Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Concordato preventivo biennale 2026-2027: la Circolare 8/E riscrive la guida per imprese e professionisti

Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro sistematico del concordato preventivo biennale (CPB), aggiornato alle modifiche del D.Lgs. 148/2026.

Il documento sostituisce le precedenti circolari sul tema e costituisce il principale riferimento interpretativo per valutare l’adesione al biennio 2026-2027.

1. Come funziona il concordato

Il CPB consente ai contribuenti interessati di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate relativa al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, quando applicabile, al valore della produzione netta IRAP.

L’accordo riguarda due periodi d’imposta e non sostituisce gli ordinari obblighi contabili, dichiarativi e IVA.

La convenienza dipende dal confronto tra reddito proposto e reddito che si prevede di conseguire effettivamente.

2. Chi può aderire

Il regime è rivolto ai contribuenti che applicano gli ISA e rispettano le condizioni previste dal D.Lgs. 13/2024, come successivamente modificato.

Prima dell’adesione occorre controllare l’eventuale presenza di cause di esclusione, situazioni debitorie rilevanti e circostanze che impediscono l’accesso.

Non è sufficiente che il software produca una proposta: il contribuente deve risultare effettivamente ammissibile.

3. La Circolare 8/E e il valore dei nuovi chiarimenti

La Circolare 8/E riunisce le istruzioni relative alla determinazione della proposta, alle condizioni di accesso, agli effetti dell’adesione e alle ipotesi di cessazione o decadenza.

Il documento tiene conto anche dei precedenti chiarimenti forniti attraverso FAQ e risposte a interpello.

Per il biennio 2026-2027, quindi, è opportuno utilizzare la circolare più recente come riferimento unitario, anziché affidarsi a istruzioni precedenti non coordinate con le modifiche legislative.

4. Acconti, imposta sostitutiva e reddito concordato

L’accettazione della proposta produce effetti sulle imposte dovute per i periodi concordati.

Occorre distinguere il reddito ordinariamente assoggettato a tassazione dall’eventuale eccedenza che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, quando ricorrono i requisiti.

Anche il calcolo degli acconti richiede attenzione, soprattutto per i soggetti che rinnovano l’adesione.

L’analisi deve considerare le regole specifiche applicabili alla posizione del contribuente, evitando di applicare automaticamente lo stesso metodo a nuove adesioni e rinnovi.

5. La valutazione di convenienza entro il 31 ottobre 2026

Il termine di riferimento per l’adesione al biennio 2026-2027 è il 31 ottobre 2026, da coordinare con le disposizioni procedurali applicabili.

La valutazione dovrebbe partire da un conto economico previsionale aggiornato, considerando ricavi, costi, investimenti, personale e possibili eventi straordinari.

È inoltre necessario esaminare gli effetti del concordato sulla liquidità aziendale e sulla posizione fiscale complessiva.

6. Tre esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Reddito effettivo superiore al concordato

Reddito concordato: € 70.000.

Reddito effettivo ipotizzato: € 95.000.

Differenza: € 95.000 − € 70.000 = € 25.000.

In assenza di cause di cessazione o decadenza, il reddito concordato costituisce il riferimento fiscale secondo le regole del CPB. Il beneficio effettivo richiede il calcolo delle imposte applicabili.

Esempio 2 – Reddito effettivo inferiore al concordato

Reddito concordato: € 90.000.

Reddito effettivo: € 65.000.

Differenza: € 90.000 − € 65.000 = € 25.000.

Il contribuente potrebbe essere tenuto a determinare le imposte sulla base concordata nonostante il risultato inferiore, salvo l’applicazione delle specifiche disposizioni su cessazione e decadenza.

Esempio 3 – Confronto economico tra due scenari

Una società prevede un reddito di € 110.000 e riceve una proposta di € 85.000.

Differenza: € 25.000.

Assumendo esclusivamente per confronto l’aliquota IRES ordinaria del 24%:

€ 25.000 × 24% = € 6.000.

Si tratta del differenziale teorico prima di considerare le regole specifiche del concordato, le eventuali imposte sostitutive e gli altri effetti fiscali.

Conclusioni

La Circolare 8/E del 6 ottobre 2026 offre il quadro interpretativo più aggiornato per il CPB 2026-2027.

L’adesione non dovrebbe essere considerata una scelta automatica basata sulla sola differenza tra reddito storico e proposta.

Occorre predisporre simulazioni realistiche, verificare i requisiti, valutare gli acconti e misurare gli effetti del concordato sulla fiscalità complessiva.

La convenienza del CPB dipende dalla sostenibilità della proposta e dalla qualità delle previsioni economiche, non soltanto dall’importo indicato dal software.

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