La dichiarazione dei redditi 2026 non è soltanto l’adempimento con cui vengono comunicati al Fisco i redditi prodotti nel 2025. È anche il momento nel quale famiglie, professionisti e titolari d’impresa possono recuperare una parte delle spese sostenute, ridurre il reddito imponibile e utilizzare crediti fiscali maturati negli anni precedenti.
L’Agenzia delle Entrate ha raccolto le principali agevolazioni dichiarative in un compendio unico, articolato per tipologia di spesa: oneri sanitari, mutui, istruzione, assicurazioni, contributi previdenziali, interventi edilizi, erogazioni liberali e altri benefici fiscali. La raccolta non sostituisce le istruzioni del modello 730 o Redditi PF, ma rappresenta uno strumento operativo per verificare requisiti, documentazione e limiti applicabili.[1]
Nel 2026 il controllo richiede particolare attenzione anche per effetto del nuovo limite complessivo alle detrazioni dei contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Non tutte le spese sono coinvolte e alcune agevolazioni continuano a seguire regole autonome, rendendo indispensabile una classificazione corretta prima dell’invio della dichiarazione.[2]
1. Detrazioni e deduzioni: due benefici fiscali con effetti differenti
Detrazione e deduzione non sono sinonimi.
La detrazione riduce direttamente l’imposta lorda. Se un contribuente sostiene una spesa detraibile di 1.000 euro al 19%, il beneficio teorico è pari a 190 euro, purché vi sia un’IRPEF capiente dalla quale sottrarlo.
La deduzione, invece, riduce il reddito complessivo sul quale vengono calcolate le imposte. Il beneficio dipende quindi dall’aliquota marginale del contribuente. Una deduzione di 1.000 euro può produrre un risparmio di 230, 350 o 430 euro, a seconda dello scaglione IRPEF interessato, oltre agli eventuali effetti sulle addizionali.
Questa distinzione è essenziale per valutare correttamente contributi previdenziali, assegni periodici al coniuge, spese sanitarie, interessi sui mutui e altri oneri.
2. Spese sanitarie: detrazione del 19% oltre la franchigia
Le spese sanitarie sostenute nel 2025 danno generalmente diritto a una detrazione del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
Rientrano, tra le principali:
- visite mediche generiche e specialistiche;
- analisi, esami diagnostici e prestazioni chirurgiche;
- acquisto o affitto di dispositivi medici;
- farmaci acquistati con scontrino parlante;
- prestazioni rese da professionisti sanitari abilitati;
- cure termali prescritte;
- assistenza specifica resa da personale qualificato.
Per medicinali e dispositivi medici acquistati presso farmacie e strutture sanitarie pubbliche o accreditate non opera necessariamente il vincolo generale del pagamento tracciabile. Per le altre prestazioni sanitarie, invece, è opportuno verificare modalità di pagamento, fattura e qualificazione del soggetto che ha erogato il servizio.[3]
Le spese sanitarie possono essere detratte anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico. In presenza di patologie esenti, alcune spese sostenute per familiari non fiscalmente a carico possono essere recuperate entro i limiti previsti dalla normativa.
3. Disabilità, assistenza personale e veicoli agevolati
La disciplina delle spese sostenute per persone con disabilità comprende agevolazioni differenti.
Possono spettare:
- la deduzione integrale di determinate spese mediche generiche e di assistenza specifica;
- la detrazione del 19% per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e alla comunicazione;
- la detrazione per l’acquisto di veicoli adattati o destinati a persone con specifiche disabilità;
- la detrazione per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Per i veicoli, la detrazione del 19% si applica normalmente entro il limite di spesa di 18.075,99 euro e può essere utilizzata una volta ogni quattro anni, salvo cancellazione anticipata del precedente veicolo dal Pubblico registro automobilistico nei casi consentiti.
La documentazione sanitaria deve essere coerente con l’agevolazione richiesta: il solo riconoscimento dell’invalidità civile non consente automaticamente l’accesso a tutti i benefici previsti.
4. Interessi passivi sui mutui e spese collegate
Gli interessi passivi sui mutui possono beneficiare della detrazione del 19%, ma le condizioni cambiano in base alla finalità del finanziamento.
Per il mutuo destinato all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione si applica generalmente su un importo massimo di 4.000 euro annui. Il beneficio massimo teorico è quindi pari a 760 euro.
Occorre verificare:
- intestazione del mutuo e proprietà dell’immobile;
- destinazione ad abitazione principale;
- rispetto dei termini per il trasferimento della residenza;
- proporzione tra costo di acquisto e capitale finanziato;
- eventuale contitolarità del contratto;
- presenza di rinegoziazioni, surroghe o accolli.
Sono previste regole specifiche per i mutui relativi alla costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale e per i mutui agrari. Non sono detraibili genericamente tutti gli interessi bancari sostenuti dalla persona fisica.
5. Spese scolastiche, universitarie e formazione
Le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della scuola secondaria possono essere detratte al 19% entro il limite previsto per ciascun alunno.
Nel 730/2026 il limite delle spese di istruzione non universitaria sostenute nel 2025 è pari a 1.000 euro per studente. Possono rientrare, quando correttamente documentate, rette, mensa scolastica, servizi integrativi, pre e post scuola, gite e contributi deliberati dall’istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Per le università statali, la detrazione del 19% si applica alla spesa sostenuta. Per le università non statali, invece, occorre rispettare i limiti fissati annualmente per area disciplinare e area geografica.
Sono inoltre previste specifiche regole per:
- corsi di specializzazione;
- dottorati di ricerca;
- master universitari;
- conservatori e istituti musicali;
- canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede.
La ricevuta deve consentire di individuare lo studente, il corso frequentato, il soggetto che ha sostenuto la spesa e la natura del pagamento.
6. Attività sportive dei ragazzi, asili nido e servizi per i figli
Le spese per attività sportive dilettantistiche praticate da ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni sono detraibili al 19% entro il limite di 210 euro per ciascun ragazzo. Il beneficio massimo è quindi pari a 39,90 euro per figlio.
La struttura deve essere un’associazione o società sportiva dilettantistica, una palestra, una piscina o altra struttura riconosciuta dalla disciplina applicabile. La ricevuta deve riportare dati del soggetto erogatore, causale, importo, attività praticata e dati del ragazzo.
Le spese per la frequenza degli asili nido sono detraibili nei limiti previsti, ma il beneficio non è cumulabile sulla stessa spesa con il bonus asilo nido erogato dall’INPS.
Le spese dei centri estivi, invece, non sono automaticamente detraibili. Possono rilevare soltanto quando il costo sia effettivamente e documentalmente riconducibile a un’attività sportiva agevolata, non a un generico servizio ricreativo o di animazione.
7. Premi assicurativi, spese funebri e spese veterinarie
I premi assicurativi possono dare diritto alla detrazione del 19% quando riguardano contratti e rischi espressamente previsti dalla legge.
Rientrano, con limiti differenti:
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- polizze per il rischio di morte o invalidità permanente;
- assicurazioni per persone con disabilità grave;
- polizze contro il rischio di non autosufficienza;
- assicurazioni contro eventi calamitosi relative a immobili abitativi.
Le spese funebri sono detraibili al 19% entro il limite di 1.550 euro per ciascun decesso, indipendentemente dal rapporto di parentela con la persona deceduta.
Le spese veterinarie sono detraibili al 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro e fino al limite massimo previsto dalla legge. È necessario conservare fatture, prescrizioni e scontrini parlanti dei medicinali veterinari.
8. Contributi previdenziali, previdenza complementare e riscatto contributivo
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono generalmente deducibili dal reddito complessivo.
Rientrano, tra gli altri:
- contributi INPS di artigiani e commercianti;
- contributi alla Gestione separata;
- contributi versati alle casse professionali;
- contributi agricoli;
- contributi volontari;
- somme versate per ricongiunzione o riscatto degli anni di laurea;
- contributi previdenziali versati per addetti ai servizi domestici e familiari entro il limite previsto.
I contributi alla previdenza complementare sono deducibili entro il limite ordinario di 5.164,57 euro annui, tenendo conto anche delle somme eventualmente versate dal datore di lavoro.
La deduzione spetta normalmente al soggetto sul quale grava l’onere economico e richiede la verifica delle somme già escluse dal reddito nella Certificazione Unica.
9. Assegni periodici al coniuge e altri oneri deducibili
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono deducibili dal reddito complessivo quando risultano da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non è deducibile:
- la quota destinata al mantenimento dei figli;
- l’assegno corrisposto in unica soluzione;
- una somma pagata volontariamente oltre quanto stabilito dal giudice;
- il mantenimento corrisposto in assenza di un titolo giuridico idoneo.
Se il provvedimento non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, si considera destinato al coniuge il 50% dell’importo complessivo.
Tra gli altri oneri deducibili possono rientrare contributi ai consorzi obbligatori, erogazioni a istituzioni religiose e spese mediche o di assistenza specifica per persone con disabilità.
10. Erogazioni liberali e Terzo settore
Le erogazioni liberali possono generare detrazioni o deduzioni differenti in base alla natura del soggetto beneficiario.
Le agevolazioni possono riguardare versamenti a:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti del Terzo settore;
- università ed enti di ricerca;
- istituti scolastici;
- enti culturali;
- fondazioni e organizzazioni impegnate in attività sociali;
- partiti politici, nei casi e nei limiti previsti.
Il pagamento deve normalmente essere tracciabile. Dalla ricevuta devono risultare il soggetto erogante, il beneficiario, l’importo e la modalità di pagamento.
Quando la stessa erogazione può beneficiare alternativamente di una detrazione o di una deduzione, occorre valutare quale soluzione produca il vantaggio maggiore in relazione al reddito e alla capienza fiscale del contribuente.
11. Detrazioni per inquilini e canoni degli studenti fuori sede
Gli inquilini che utilizzano l’immobile locato come abitazione principale possono beneficiare di specifiche detrazioni, differenziate in base al reddito, al tipo di contratto e alla situazione personale.
Sono previste agevolazioni per:
- contratti a canone libero;
- contratti a canone concordato;
- giovani inquilini;
- lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- studenti universitari fuori sede.
Per gli studenti universitari, il contratto deve riguardare un immobile situato nel Comune in cui ha sede l’università o in un Comune limitrofo e devono essere rispettati i requisiti di distanza previsti dalla normativa.
La detrazione è collegata alla quota di canone effettivamente sostenuta e non comprende depositi cauzionali, spese condominiali o servizi accessori separatamente addebitati.
12. Bonus edilizi: ristrutturazioni, risparmio energetico e mobili
Le spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi possono produrre detrazioni da ripartire in più anni.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la percentuale dipende dall’anno della spesa, dalla tipologia dell’immobile e dalla circostanza che l’unità sia o meno destinata ad abitazione principale. La disciplina aggiornata riconosce percentuali più elevate per gli interventi sull’abitazione principale quando ricorrono i requisiti soggettivi previsti.[4]
Rientrano nel sistema:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- interventi condominiali;
- misure antisismiche;
- interventi di risparmio energetico;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- acquisto di mobili ed elettrodomestici collegato a lavori agevolati.
Per conservare la detrazione è necessario verificare bonifico parlante, fatture, titolo edilizio, comunicazioni obbligatorie, dati catastali e corretta intestazione dei pagamenti.
13. Il nuovo tetto alle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro
Dal periodo d’imposta 2025 è operativo il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che introduce un limite complessivo a determinati oneri detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Il limite si determina moltiplicando:
- 14.000 euro, se il reddito è superiore a 75.000 ma non a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito supera 100.000 euro;
per un coefficiente collegato al numero di figli fiscalmente a carico:
- 0,50 senza figli;
- 0,70 con un figlio;
- 0,85 con due figli;
- 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità.
Sono escluse dal nuovo limite, tra le altre, le spese sanitarie, le somme investite in start-up e PMI innovative e alcune spese derivanti da rapporti contrattuali o interventi sostenuti entro il 31 dicembre 2024.[2]
Il meccanismo non modifica la percentuale della singola detrazione, ma può ridurre l’ammontare complessivo di spesa sul quale calcolare il beneficio.
14. Pagamenti tracciabili, documentazione e capienza fiscale
Per molte detrazioni del 19% è richiesto il pagamento mediante strumenti tracciabili:
- bonifico bancario o postale;
- carta di debito o credito;
- assegno bancario o circolare;
- altri sistemi che consentano di identificare il pagamento.
Restano previste eccezioni, in particolare per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
La detrazione non può superare l’imposta lorda disponibile, salvo i casi nei quali la legge consente il riporto, la trasformazione o il rimborso. Un contribuente con IRPEF lorda di 500 euro e detrazioni teoriche per 900 euro potrebbe quindi perdere parte del beneficio per incapienza.
I documenti devono essere conservati fino alla scadenza dei termini di controllo e devono consentire di ricostruire soggetto che ha sostenuto la spesa, beneficiario, importo, causale e modalità di pagamento.
15. Quattro esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Spese sanitarie e franchigia
Un contribuente sostiene spese sanitarie per 2.500 euro.
La base detraibile è:
2.500 – 129,11 = 2.370,89 euro.
La detrazione teorica è:
2.370,89 × 19% = 450,47 euro.
Se il contribuente ha un’IRPEF lorda capiente, può recuperare 450,47 euro.
Esempio 2 – Deduzione dei contributi previdenziali
Un professionista ha un reddito complessivo di 48.000 euro e versa contributi previdenziali obbligatori per 8.000 euro.
Il reddito imponibile scende a:
48.000 – 8.000 = 40.000 euro.
Ipotizzando che la deduzione interessi una fascia con aliquota marginale del 35%, il risparmio IRPEF teorico è pari a:
8.000 × 35% = 2.800 euro,
oltre all’effetto sulle addizionali regionali e comunali.
Esempio 3 – Spese universitarie non statali
Una famiglia paga una retta di 8.000 euro per un’università non statale. Il limite ministeriale applicabile al corso e all’area geografica è pari a 3.900 euro.
La detrazione non si calcola su 8.000 euro, ma sul limite di 3.900 euro:
3.900 × 19% = 741 euro.
La parte eccedente di 4.100 euro non produce beneficio fiscale.
Esempio 4 – Contribuente con reddito superiore a 100.000 euro
Un contribuente ha un reddito complessivo di 120.000 euro e un figlio fiscalmente a carico.
L’importo base è 8.000 euro e il coefficiente familiare è 0,70:
8.000 × 0,70 = 5.600 euro.
Se sostiene 9.000 euro di spese soggette al nuovo limite, soltanto 5.600 euro possono essere considerati nel plafond complessivo.
Se tutte le spese fossero detraibili al 19%, il beneficio teorico massimo sarebbe:
5.600 × 19% = 1.064 euro.
Le eventuali spese sanitarie resterebbero fuori dal plafond e seguirebbero la propria disciplina.
Conclusioni
Il compendio delle agevolazioni dichiarative 2026 offre una visione unitaria di un sistema molto articolato, nel quale ogni spesa segue requisiti, percentuali, limiti e obblighi documentali differenti.
La gestione efficace della dichiarazione non consiste nel raccogliere indistintamente ricevute e fatture, ma nel classificare ogni onere:
- detraibile o deducibile;
- personale o riferito a un familiare;
- soggetto o meno a pagamento tracciabile;
- incluso o escluso dal nuovo tetto per redditi superiori a 75.000 euro;
- utilizzabile integralmente o limitato dalla capienza fiscale.
Per imprese, professionisti e famiglie, il controllo preventivo può produrre un risparmio significativo e, nello stesso tempo, ridurre il rischio di errori e successive comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione dei redditi diventa così una vera attività di pianificazione fiscale: conoscere le agevolazioni prima di sostenere la spesa consente di scegliere correttamente il pagamento, intestare i documenti al soggetto giusto e conservare fin dall’origine le prove necessarie.