Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Bonus casa 2026 e redditi superiori a 75.000 euro: come cambiano le detrazioni e quanto si può recuperare

Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione degli immobili continuano a rappresentare un’importante opportunità per i contribuenti che effettuano interventi edilizi.

Dal 2025, tuttavia, è entrato in vigore un sistema che limita l’ammontare complessivo delle spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000.

La disciplina, contenuta nell’articolo 16-ter del TUIR, assume particolare rilevanza nel 2026 perché può ridurre il beneficio effettivamente utilizzabile anche quando le spese edilizie rispettano i normali limiti previsti per il singolo intervento.

Il sistema tiene conto di due elementi: reddito complessivo e numero di figli fiscalmente a carico.

Per pianificare correttamente una ristrutturazione, quindi, non basta conoscere l’aliquota del bonus: occorre verificare anche il limite personale complessivo delle spese detraibili.

1. Le aliquote dei bonus edilizi nel 2026

Per gli interventi di recupero edilizio ammessi, nel 2026 la detrazione ordinaria è pari al 36%.

L’aliquota può essere elevata al 50% per le spese sostenute dai proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

La detrazione è generalmente ripartita in dieci quote annuali.

Per gli interventi di recupero edilizio resta rilevante il limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare, secondo la disciplina applicabile.

Le regole relative all’aliquota e quelle relative al limite complessivo delle detrazioni devono essere applicate congiuntamente.

2. Il limite per i redditi superiori a € 75.000

L’articolo 16-ter del TUIR introduce un limite complessivo agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000.

Il limite non è un tetto massimo all’importo dei lavori che possono essere eseguiti.

È invece un limite all’ammontare delle spese che possono concorrere al calcolo delle detrazioni fiscali nell’anno.

La distinzione è fondamentale: il contribuente può sostenere una spesa elevata, ma non necessariamente potrà beneficiare integralmente della detrazione teoricamente prevista.

3. Reddito tra € 75.000 e € 100.000

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 e non superiore a € 100.000, l’importo base è pari a € 14.000.

A questo importo viene applicato un coefficiente collegato ai figli fiscalmente a carico.

Il limite massimo varia quindi in funzione della situazione familiare.

Un contribuente senza figli avrà un plafond inferiore rispetto a un contribuente con tre figli fiscalmente a carico.

4. Reddito superiore a € 100.000

Quando il reddito complessivo supera € 100.000, l’importo base scende a € 8.000.

Anche in questo caso il valore deve essere moltiplicato per il coefficiente familiare.

Il limite massimo delle spese detraibili diventa quindi più contenuto.

Questa disposizione può incidere significativamente sui contribuenti che sostengono contemporaneamente spese di ristrutturazione, spese di istruzione e altri oneri soggetti al medesimo sistema.

5. I coefficienti in base ai figli fiscalmente a carico

La normativa prevede quattro coefficienti:

  • 0,50: nessun figlio fiscalmente a carico.
  • 0,70: un figlio fiscalmente a carico.
  • 0,85: due figli fiscalmente a carico.
  • 1,00: tre o più figli fiscalmente a carico oppure almeno un figlio con disabilità nelle condizioni previste.

Il coefficiente si applica all’importo base collegato al reddito.

Il risultato costituisce il limite complessivo delle spese interessate dal riordino.

6. Tabella dei limiti di spesa detraibile

Situazione familiareReddito oltre € 75.000 e fino a € 100.000Reddito oltre € 100.000
Nessun figlio a carico€ 7.000€ 4.000
Un figlio a carico€ 9.800€ 5.600
Due figli a carico€ 11.900€ 6.800
Tre o più figli a carico€ 14.000€ 8.000
Almeno un figlio con disabilità, alle condizioni di legge€ 14.000€ 8.000

Questi importi rappresentano il limite complessivo delle spese rilevanti, non il valore dell’IRPEF che viene automaticamente restituita.

Per determinare la detrazione occorre applicare le percentuali previste per ciascuna spesa ammessa.

7. Quali spese concorrono al limite

Il riordino riguarda diverse categorie di oneri detraibili.

Tra queste rientrano, secondo le disposizioni applicabili, le quote annuali delle spese per interventi edilizi sostenute a partire dal 2025 e altri oneri soggetti al limite.

Sono previste esclusioni e regole particolari.

Non tutte le detrazioni devono quindi essere sommate indistintamente.

Per esempio, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR sono escluse da questo specifico limite.

È inoltre necessario rispettare le regole relative alle rate di spese sostenute in annualità precedenti.

8. Bonus casa: attenzione alle rate annuali

Un elemento particolarmente importante riguarda la ripartizione delle spese edilizie.

Se un contribuente sostiene € 90.000 di lavori e la detrazione è ripartita in dieci anni, il sistema considera, ai fini del limite complessivo, la quota annuale di spesa rilevante.

Non viene quindi necessariamente confrontato l’intero costo della ristrutturazione con il plafond di un solo anno.

Questo meccanismo può consentire il recupero di una parte importante della detrazione, ma deve essere coordinato con gli altri oneri detraibili dello stesso periodo.

9. Come pianificare correttamente una ristrutturazione

Prima di iniziare i lavori occorre determinare il reddito complessivo previsto per l’anno.

Successivamente è necessario verificare il numero di figli fiscalmente a carico e individuare il limite applicabile.

Occorre poi ricostruire le rate delle detrazioni edilizie già in corso, comprese quelle derivanti da spese sostenute negli anni precedenti.

Infine bisogna simulare l’effetto delle nuove spese e verificare la capienza dell’IRPEF.

La pianificazione deve quindi essere pluriennale.

Una ristrutturazione fiscalmente conveniente in termini teorici potrebbe produrre un recupero effettivo inferiore se il contribuente presenta un reddito elevato e numerosi altri oneri detraibili.

10. Tre esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Reddito di € 85.000 e nessun figlio

Un contribuente presenta:

Reddito complessivo: € 85.000.

Figli fiscalmente a carico: nessuno.

Importo base: € 14.000.

Coefficiente: 0,50.

Limite:

€ 14.000 × 0,50 = € 7.000.

Il contribuente sostiene € 80.000 di lavori agevolabili al 50%, da ripartire in dieci anni.

Quota annuale di spesa:

€ 80.000 ÷ 10 = € 8.000.

Assumendo che non vi siano altri oneri concorrenti e che l’intera quota sia soggetta al limite:

Spesa annuale ammessa: € 7.000.

Detrazione teorica annuale:

€ 7.000 × 50% = € 3.500.

Senza il limite, la detrazione annuale sarebbe stata € 4.000.

Differenza:

€ 4.000 − € 3.500 = € 500 annui.

Esempio 2 – Reddito di € 95.000 e due figli

Reddito: € 95.000.

Due figli fiscalmente a carico.

Importo base: € 14.000.

Coefficiente: 0,85.

Limite:

€ 14.000 × 0,85 = € 11.900.

Il contribuente sostiene € 90.000 di lavori agevolabili al 50%.

Quota annuale:

€ 90.000 ÷ 10 = € 9.000.

Detrazione annuale:

€ 9.000 × 50% = € 4.500.

Poiché la quota di € 9.000 resta entro il plafond di € 11.900, in assenza di altri oneri concorrenti il limite non riduce questa detrazione.

Resta un plafond residuo di spese pari a:

€ 11.900 − € 9.000 = € 2.900.

Esempio 3 – Reddito di € 120.000 e nessun figlio

Reddito: € 120.000.

Nessun figlio a carico.

Importo base: € 8.000.

Coefficiente: 0,50.

Limite:

€ 8.000 × 0,50 = € 4.000.

Il contribuente sostiene € 60.000 di lavori agevolabili al 36%, da ripartire in dieci anni.

Quota annuale:

€ 60.000 ÷ 10 = € 6.000.

Quota annuale ammessa, nell’ipotesi di assenza di altri oneri:

€ 4.000.

Detrazione teorica:

€ 4.000 × 36% = € 1.440 annui.

Senza il limite, la detrazione sarebbe stata:

€ 6.000 × 36% = € 2.160.

Differenza:

€ 2.160 − € 1.440 = € 720 annui.

Gli esempi presuppongono il mantenimento dei requisiti e delle condizioni considerate per tutte le annualità illustrate. Nella pratica, la verifica del plafond e della capienza deve essere effettuata per ciascun periodo d’imposta.

Conclusioni

Le detrazioni edilizie del 2026 devono essere valutate considerando sia le aliquote agevolative sia il limite complessivo previsto per i redditi superiori a € 75.000.

Il nuovo sistema non elimina i bonus casa, ma può ridurre l’ammontare effettivamente recuperabile.

Il numero dei figli fiscalmente a carico assume un ruolo determinante nella quantificazione del plafond.

Per chi programma interventi di importo significativo è quindi necessario predisporre una simulazione fiscale che consideri reddito, aliquota, rate annuali, altri oneri detraibili e capienza IRPEF.

Il costo della ristrutturazione non deve essere valutato soltanto al netto della detrazione teorica: ciò che conta è il beneficio fiscale realmente utilizzabile negli anni.

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