • atti inclusi;
  • percentuale di riduzione;
  • importo da versare;
  • numero massimo delle rate;
  • scadenze;
  • modalità di presentazione della domanda;
  • documenti da allegare;
  • cause di decadenza;
  • effetti sui giudizi pendenti.

Dopo la pubblicazione, il regolamento dovrà essere trasmesso entro 60 giorni al Dipartimento delle Finanze, essenzialmente per finalità statistiche. La sua efficacia nei confronti dei contribuenti dipenderà però dalla pubblicazione sul portale dell’ente.

La procedura operativa dovrà quindi partire dal sito del Comune o della Regione, consultando in particolare:

  • albo pretorio;
  • amministrazione trasparente;
  • sezione tributi;
  • regolamenti;
  • deliberazioni del Consiglio comunale o regionale;
  • avvisi ai contribuenti.

Non sarà prudente basarsi esclusivamente su comunicati stampa o notizie informali. Occorrerà acquisire il testo integrale del regolamento e verificare che il proprio debito rientri esattamente nel suo perimetro.

5. Guida operativa: i controlli prima di presentare la domanda

La verifica dovrebbe essere effettuata separatamente per ciascun debito.

Primo controllo: individuare l’ente creditore.
Un atto può essere materialmente notificato da un concessionario, ma il credito appartiene al Comune, alla Provincia o alla Regione indicata nel documento.

Secondo controllo: identificare la natura dell’entrata.
Occorre distinguere IMU, TARI, imposta di soggiorno, canone patrimoniale, sanzioni amministrative, addizionali e tributi statali.

Terzo controllo: verificare lo stato della riscossione.
Il debito potrebbe trovarsi ancora nella fase di accertamento, essere affidato a un concessionario locale oppure essere già iscritto nei carichi gestiti da AdER.

Quarto controllo: leggere il regolamento locale.
La stessa imposta potrebbe essere ammessa solo per alcune annualità o soltanto se contenuta in determinati atti.

Quinto controllo: verificare prescrizione e decadenza.
Prima di pagare occorre controllare che il credito non sia già estinto o che l’atto non sia stato notificato oltre i termini previsti.

Sesto controllo: confrontare il costo delle alternative.
La definizione va confrontata con rateazione ordinaria, autotutela, ricorso, ravvedimento e altre procedure eventualmente disponibili.

Settimo controllo: programmare la liquidità.
La convenienza teorica viene meno se il contribuente non riesce a rispettare le rate e decade dal beneficio.

Il fascicolo dovrebbe contenere l’atto originario, le notifiche, il regolamento locale, il calcolo delle somme, la domanda, le ricevute e l’eventuale documentazione relativa al contenzioso.

6. Differenza rispetto alla Rottamazione-quinquies dei carichi locali affidati ad AdER

Le due misure non devono essere confuse.

La Rottamazione degli enti territoriali gestita da AdER, introdotta nel 2026, riguarda determinati carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dagli enti che hanno scelto di aderire entro il 31 luglio 2026. Per tale procedura, la domanda del contribuente potrà essere presentata telematicamente dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

La nuova disciplina generale sulle definizioni locali ha invece una portata diversa:

  • può riguardare crediti non affidati ad AdER;
  • può includere accertamenti ancora in corso;
  • può comprendere controversie tributarie pendenti;
  • può interessare entrate gestite direttamente dall’ente;
  • può prevedere condizioni differenti da Comune a Comune;
  • non ha un’unica finestra nazionale per la domanda.

In sintesi:

AspettoRottamazione carichi locali AdERDefinizione autonoma dell’ente
Soggetto gestoreAgenzia Entrate-RiscossioneComune, Regione o concessionario
DebitiCarichi affidati ad AdERTributi, accertamenti e possibili contenziosi
RegoleNazionali, previa adesione dell’enteStabilite dal singolo ente
DomandaCalendario nazionaleTermine indicato nel regolamento locale
RiduzioniDefinite dalla legge stataleDecise dall’ente
Applicazione automaticaNoNo

Un medesimo contribuente potrebbe quindi avere una cartella TARI affidata ad AdER definibile con la prima procedura e, contemporaneamente, un avviso IMU non ancora affidato alla riscossione definibile attraverso il regolamento autonomo del Comune.

7. Cinque esempi pratici e numerici

Esempio 1 – IMU con azzeramento integrale di sanzioni e interessi

Una Srl riceve un accertamento IMU così composto:

  • imposta: 20.000 euro;
  • sanzioni: 6.000 euro;
  • interessi: 1.500 euro.

Totale ordinario:

20.000 + 6.000 + 1.500 = 27.500 euro.

Il Comune introduce una definizione che elimina integralmente sanzioni e interessi.

Importo agevolato:

20.000 euro.

Risparmio:

27.500 – 20.000 = 7.500 euro.

Esempio 2 – Riduzione parziale degli accessori

Un professionista deve versare:

  • TARI: 8.000 euro;
  • sanzioni: 2.400 euro;
  • interessi: 600 euro.

Totale:

11.000 euro.

Il regolamento elimina il 100% degli interessi e riduce le sanzioni del 50%.

Sanzioni dovute:

2.400 × 50% = 1.200 euro.

Importo agevolato:

8.000 + 1.200 = 9.200 euro.

Risparmio:

11.000 – 9.200 = 1.800 euro.

Esempio 3 – Debito escluso perché relativo all’addizionale comunale IRPEF

Una società, in qualità di sostituto d’imposta, presenta un debito per addizionale comunale IRPEF pari a 15.000 euro, oltre sanzioni per 4.500 euro.

Anche se il Comune approva una definizione agevolata, l’addizionale comunale IRPEF resta esclusa perché è un’addizionale applicata a un tributo erariale.

Importo definibile con questa procedura:

zero euro.

Il debito complessivo di 19.500 euro dovrà essere gestito secondo le ordinarie regole fiscali o mediante gli altri strumenti eventualmente disponibili.

Esempio 4 – Contenzioso IMU e confronto di convenienza

Una società contesta un accertamento IMU:

  • tributo richiesto: 50.000 euro;
  • sanzioni: 15.000 euro;
  • interessi: 5.000 euro;
  • totale: 70.000 euro.

Il Comune propone la definizione con pagamento del tributo e del 20% delle sanzioni, eliminando gli interessi.

Sanzioni agevolate:

15.000 × 20% = 3.000 euro.

Importo da pagare:

50.000 + 3.000 = 53.000 euro.

Risparmio nominale:

70.000 – 53.000 = 17.000 euro.

Se però il ricorso presenta elevate probabilità di annullamento integrale, la società dovrà confrontare il pagamento di 53.000 euro con costi e rischi della prosecuzione del giudizio.

Esempio 5 – Rateazione locale e rischio di decadenza

Un Comune ammette alla sanatoria un debito agevolato di 24.000 euro, pagabile in 12 rate mensili.

Quota capitale:

24.000 ÷ 12 = 2.000 euro per rata.

Il regolamento stabilisce che il mancato pagamento di due rate determina la decadenza.

Il contribuente paga le prime cinque rate, per un totale di:

2.000 × 5 = 10.000 euro.

Successivamente omette due rate e decade. Gli importi già versati restano acquisiti secondo quanto previsto dal regolamento, mentre il residuo torna soggetto alla disciplina ordinaria, con possibile ripristino degli accessori eliminati.

Il piano deve quindi essere valutato non soltanto sulla base dello sconto iniziale, ma anche considerando la reale capacità di sostenerlo fino alla scadenza finale.

Conclusioni

La nuova disciplina delle definizioni agevolate locali rafforza l’autonomia fiscale di Comuni e Regioni, ma rende il quadro meno uniforme.

Non esisterà una rottamazione identica in tutta Italia. Ogni ente potrà decidere:

  • se introdurre la misura;
  • quali tributi comprendere;
  • quali annualità ammettere;
  • quanto ridurre sanzioni e interessi;
  • quante rate concedere;
  • quali effetti attribuire alla domanda;
  • come trattare i giudizi pendenti.

Per imprese e professionisti, il primo passo non sarà quindi presentare immediatamente una domanda, ma controllare il sito istituzionale dell’ente creditore e leggere il regolamento adottato.

La definizione può interessare non soltanto cartelle, ma anche accertamenti e controversie. Proprio per questo la convenienza deve essere valutata tenendo conto della fondatezza della pretesa: pagare un importo ridotto può essere conveniente, ma non quando esistono concrete possibilità di ottenere l’annullamento del tributo.

È inoltre indispensabile distinguere la nuova facoltà regolamentare dalla specifica Rottamazione-quinquies dei carichi territoriali affidati ad AdER, già disciplinata da un proprio calendario nazionale.

Stato normativo al 5 agosto 2026: il decreto legislativo è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2026. Per la piena operatività occorrono la pubblicazione ufficiale e, successivamente, l’adozione delle singole discipline da parte degli enti territoriali.

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