Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Correttivo fiscale 2026: nuove regole per bilanci, perdite fiscali e conferimenti societari

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, entrato in vigore il 12 agosto 2026, introduce modifiche significative nella determinazione del reddito d’impresa, nel coordinamento tra valori contabili e fiscali, nel riporto delle perdite e nella disciplina dei conferimenti.

Per società e professionisti che assistono operazioni straordinarie, la novità non consiste soltanto nell’aggiornamento di alcune disposizioni del TUIR: diventa necessario riesaminare la continuità dei valori fiscali, la documentazione delle operazioni e le condizioni di utilizzo delle perdite pregresse.

1. Il rapporto tra bilancio civilistico e reddito fiscale

Il reddito imponibile IRES parte dal risultato civilistico, successivamente rettificato attraverso variazioni fiscali in aumento e diminuzione.

Il correttivo interviene sul processo di avvicinamento tra valori contabili e fiscali. Questo non significa che tutte le differenze scompaiano: occorre distinguere le fattispecie per le quali il legislatore riconosce specifici effetti fiscali dalle operazioni che continuano a richiedere rettifiche extracontabili.

Operativamente, le società dovrebbero aggiornare il prospetto di riconciliazione tra bilancio e dichiarazione dei redditi, individuando le poste interessate dalle nuove disposizioni e verificandone la decorrenza.

2. Perdite fiscali: attenzione alle operazioni straordinarie

Le perdite fiscali rappresentano un’attività fiscale potenziale, ma il loro utilizzo non è sempre automatico.

In caso di fusioni, scissioni e altre operazioni di riorganizzazione possono intervenire limitazioni dirette a impedire il trasferimento o l’utilizzo improprio di perdite appartenenti a società prive di effettiva operatività economica.

Il D.Lgs. 148/2026 modifica ulteriormente questa disciplina.

Prima di effettuare una riorganizzazione è quindi necessario ricostruire l’origine delle perdite, la loro anzianità, le modalità con cui sono state generate e le condizioni previste dalla disciplina applicabile alla specifica operazione.

3. Conferimenti societari e valori fiscalmente riconosciuti

Il conferimento di partecipazioni, aziende o altri beni può determinare effetti fiscali molto diversi in funzione della struttura dell’operazione.

Occorre distinguere il valore economico attribuito al bene conferito, il valore di iscrizione contabile e il valore fiscalmente riconosciuto.

Una partecipazione valorizzata economicamente € 800.000, per esempio, non acquisisce necessariamente lo stesso costo fiscale in capo al soggetto che la riceve.

Le modifiche del correttivo richiedono quindi un esame specifico delle condizioni previste dagli articoli del TUIR interessati, senza presumere che ogni conferimento benefici automaticamente della neutralità fiscale.

4. Bilanci e fiscalità differita

Quando un’operazione genera differenze temporanee tra valore civilistico e fiscale, possono emergere imposte differite o anticipate.

Le perdite fiscali riportabili, inoltre, possono giustificare l’iscrizione di attività per imposte anticipate soltanto quando ne ricorrono i presupposti contabili, compresa la ragionevole prospettiva di recupero.

È quindi necessario coordinare il trattamento fiscale con i principi contabili applicabili e con le previsioni economiche della società.

5. La procedura di verifica prima di un’operazione straordinaria

Prima di deliberare una fusione, un conferimento o una riorganizzazione, è opportuno predisporre un fascicolo contenente la situazione patrimoniale aggiornata, le dichiarazioni fiscali precedenti, il prospetto delle perdite riportabili e la ricostruzione dei valori fiscali delle partecipazioni e degli altri beni.

Occorre poi confrontare gli effetti fiscali dell’operazione proposta con quelli di eventuali alternative.

La convenienza economica dell’operazione non coincide necessariamente con la sua neutralità fiscale.

6. Tre esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Riconciliazione tra utile civilistico e imponibile

Una SRL presenta un utile civilistico ante imposte di € 180.000.

Sono presenti costi fiscalmente indeducibili per € 25.000 e variazioni in diminuzione per € 10.000.

Imponibile IRES:

€ 180.000 + € 25.000 − € 10.000 = € 195.000.

IRES teorica al 24%:

€ 195.000 × 24% = € 46.800.

L’esempio illustra il metodo ordinario di riconciliazione, non una specifica nuova agevolazione.

Esempio 2 – Utilizzo delle perdite pregresse

Una società ha reddito imponibile di € 300.000 e perdite pregresse ordinarie riportabili per € 500.000.

Assumendo l’applicazione del limite ordinario dell’80%, senza ulteriori restrizioni:

€ 300.000 × 80% = € 240.000 di perdite utilizzabili.

Reddito residuo:

€ 300.000 − € 240.000 = € 60.000.

IRES:

€ 60.000 × 24% = € 14.400.

In caso di operazione straordinaria occorre verificare separatamente le limitazioni specifiche.

Esempio 3 – Conferimento e differenza tra valore economico e fiscale

Una partecipazione ha costo fiscale di € 120.000 e valore economico di € 450.000.

Differenza:

€ 450.000 − € 120.000 = € 330.000.

Se l’operazione producesse una plusvalenza integralmente imponibile IRES al 24%, il carico teorico sarebbe:

€ 330.000 × 24% = € 79.200.

Questo risultato è esclusivamente illustrativo: il trattamento effettivo dipende dal regime giuridico del conferimento, dalle caratteristiche delle partecipazioni e dalle disposizioni applicabili.

Conclusioni

Il correttivo fiscale 2026 rende ancora più importante il coordinamento tra contabilità, dichiarazioni fiscali e operazioni societarie.

Per imprese e professionisti, la priorità consiste nell’aggiornare i prospetti dei valori fiscali, verificare l’utilizzabilità delle perdite e documentare accuratamente le operazioni straordinarie.

Una riorganizzazione deve essere valutata non soltanto per il risultato economico immediato, ma anche per gli effetti fiscali futuri, le condizioni di applicazione dei regimi agevolati e i rischi derivanti da una ricostruzione incompleta dei valori fiscali.

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