Nel modello 730/2026, relativo ai redditi e alle spese sostenute nel 2025, una corretta gestione degli oneri deducibili può ridurre in maniera significativa l’IRPEF dovuta. La deduzione, infatti, opera prima del calcolo dell’imposta: la spesa viene sottratta dal reddito complessivo e l’IRPEF viene determinata soltanto sull’importo residuo.
È una differenza sostanziale rispetto alle detrazioni. Una spesa detraibile riduce direttamente l’imposta secondo una determinata percentuale, mentre una spesa deducibile riduce il reddito imponibile. Il vantaggio della deduzione cresce quindi, in linea generale, con l’aliquota marginale IRPEF del contribuente.
Nel modello 730/2026 gli oneri deducibili sono indicati principalmente nella Sezione II del Quadro E. Tra le voci più importanti rientrano contributi previdenziali obbligatori e volontari, assegni periodici al coniuge, contributi versati per colf e badanti, determinate spese sostenute per persone con disabilità, previdenza complementare, contributi ai fondi sanitari, alcune erogazioni liberali e somme restituite al soggetto che le aveva precedentemente corrisposte.
Il 730/2026 può essere presentato entro il 30 settembre 2026. Prima dell’invio è quindi opportuno controllare non soltanto i dati presenti nella dichiarazione precompilata, ma anche le spese sostenute personalmente che potrebbero non essere state trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
1. Deduzione e detrazione: perché la differenza può valere migliaia di euro
La prima regola operativa è distinguere correttamente i due meccanismi.
Supponiamo che un contribuente abbia un reddito complessivo di 50.000 euro e sostenga una spesa deducibile di 5.000 euro.
Il reddito imponibile scende da:
50.000 euro a 45.000 euro.
Il risparmio fiscale non è necessariamente pari al 19% della spesa. Dipende invece dalle aliquote IRPEF interessate dalla riduzione del reddito.
Se quei 5.000 euro ricadono nella fascia marginale del 35%, il beneficio teorico IRPEF può arrivare a:
5.000 × 35% = 1.750 euro
oltre alla possibile riduzione delle addizionali regionali e comunali.
Con una detrazione del 19%, invece, la stessa spesa di 5.000 euro produrrebbe normalmente:
5.000 × 19% = 950 euro.
La deduzione può quindi avere un effetto significativamente maggiore per i contribuenti con redditi medio-alti.
È importante anche una novità del modello 730/2026: il nuovo limite complessivo introdotto per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro riguarda le spese detraibili, non trasforma automaticamente gli oneri deducibili della Sezione II in spese soggette allo stesso plafond.
2. Contributi previdenziali e assistenziali: una delle deduzioni più importanti
Nel rigo E21 devono essere indicati i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati nel 2025 che non siano già stati dedotti nella determinazione di un singolo reddito.
Tra gli importi deducibili rientrano, in particolare:
- contributi previdenziali obbligatori;
- contributi volontari;
- ricongiunzione di periodi assicurativi;
- riscatto degli anni di laurea;
- riscatto degli anni di frequenza degli ITS Academy;
- prosecuzione volontaria;
- contributi al fondo casalinghe;
- assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici;
- determinate contribuzioni previdenziali sostenute per familiari fiscalmente a carico.
La disciplina deriva dall’articolo 10 del TUIR, che consente la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e di quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Per i contribuenti che esercitano attività d’impresa o professionale è necessario prestare attenzione a non duplicare il beneficio. Se un contributo è già stato dedotto nella determinazione del reddito professionale o d’impresa, non può essere nuovamente inserito nel Quadro E.
La regola pratica è quindi: prima si verifica dove il contributo è stato fiscalmente dedotto, poi eventualmente lo si inserisce nel 730.
3. Assegno periodico all’ex coniuge: deducibile solo a precise condizioni
Nel rigo E22 può essere indicato l’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge in conseguenza di:
- separazione legale ed effettiva;
- scioglimento del matrimonio;
- annullamento;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La deduzione è ammessa soltanto per l’importo risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non è invece deducibile la quota destinata al mantenimento dei figli.
Quando il provvedimento stabilisce un importo complessivo senza distinguere la parte relativa al coniuge da quella destinata ai figli, le istruzioni dichiarative consentono di considerare deducibile il 50% dell’importo complessivamente corrisposto.
Non sono inoltre deducibili le somme versate una tantum in sostituzione dell’assegno periodico. L’articolo 10 del TUIR limita infatti la deduzione agli assegni periodici corrisposti al coniuge nelle condizioni previste dalla norma.
È quindi fondamentale conservare:
- sentenza o decreto;
- eventuali successive modifiche;
- bonifici o altre prove dei pagamenti;
- codice fiscale del beneficiario.
Un pagamento volontariamente superiore rispetto alla somma fissata dal giudice non diventa automaticamente deducibile.
4. Colf, badanti e baby-sitter: deducibili i contributi, non l’intero costo del lavoratore
Il rigo E23 è dedicato ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, come:
- colf;
- badanti;
- baby-sitter;
- collaboratori domestici;
- assistenti di persone anziane.
La deduzione è riconosciuta esclusivamente per la quota contributiva rimasta a carico del datore di lavoro.
Non deve quindi essere indicato l’intero importo del bollettino PagoPA versato all’INPS, perché una parte dei contributi è formalmente a carico del lavoratore ed è soltanto anticipata dal datore.
Il limite massimo deducibile per il 730/2026 è pari a 1.549,37 euro.
Esempio: se nel corso del 2025 sono stati versati contributi complessivi per 2.000 euro ma la quota effettivamente a carico del datore è pari a 1.650 euro, nel rigo E23 potrà essere indicato al massimo:
1.549,37 euro.
Con aliquota marginale IRPEF del 35%, il risparmio teorico massimo è:
1.549,37 × 35% = 542,28 euro
oltre all’eventuale effetto sulle addizionali.
Questa deduzione è distinta dalla possibile detrazione delle spese sostenute per l’assistenza personale di persone non autosufficienti: le due agevolazioni hanno requisiti e limiti differenti e possono, nei casi previsti, coesistere.
5. Spese mediche e assistenza specifica per persone con disabilità
Nel rigo E25 possono essere indicate le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone con disabilità nelle condizioni previste dall’articolo 10 del TUIR.
A differenza delle normali spese sanitarie detraibili al 19%, queste spese sono deducibili dal reddito complessivo e non sono soggette alla franchigia ordinaria di 129,11 euro.
Possono rientrare, quando ricorrono i requisiti:
- prestazioni infermieristiche;
- assistenza riabilitativa;
- prestazioni rese da personale qualificato;
- assistenza specifica;
- spese mediche generiche;
- determinate prestazioni necessarie in relazione alla condizione di disabilità.
La deduzione può spettare anche quando la spesa è sostenuta per alcuni familiari indicati dalla legge, anche in determinate situazioni nelle quali il familiare non è fiscalmente a carico.
La documentazione deve consentire di identificare:
- il soggetto che ha ricevuto l’assistenza;
- la condizione che consente l’agevolazione;
- la natura della prestazione;
- il soggetto che l’ha resa;
- l’importo sostenuto.
È importante non confondere questa deduzione con la detrazione prevista per le normali spese sanitarie o per l’assistenza di persone non autosufficienti: il beneficio e i requisiti sono differenti.
6. Previdenza complementare: deduzione ordinaria fino a 5.164,57 euro
I contributi versati alla previdenza complementare rappresentano una delle agevolazioni più interessanti per chi vuole contemporaneamente costruire una pensione integrativa e ridurre l’imponibile IRPEF.
I contributi versati a fondi pensione e ai prodotti pensionistici individuali ammessi sono deducibili, in via ordinaria, fino a 5.164,57 euro annui.
Il limite comprende normalmente:
- versamenti del lavoratore;
- contributi versati dal datore di lavoro;
- versamenti effettuati direttamente a fondi pensione individuali;
- contributi ai sottoconti PEPP;
- contributi versati per familiari fiscalmente a carico, per la quota non dedotta dagli stessi.
Non concorre invece ordinariamente al limite il TFR conferito al fondo.
I dati sono riportati nei righi E27-E30, a seconda della tipologia di posizione previdenziale.
Particolare attenzione deve essere prestata alla Certificazione Unica: una parte dei contributi potrebbe essere già stata esclusa dal reddito dal datore di lavoro. In questo caso non può essere nuovamente dedotta nel 730.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 esiste inoltre, al ricorrere delle condizioni previste, la possibilità di recuperare nei venti anni successivi parte della capacità di deduzione non utilizzata nei primi cinque anni, con un incremento annuo che non può superare 2.582,29 euro.
7. Fondi sanitari, erogazioni liberali e altri oneri deducibili
Il Quadro E contiene ulteriori oneri meno frequenti ma potenzialmente rilevanti.
I contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale possono essere dedotti, alle condizioni previste, entro il limite complessivo di 3.615,20 euro, tenendo conto anche di eventuali contributi sanitari già esclusi dal reddito di lavoro dipendente.
Le erogazioni liberali a favore di determinate istituzioni religiose possono essere deducibili entro i limiti stabiliti dalle singole disposizioni. Per numerose confessioni riconosciute il limite indicato nelle istruzioni del 730/2026 è pari a 1.032,91 euro per ciascuna erogazione ammessa, purché il pagamento sia correttamente documentato.
Tra gli altri oneri possono inoltre rientrare:
- contributi obbligatori ai consorzi;
- alcune erogazioni a università ed enti di ricerca;
- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per procedure di adozione internazionale;
- determinate somme destinate a trust e fondi speciali;
- erogazioni agli enti del Terzo settore;
- somme restituite a soggetti che le avevano precedentemente erogate.
Per le erogazioni al Terzo settore è necessario scegliere correttamente tra deduzione e detrazione quando la normativa offre alternative: lo stesso importo non può generare due benefici fiscali contemporaneamente.
8. Principio di cassa: conta quando la spesa viene effettivamente pagata
Per gli oneri personali deducibili opera, in linea generale, il principio di cassa.
Nel 730/2026 rilevano quindi le spese effettivamente sostenute nel 2025, indipendentemente dal periodo al quale economicamente si riferiscono, salvo specifiche deroghe.
Se un contribuente versa il 3 gennaio 2026 un contributo previdenziale riferito al 2025, quel pagamento non entra normalmente nel 730/2026, ma nella dichiarazione relativa al 2026.
Particolare attenzione merita il pagamento tramite carta di credito. Ai fini fiscali assume rilievo la data nella quale la carta viene utilizzata, non il successivo momento in cui la banca addebita l’importo sul conto corrente.
Esempio:
- acquisto effettuato con carta il 30 dicembre 2025;
- addebito sul conto il 5 gennaio 2026.
La spesa si considera sostenuta nel 2025.
È quindi opportuno conservare ricevuta POS, estratto della carta, fattura o altro documento che consenta di ricostruire la data effettiva del pagamento.
9. Spese rimborsate, Certificazione Unica e rischio della doppia deduzione
Un principio fondamentale è che la spesa deve essere effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Se il contribuente sostiene un costo di 3.000 euro ma ne riceve un rimborso integrale che non concorre alla formazione del reddito, in linea generale non può dedurre nuovamente quei 3.000 euro.
Lo stesso problema può verificarsi con gli oneri già considerati dal datore di lavoro.
La Sezione II del Quadro E non deve infatti essere utilizzata per indicare nuovamente somme già dedotte nella determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’importo complessivo degli oneri già considerati dal sostituto è indicato nella Certificazione Unica, in particolare nei punti dedicati agli oneri deducibili.
La procedura operativa dovrebbe quindi essere:
- acquisire la Certificazione Unica 2026;
- controllare quali contributi o oneri siano già stati esclusi dal reddito;
- confrontarli con ricevute e versamenti personali;
- indicare in dichiarazione soltanto la parte non già fiscalmente riconosciuta.
Il rischio della duplicazione è particolarmente frequente nella previdenza complementare e nei fondi sanitari.
10. Tre esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Professionista con contributi previdenziali
Un contribuente ha un reddito complessivo IRPEF di:
60.000 euro
e contributi previdenziali personali deducibili non già considerati nella determinazione di altri redditi per:
8.000 euro.
Il reddito imponibile scende a:
60.000 – 8.000 = 52.000 euro.
Considerando che la riduzione interessa prevalentemente lo scaglione marginale del 43%, il risparmio IRPEF teorico sui primi 8.000 euro può essere significativo.
In termini semplificati:
8.000 × 43% = 3.440 euro.
A tale importo può aggiungersi il minor costo delle addizionali regionali e comunali.
La deduzione non equivale quindi a recuperare una percentuale standard della spesa: il beneficio dipende dalla posizione reddituale del contribuente.
Esempio 2 – Previdenza complementare e limite di 5.164,57 euro
Un dirigente versa nel 2025:
- contributi al fondo tramite il datore di lavoro: 2.000 euro;
- versamenti personali aggiuntivi: 4.500 euro.
Totale:
6.500 euro.
Il limite ordinario deducibile è:
5.164,57 euro.
La parte fiscalmente deducibile è quindi:
5.164,57 euro.
Eccedenza non dedotta:
6.500 – 5.164,57 = 1.335,43 euro.
Con aliquota marginale del 43%, il risparmio IRPEF teorico sull’importo deducibile è:
5.164,57 × 43% = 2.220,77 euro.
La parte di contributi non dedotta deve essere comunicata al fondo pensione nei termini previsti affinché non venga nuovamente tassata al momento della futura prestazione.
Esempio 3 – Colf più assegno periodico al coniuge
Un contribuente con reddito complessivo di 45.000 euro ha sostenuto nel 2025:
- contributi previdenziali a proprio carico per una colf: 1.700 euro;
- assegno periodico all’ex coniuge risultante dalla sentenza: 9.600 euro annui.
Per i contributi della colf il limite massimo è:
1.549,37 euro.
Assegno deducibile:
9.600 euro.
Deduzioni complessive:
1.549,37 + 9.600 = 11.149,37 euro.
Nuovo reddito imponibile:
45.000 – 11.149,37 = 33.850,63 euro.
La deduzione produce quindi un abbattimento molto rilevante del reddito soggetto a IRPEF.
La parte dei contributi domestici eccedente il limite:
1.700 – 1.549,37 = 150,63 euro
non può essere dedotta.
Conclusioni
Le deduzioni del modello 730/2026 sono spesso meno conosciute delle detrazioni, ma possono produrre un risparmio fiscale anche superiore.
Il motivo è semplice: non riducono l’imposta attraverso una percentuale fissa, ma intervengono direttamente sul reddito imponibile. Per un contribuente con aliquota marginale del 35% o del 43%, una deduzione correttamente utilizzata può quindi avere un impatto economico particolarmente rilevante.
Le principali aree da controllare riguardano:
- contributi previdenziali obbligatori e volontari;
- riscatto e ricongiunzione contributiva;
- assegni periodici all’ex coniuge;
- contributi per colf e badanti;
- spese mediche e assistenza specifica per persone con disabilità;
- previdenza complementare;
- fondi sanitari;
- erogazioni liberali;
- somme restituite al soggetto erogatore;
- ulteriori oneri previsti dall’articolo 10 del TUIR.
Prima dell’invio del modello è opportuno effettuare tre controlli.
Il primo riguarda l’effettivo pagamento nel 2025, perché nella maggior parte dei casi opera il principio di cassa.
Il secondo riguarda la Certificazione Unica, per evitare di dedurre nuovamente somme che il datore di lavoro ha già escluso dal reddito imponibile.
Il terzo riguarda eventuali rimborsi ricevuti: una spesa che non è rimasta effettivamente a carico del contribuente non può normalmente generare un ulteriore vantaggio fiscale.
Particolare attenzione merita infine la previdenza complementare: il limite ordinario di 5.164,57 euro comprende normalmente sia i versamenti personali sia quelli del datore di lavoro, mentre la quota eccedente non dedotta deve essere correttamente comunicata al fondo pensione.
La dichiarazione precompilata costituisce un importante punto di partenza, ma non sostituisce la verifica documentale. L’Agenzia può disporre di molte informazioni, ma alcune spese personali possono non risultare già caricate oppure possono essere rappresentate in maniera incompleta.
Il modello 730/2026 può essere presentato entro il 30 settembre 2026: utilizzare le settimane precedenti alla scadenza per verificare sistematicamente gli oneri deducibili può evitare di lasciare inutilizzato un beneficio fiscale pienamente spettante.