Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Controlli sui rimborsi del modello 730/2026: criteri, tempi e verifiche da effettuare

Il modello 730 rappresenta lo strumento più rapido per recuperare le eccedenze IRPEF, le ritenute subite in eccesso e le detrazioni spettanti. Il rimborso, tuttavia, non viene sempre accreditato immediatamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.

Con il provvedimento n. 182408 del 17 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per individuare i modelli 730/2026, relativi al periodo d’imposta 2025, che possono essere sottoposti a controllo preventivo prima dell’erogazione del credito.

L’attenzione si concentra sulle dichiarazioni modificate rispetto ai dati precompilati che determinano un rimborso e presentano scostamenti significativi, incoerenze con le informazioni già disponibili all’Amministrazione finanziaria oppure un credito superiore a 4.000 euro.

Questo non significa che ogni rimborso elevato venga automaticamente contestato o annullato. Il controllo preventivo serve a verificare che il credito sia effettivamente spettante e correttamente documentato. Per dipendenti, pensionati, professionisti e imprese che assistono i propri lavoratori è quindi essenziale conoscere in anticipo le conseguenze operative della procedura.

1. Quando può scattare il controllo preventivo sul 730/2026

L’Agenzia delle Entrate può sottoporre a controllo preventivo le dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso quando il contribuente modifica i dati della dichiarazione precompilata e tali modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

I principali presupposti sono:

  • la presenza di elementi di incoerenza individuati dall’Agenzia delle Entrate;
  • un rimborso superiore a 4.000 euro;
  • scostamenti significativi rispetto ai dati già presenti nelle banche dati fiscali;
  • situazioni considerate a rischio sulla base di irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

La selezione può riguardare il modello presentato direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato.

Il superamento della soglia di 4.000 euro non comporta automaticamente il disconoscimento del credito. Rappresenta un presupposto che consente all’Agenzia di effettuare la verifica prima del pagamento. Allo stesso modo, non tutti i modelli con modifiche rispetto alla precompilata vengono controllati: devono emergere anomalie rilevanti o gli altri elementi previsti dalla legge.

2. Quali sono gli elementi di incoerenza individuati per il 2026

Il provvedimento del 17 giugno 2026 conferma una selezione fondata soprattutto sul confronto tra quanto dichiarato dal contribuente e le informazioni già conosciute dall’Amministrazione finanziaria.

Sono considerati elementi di incoerenza:

  • gli scostamenti di importo significativo rispetto ai dati contenuti nei modelli di versamento;
  • le differenze rilevanti rispetto alle Certificazioni Uniche;
  • le incongruenze rispetto alla dichiarazione presentata per l’anno precedente;
  • le differenze rispetto ai dati trasmessi da soggetti esterni;
  • le incoerenze con le informazioni riportate nelle stesse Certificazioni Uniche;
  • le situazioni di rischio collegate a irregolarità verificatesi in precedenti annualità.

Tra i dati trasmessi da soggetti esterni possono rientrare, per esempio, spese sanitarie, interessi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese universitarie e interventi edilizi.

Una differenza non è necessariamente un errore. Il contribuente può legittimamente integrare una spesa non presente nella precompilata, correggere un dato incompleto o indicare un credito non riportato. In questi casi, però, deve poter dimostrare la correttezza della modifica attraverso documenti coerenti, pagamenti tracciabili e requisiti sostanziali effettivamente rispettati.

3. Come si svolge il controllo e quali documenti possono essere richiesti

Il controllo preventivo può essere effettuato con procedure automatizzate oppure mediante l’esame della documentazione giustificativa.

Nel primo caso, l’Agenzia confronta le informazioni dichiarate con:

  • Certificazioni Uniche;
  • modelli F24;
  • dichiarazioni precedenti;
  • dati catastali;
  • comunicazioni degli istituti bancari;
  • informazioni trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria;
  • dati forniti da assicurazioni, università, amministratori di condominio e altri soggetti obbligati.

Nel controllo documentale possono essere richiesti fatture, ricevute, quietanze, bonifici, contratti, certificazioni mediche, attestazioni bancarie e ogni altro documento necessario a dimostrare l’esistenza della spesa e il diritto alla detrazione, alla deduzione o al credito.

Una fattura, da sola, non è sempre sufficiente. Per molte spese occorre anche dimostrare il pagamento tracciabile, il collegamento con il contribuente o con un familiare fiscalmente a carico, il rispetto dei limiti normativi e l’effettiva destinazione dell’onere.

Prima di trasmettere un 730 con rimborso rilevante è quindi opportuno effettuare una quadratura tra risultato della dichiarazione, documenti disponibili, dati precompilati e annualità precedente.

4. Tempi del controllo e modalità di erogazione del rimborso

L’Agenzia delle Entrate può eseguire il controllo preventivo entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730 oppure, se la dichiarazione viene trasmessa successivamente, entro quattro mesi dalla data effettiva di presentazione.

Poiché il termine ordinario del modello 730/2026 è fissato al 30 settembre 2026, il controllo può protrarsi, ordinariamente, fino alla fine di gennaio 2027.

Quando la dichiarazione viene selezionata:

  • il datore di lavoro o l’ente pensionistico non eroga il credito nella busta paga o nella pensione;
  • il rimborso viene gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • il pagamento avviene soltanto dopo la verifica della spettanza del credito;
  • l’importo riconosciuto può essere uguale, inferiore o, nei casi di totale disconoscimento, pari a zero.

Il rimborso riconosciuto deve essere erogato entro il sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione, oppure dalla data di trasmissione quando questa è successiva. Per un modello inviato nei termini, il pagamento può quindi arrivare entro marzo 2027.

L’accredito può essere velocizzato comunicando all’Agenzia delle Entrate un IBAN intestato o cointestato al contribuente. In assenza delle coordinate bancarie, il rimborso viene eseguito con le modalità alternative previste dall’Amministrazione.

5. Guida operativa per prevenire ritardi e contestazioni

Prima dell’invio di un modello 730/2026 con risultato a credito è utile seguire una procedura di controllo strutturata.

Verificare l’origine del credito.
Occorre distinguere se il rimborso deriva da ritenute elevate, acconti versati in eccesso, spese detraibili, bonus edilizi, crediti riportati da anni precedenti o da una combinazione di più elementi.

Confrontare il modello con la precompilata.
Ogni modifica rilevante deve essere motivata. Se una spesa viene aumentata da 2.000 a 10.000 euro, è necessario individuare con precisione i documenti che giustificano la differenza.

Controllare la Certificazione Unica.
Redditi, ritenute, giorni di lavoro, detrazioni e conguagli devono coincidere con quanto riportato nella CU. In presenza di errori, è preferibile richiedere al sostituto una certificazione corretta.

Verificare crediti e acconti dell’anno precedente.
Un’eccedenza riportata nel 730 deve essere coerente con la dichiarazione precedente e con eventuali compensazioni già effettuate tramite F24.

Conservare la documentazione completa.
Fattura, ricevuta di pagamento, contratto e attestazioni devono essere conservati insieme. La sola registrazione nella dichiarazione precompilata non esonera sempre il contribuente dalla necessità di dimostrare il diritto al beneficio.

Comunicare un IBAN valido.
L’IBAN deve riferirsi a un conto intestato o cointestato al beneficiario. Un conto intestato esclusivamente a un altro soggetto può impedire l’accredito.

Non considerare il rimborso immediatamente disponibile.
Quando il credito è consistente o il modello presenta modifiche rilevanti, è prudente non programmare spese contando sull’accredito nella prima busta paga utile.

6. Quattro esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Rimborso superiore a 4.000 euro derivante da spese sanitarie

Un lavoratore ha subito ritenute IRPEF per 15.000 euro e presenta un modello 730/2026 dal quale emerge un rimborso di 4.800 euro.

Nella precompilata risultano spese sanitarie per 3.000 euro, ma il contribuente modifica l’importo portandolo a 18.000 euro per inserire un intervento specialistico non trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria.

La maggiore spesa inserita è pari a:

18.000 – 3.000 = 15.000 euro.

Al netto della franchigia, il maggior beneficio fiscale teorico è prossimo a:

15.000 × 19% = 2.850 euro.

Poiché la modifica incide sensibilmente sull’imposta e il rimborso complessivo supera 4.000 euro, il modello può essere selezionato. Il contribuente dovrà conservare fattura, prova del pagamento e documentazione sanitaria.

Esempio 2 – Credito elevato ma dichiarazione coerente

Un pensionato ha versato acconti IRPEF per 9.000 euro nel 2025. L’imposta definitiva risulta pari a 4.500 euro e dalla dichiarazione emerge un credito di:

9.000 – 4.500 = 4.500 euro.

Gli acconti risultano regolarmente dai modelli F24 e coincidono con la dichiarazione dell’anno precedente.

Il rimborso supera la soglia di 4.000 euro e può essere sottoposto a controllo, ma la presenza di un credito elevato non significa che sia irregolare. Se i versamenti sono confermati, l’Agenzia riconosce l’importo spettante e procede al pagamento.

Esempio 3 – Credito riportato due volte per errore

Nel modello 730/2025 un contribuente aveva un’eccedenza IRPEF di 3.200 euro. Durante il 2025 ne ha utilizzati 2.000 in compensazione tramite F24.

Il credito residuo da riportare nel 730/2026 è:

3.200 – 2.000 = 1.200 euro.

Il contribuente indica invece nuovamente l’intero importo di 3.200 euro. La differenza non spettante è quindi:

3.200 – 1.200 = 2.000 euro.

Dal modello emerge un rimborso complessivo di 4.300 euro. Il confronto con i modelli F24 evidenzia l’incoerenza e può determinare il controllo e la riduzione del rimborso a 2.300 euro, ferme restando le ulteriori verifiche.

Esempio 4 – Differenza rispetto alla Certificazione Unica

Una dipendente possiede una Certificazione Unica con:

  • reddito di lavoro dipendente: 35.000 euro;
  • ritenute IRPEF: 8.200 euro.

Nel modello 730 vengono indicate per errore ritenute pari a 10.700 euro. La differenza è:

10.700 – 8.200 = 2.500 euro.

L’errore genera un rimborso apparente di 5.100 euro anziché 2.600 euro.

Il confronto automatico con la Certificazione Unica può far scattare il controllo. Se non esiste una CU correttiva che dimostri le maggiori ritenute, l’Agenzia ridetermina il credito escludendo i 2.500 euro non spettanti.

Conclusioni

Il controllo preventivo sul modello 730/2026 non deve essere interpretato come una contestazione già definita. È una verifica anticipata che consente all’Agenzia delle Entrate di evitare l’erogazione di crediti non spettanti prima che le somme vengano pagate.

Gli elementi più sensibili sono i rimborsi superiori a 4.000 euro, le modifiche rilevanti rispetto alla precompilata, le differenze con Certificazioni Uniche e modelli F24, i crediti riportati dalle dichiarazioni precedenti e le spese non coerenti con i dati trasmessi da soggetti terzi.

La strategia più efficace consiste nel ricostruire l’origine del credito prima dell’invio, verificare ogni modifica, raccogliere la documentazione e informare il contribuente sui possibili tempi di pagamento.

Un rimborso elevato, quando è corretto e documentato, resta pienamente legittimo. La qualità della dichiarazione e la disponibilità immediata delle prove consentono però di affrontare il controllo senza incertezze e di ridurre il rischio di rettifiche, ritardi o richieste integrative.

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