Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Dogane e origine preferenziale: il Regolamento UE 2026/1183

Il Regolamento di esecuzione UE 2026/1183 segna un passaggio importante per le imprese che esportano, importano o gestiscono supply chain internazionali. La riforma interviene sulle procedure doganali relative all’origine preferenziale delle merci, con un obiettivo chiaro: digitalizzare progressivamente le prove di origine, rafforzare il sistema REX, standardizzare le dichiarazioni dei fornitori e rendere più efficiente il controllo doganale. Per le aziende non si tratta di una modifica solo formale: l’origine preferenziale incide direttamente su dazi, margini commerciali, competitività e corretta gestione documentale.

1. Origine preferenziale: perché è così importante per le imprese

L’origine preferenziale consente a una merce di beneficiare di dazi ridotti o azzerati quando esiste un accordo commerciale tra l’Unione europea e il Paese di destinazione o provenienza. Il punto non è semplicemente “dove è prodotto” il bene, ma se quel bene rispetta le regole di origine previste dall’accordo applicabile. Per un’impresa esportatrice, una prova di origine corretta può rendere il prodotto più competitivo; per un importatore, può ridurre il costo doganale. Un errore, però, può portare a recupero dei dazi, sanzioni, blocchi operativi e contestazioni con clienti e fornitori.

2. Il Regolamento UE 2026/1183: cosa modifica

Il nuovo Regolamento modifica il Regolamento di esecuzione UE 2015/2447, cioè uno dei testi operativi collegati al Codice doganale dell’Unione. La direzione è molto chiara: passare da procedure ancora basate su documenti cartacei o scambi disomogenei tra Stati membri a un sistema più digitale, tracciabile e uniforme. Le novità riguardano soprattutto prove elettroniche dell’origine, sistema REX, dichiarazioni dei fornitori, verifiche doganali e cooperazione tra autorità.

3. e-PoC UE: verso i certificati elettronici di origine preferenziale

Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione del sistema centrale europeo e-PoC UE, dedicato ai certificati elettronici di prova dell’origine. L’obiettivo è sostituire progressivamente i certificati cartacei con documenti elettronici verificabili e gestiti a livello unionale. La piena transizione sarà graduale, ma il messaggio per le imprese è già operativo: la prova dell’origine diventerà sempre più digitale e dovrà essere gestita con processi interni adeguati, archivi documentali ordinati e dati coerenti tra fatture, dichiarazioni doganali e certificazioni.

4. Sistema REX: il ruolo dell’esportatore registrato diventa centrale

Il Regolamento rafforza il sistema REX, già utilizzato in diversi accordi preferenziali. L’esportatore registrato può rilasciare dichiarazioni di origine su fattura o su altri documenti commerciali, assumendosi la responsabilità della correttezza dell’origine dichiarata. Resta confermata la soglia di 6.000 euro entro la quale, salvo regole diverse dell’accordo, anche un esportatore non registrato può compilare una dichiarazione di origine. Oltre tale soglia, la registrazione REX diventa un elemento operativo essenziale per non interrompere le vendite preferenziali.

5. Dichiarazioni del fornitore: più dati, più standardizzazione, più controlli

Le dichiarazioni del fornitore diventano uno snodo ancora più importante. Servono a dimostrare l’origine dei materiali o dei prodotti acquistati all’interno dell’Unione e utilizzati per esportazioni preferenziali. Il nuovo impianto spinge verso dati più standardizzati e scambiabili anche tramite strumenti informatici. Questo significa che le imprese dovranno chiedere ai fornitori dichiarazioni più complete, verificarne la coerenza e conservarle in modo strutturato. Una dichiarazione generica, incompleta o non aggiornata può compromettere l’intera catena di origine.

6. Date operative: non tutto cambia subito, ma bisogna prepararsi ora

Il Regolamento entra in vigore secondo un calendario progressivo. Le norme generali si applicano dal 23 dicembre 2027; le nuove disposizioni sulle dichiarazioni dei fornitori e relative verifiche dal 23 giugno 2028; l’obbligo di utilizzo dei certificati EUR.1 elettronici nell’ambito della convenzione PEM è previsto dal 26 giugno 2030; l’interconnessione automatica per la verifica tramite EU CSW-CERTEX è prevista nel 2033. Le scadenze sembrano lontane, ma le imprese che esportano regolarmente devono aggiornare procedure, software, anagrafiche prodotto e contratti di fornitura con largo anticipo.

7. Guida operativa: cosa devono fare imprese e professionisti

Il primo passaggio è mappare i prodotti esportati o importati con trattamento preferenziale. Poi occorre collegare ogni prodotto al relativo codice doganale, all’accordo commerciale applicabile, alla regola di origine e alla documentazione disponibile. Le imprese dovrebbero verificare se sono già registrate al sistema REX, aggiornare le dichiarazioni dei fornitori, controllare la conservazione dei documenti e predisporre una procedura interna di validazione dell’origine. Per i professionisti che assistono aziende esportatrici, il tema non va lasciato solo all’ufficio logistico: origine, dogane, fiscalità e contrattualistica devono dialogare.

8. Quattro esempi pratici e numerici

Primo esempio: esportazione con dazio preferenziale azzerato.
Un’impresa italiana esporta macchinari in un Paese con accordo preferenziale UE. Valore merce: 120.000 euro. Dazio ordinario: 4%. Se l’origine preferenziale è correttamente dimostrata, il dazio può essere azzerato, con un risparmio per il cliente pari a 4.800 euro. Se la prova di origine è errata o non valida, il cliente può subire il recupero del dazio e rivalersi commercialmente sul fornitore.

Secondo esempio: dichiarazione di origine sotto soglia.
Una PMI esporta componenti per 5.500 euro. Poiché l’importo è sotto la soglia di 6.000 euro, può emettere la dichiarazione di origine anche senza registrazione REX, salvo diversa previsione dell’accordo applicabile. Se però la stessa impresa effettua una spedizione da 12.000 euro, dovrà verificare la necessità della registrazione REX per continuare a usare la dichiarazione preferenziale.

Terzo esempio: dichiarazione del fornitore mancante.
Un esportatore acquista componenti UE per 40.000 euro e li incorpora in un prodotto esportato con origine preferenziale. Se il fornitore non rilascia una dichiarazione valida, l’impresa potrebbe non essere in grado di dimostrare l’origine preferenziale del bene finale. Su una vendita da 90.000 euro con dazio ordinario del 6%, il rischio economico potenziale per il cliente estero è 5.400 euro.

Quarto esempio: errore di classificazione e origine.
Un’azienda classifica un prodotto con un codice doganale che prevede una regola di origine basata sul cambio di voce doganale. Valore esportato: 200.000 euro. In sede di controllo emerge che il codice corretto è diverso e richiede una lavorazione specifica non documentata. Il beneficio preferenziale viene contestato. Se il dazio ordinario è 5%, il recupero può arrivare a 10.000 euro, oltre a possibili sanzioni e costi di gestione della controversia.

Conclusioni

Il Regolamento UE 2026/1183 porta l’origine preferenziale verso una gestione più digitale, standardizzata e controllabile. Per le imprese, il vantaggio tariffario non potrà più poggiare su prassi informali o archivi documentali incompleti. Serviranno dati corretti, dichiarazioni dei fornitori aggiornate, registrazione REX quando necessaria, procedure interne e tracciabilità digitale. Chi si prepara per tempo potrà usare la riforma come leva competitiva; chi la sottovaluta rischierà di perdere benefici daziari, margini commerciali e affidabilità nei rapporti internazionali.

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