Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

CU 2026 e codice 24 per i medici forfettari: guida operativa completa per ASL, studi e professionisti

La Certificazione Unica 2026 conferma una regola che, per molti operatori, poteva sembrare superata dopo l’estensione della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario: in linea generale, per i compensi corrisposti a professionisti forfettari la CU non è più dovuta, ma resta una eccezione importante per alcune professioni sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Proprio per questi soggetti, il modello CU 2026 introduce una gestione specifica con il codice 24, che sostituisce la soluzione transitoria adottata nella CU 2025. La questione interessa direttamente aziende sanitarie, studi professionali, consulenti del lavoro e uffici amministrativi che liquidano compensi a medici convenzionati.

1. La regola generale: per i forfettari la CU è stata abolita, ma non per tutti

Dal periodo d’imposta 2024, per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. 1/2024, che ha inserito il comma 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/1998, i committenti sono stati esonerati dagli adempimenti di Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario o in regime di vantaggio. La ratio della semplificazione è chiara: se il compenso passa attraverso la fattura elettronica, l’Amministrazione finanziaria possiede già i dati e la CU diventa superflua. Questa regola vale anche per la CU 2026, riferita ai compensi corrisposti nel 2025.

2. L’eccezione: medici convenzionati SSN e pediatri forfettari

L’esonero, però, non si applica ai compensi corrisposti ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta che operano in regime forfettario. Il motivo è sostanziale: per questi soggetti i compensi non transitano ordinariamente nella fatturazione elettronica come avviene per gli altri forfettari, e quindi l’Agenzia delle Entrate non può acquisire i dati reddituali tramite SDI. Questo principio è stato chiarito in modo netto dall’Agenzia con la Risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025, che ha rappresentato il punto di svolta interpretativo poi recepito nella CU 2026.

3. Perché questi medici restano fuori dall’esonero: il ruolo del foglio di liquidazione

La particolarità di questi professionisti deriva dal fatto che, per i rapporti convenzionali con il SSN, continua ad applicarsi il meccanismo del foglio di liquidazione dei corrispettivi, disciplinato dal DM 31 ottobre 1974. Questo documento tiene luogo della fattura ai fini IVA e, proprio per questo, il medico convenzionato non rientra nel flusso ordinario della fatturazione elettronica che giustifica l’esonero dalla CU per gli altri forfettari. In altre parole, l’assenza della e-fattura fa venir meno il presupposto logico della semplificazione. È questa la ragione tecnica per cui le aziende sanitarie e gli enti pagatori devono continuare a rilasciare la Certificazione Unica.

4. La novità della CU 2026: entra il codice 24

La vera novità operativa della CU 2026 è che per questi compensi non va più utilizzata la gestione transitoria dell’anno precedente: nelle istruzioni e nella prassi operativa 2026 viene previsto il codice 24 per identificare le somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta in regime forfettario, non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica l’esonero di cui al comma 6-septies dell’art. 4 del DPR 322/1998. Le fonti tecniche più aggiornate segnalano espressamente che questo codice sostituisce il codice 25 utilizzato in via transitoria nella CU 2025.

5. Come compilare correttamente la Certificazione Unica 2026

Dal punto di vista pratico, la compilazione interessa la sezione “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” della CU. Per i medici convenzionati forfettari, la logica operativa più corretta è questa: nel punto 1 “Causale” si utilizza la causale propria del lavoro autonomo abituale; nel punto 4 si indica l’ammontare lordo corrisposto; nel punto 6 va riportato il codice 24; nel punto 7 si espone l’importo non soggetto a ritenuta; nel punto 8 l’eventuale differenza imponibile, se presente; nel punto 9 la ritenuta eventualmente operata. Nel caso tipico del medico forfettario convenzionato, la certificazione serve proprio a rappresentare correttamente somme corrisposte senza ritenuta ma non coperte dall’esonero generale. È una compilazione che richiede precisione, perché un errore di codice altera il significato fiscale della certificazione.

6. Scadenze operative da non sbagliare

La CU 2026 deve essere consegnata al percipiente entro il 16 marzo 2026. Per quanto riguarda la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni riferite ai redditi di lavoro autonomo seguono il termine del 30 aprile 2026. Questo significa che, per i medici convenzionati forfettari interessati dal codice 24, l’ente pagatore deve organizzare il flusso con doppia attenzione: consegna al professionista entro metà marzo e invio telematico entro fine aprile. È un punto pratico rilevante per ASL, studi e intermediari, soprattutto quando i flussi CU vengono predisposti separatamente tra lavoro dipendente e autonomo.

7. I tre errori più frequenti nella gestione del codice 24

Il primo errore è omettere del tutto la CU pensando che tutti i forfettari siano ormai esclusi dall’adempimento: per questi medici non è così. Il secondo errore è utilizzare ancora il codice 25, che era la soluzione transitoria richiamata per la CU 2025 ma non è più la soluzione corretta per la CU 2026 in questa casistica specifica. Il terzo errore è compilare in modo incoerente i punti 4, 6, 7, 8 e 9, trattando il compenso come se fosse un ordinario compenso professionale con ritenuta d’acconto. In queste certificazioni il codice 24 non è un dettaglio marginale: è il vero elemento che segnala all’Agenzia perché il compenso è stato certificato pur in presenza del regime forfettario.

8. Tre esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Medico di medicina generale in regime forfettario
Una ASL corrisponde nel 2025 a un medico di medicina generale forfettario 42.000 euro. Non applica ritenuta d’acconto perché il professionista è in regime forfettario. In CU 2026 deve comunque certificare il compenso: punto 4 = 42.000, punto 6 = codice 24, punto 7 = 42.000, punto 9 = 0. La certificazione è obbligatoria perché il compenso non transita nella fatturazione elettronica ordinaria.

Esempio 2 – Pediatra di libera scelta con compenso annuo di 58.500 euro
Un pediatra convenzionato in regime forfettario percepisce nel 2025 58.500 euro dall’azienda sanitaria. Anche in questo caso non si applica la ritenuta, ma la CU è dovuta. L’ente pagatore espone l’importo lordo nel punto 4, utilizza il codice 24 nel punto 6 e indica l’intero importo come non assoggettato a ritenuta nel punto 7. L’adempimento non deriva dalla soglia di reddito ma dalla natura del rapporto convenzionale.

Esempio 3 – Medico di continuità assistenziale a tempo determinato
Un medico di continuità assistenziale convenzionato, anch’egli in regime forfettario, percepisce 24.000 euro nel 2025. Se l’ente, per errore, non rilascia la CU perché lo considera semplicemente “forfettario”, commette una violazione dell’obbligo certificativo. La compilazione corretta richiede ancora una volta il codice 24, non il codice 25 e non l’omissione della certificazione. È il tipico caso in cui una semplificazione generalizzata, se applicata senza distinguere le eccezioni, genera errore.

Conclusioni

La CU 2026 conferma una regola che, per il settore sanitario convenzionato, ha un impatto molto concreto: l’esonero dalla Certificazione Unica per i forfettari non vale per i medici convenzionati SSN e per i pediatri di libera scelta nelle casistiche richiamate dall’Agenzia. Per questi compensi la certificazione resta obbligatoria e va gestita con il codice 24, che rappresenta oggi il vero segnale distintivo della corretta compilazione. Per aziende sanitarie, studi professionali e intermediari il punto non è soltanto “inviare la CU”, ma inviare la CU giusta, con i codici corretti e con una lettura precisa dell’eccezione normativa. Una gestione superficiale rischia di trasformare una semplificazione fiscale in un errore seriale

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