Nella campagna dichiarativa 2026 uno dei temi più delicati, e allo stesso tempo più utili da chiarire, riguarda la documentazione delle spese sanitarie detraibili. La domanda pratica è semplice: per portare in detrazione farmaci, visite, esami e prestazioni mediche servono ancora tutti gli scontrini e le fatture, oppure può bastare il prospetto di dettaglio scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria?
Il punto oggi è più chiaro di prima. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per le spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi, il prospetto di dettaglio disponibile nel Sistema TS può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa, purché sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la corrispondenza ai dati scaricati dal portale. Resta però fermo che, quando la detrazione dipende da condizioni soggettive particolari, la documentazione aggiuntiva continua a essere necessaria.
1. Che cos’è il prospetto del Sistema TS e perché è diventato centrale
Il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie le spese sanitarie trasmesse da farmacie, medici, strutture sanitarie e altri soggetti obbligati, e le rende disponibili per la dichiarazione precompilata. Il prospetto di dettaglio è, in sostanza, l’estratto ordinato di queste spese: riporta i dati che l’Amministrazione finanziaria utilizza per alimentare il 730 o il modello Redditi precompilato. Questo documento ha assunto un ruolo centrale perché consente di semplificare in modo concreto la gestione documentale, soprattutto nei casi in cui il contribuente abbia numerose spese mediche distribuite nell’anno.
2. La conferma operativa: il prospetto può sostituire scontrini, ricevute e fatture
Il chiarimento più importante, confermato dall’Agenzia con FAQ pubblicata il 17 luglio 2025 e richiamato nella prassi successiva, è che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema TS può sostituire scontrini parlanti, fatture e ricevute, sia per il modello 730 sia per il modello Redditi Persone Fisiche. Questa sostituzione, però, non è automatica e “assoluta”: il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta che il contenuto del prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema TS. Senza questo passaggio, la semplificazione documentale non è completa.
3. Quando il prospetto TS non basta da solo
Il prospetto del Sistema TS è molto utile, ma non risolve tutto. Se la detrazione dipende da una condizione ulteriore rispetto alla semplice esistenza della spesa, il contribuente deve conservare anche la documentazione specifica. È il caso, ad esempio, delle spese sostenute per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie esenti, delle spese per le quali occorre dimostrare la condizione di disabilità, oppure dei casi in cui serve provare il collegamento tra più documenti di spesa e uno specifico intervento sanitario. In queste situazioni il prospetto attesta la spesa, ma non sostituisce la prova del requisito soggettivo o del collegamento sostanziale richiesto dalla norma.
4. Il rapporto tra prospetto TS e dichiarazione precompilata
Il tema cambia leggermente a seconda di come viene presentata la dichiarazione. Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza modifiche, i documenti relativi alle spese comunicate da soggetti terzi non sono normalmente oggetto di controllo documentale da parte dell’Agenzia. Se invece la dichiarazione viene modificata, oppure viene trasmessa tramite CAF o professionista con interventi sui dati sanitari, il prospetto TS diventa particolarmente utile perché consente di gestire in modo più semplice la prova documentale delle spese inserite o confermate in dichiarazione. In altre parole, il prospetto è oggi il punto di equilibrio tra semplificazione e controllabilità.
5. Guida operativa: come comportarsi in pratica
Dal punto di vista operativo, la procedura più prudente è questa. Primo: verificare che le spese presenti nella precompilata o nel proprio prospetto coincidano con quelle effettivamente sostenute. Secondo: scaricare dal portale del Sistema TS il prospetto di dettaglio. Terzo: predisporre e firmare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza del prospetto ai dati presenti sul portale. Quarto: conservare il prospetto e la dichiarazione insieme alla documentazione ulteriore eventualmente necessaria per i casi particolari. Quinto: se il contribuente non riesce a scaricare il prospetto per difficoltà tecniche o mancanza di accesso al portale, resta sempre possibile utilizzare i singoli documenti di spesa tradizionali.
6. Tre esempi pratici e numerici
Primo esempio: spese mediche ordinarie interamente presenti nel Sistema TS.
Un professionista sostiene nel 2025 spese sanitarie per 2.450 euro, così composte: farmaci per 350 euro, visite specialistiche per 900 euro, analisi cliniche per 1.200 euro. Tutte le spese risultano correttamente trasmesse al Sistema TS. In questo caso può scaricare il prospetto di dettaglio, allegare la dichiarazione sostitutiva e conservare questi documenti in alternativa ai singoli scontrini e fatture. Ai fini del calcolo della detrazione, la parte agevolabile è 2.450 euro meno la franchigia di 129,11 euro, quindi 2.320,89 euro. La detrazione del 19% sarà pari a 440,97 euro. Il vantaggio pratico è evidente: un solo prospetto sostituisce una pluralità di documenti.
Secondo esempio: spese sanitarie con modifica della dichiarazione.
Un contribuente trova nella precompilata spese sanitarie per 1.800 euro, ma sa di avere sostenuto anche una fattura odontoiatrica di 700 euro che non compare nel Sistema TS. In questo caso il prospetto TS resta utile per le spese già presenti, ma non basta da solo per l’intero importo detraibile. Per i 1.800 euro precompilati può utilizzare il prospetto con dichiarazione sostitutiva; per i 700 euro mancanti deve conservare la fattura e inserirla come integrazione. La spesa complessiva detraibile diventa 2.500 euro, da cui sottrarre la franchigia di 129,11 euro: base di calcolo 2.370,89 euro, detrazione 450,47 euro. Il punto tecnico è che il prospetto semplifica la parte “già transitata” dal Sistema TS, ma non sostituisce i documenti delle spese non presenti o modificate.
Terzo esempio: spesa per familiare con patologia esente.
Un imprenditore sostiene per il padre non fiscalmente a carico, affetto da patologia esente, spese sanitarie pari a 5.000 euro. Il Sistema TS registra correttamente le spese e il contribuente scarica il prospetto. Tuttavia, per ottenere la detrazione non basta il solo prospetto: deve conservare anche la certificazione ASL che dimostra la patologia esente e la documentazione da cui risulti che la spesa è stata effettivamente sostenuta da lui. Se l’intera spesa è rimasta a suo carico e rientra nei limiti previsti, la base di detrazione sarà 5.000 euro meno 129,11 euro, cioè 4.870,89 euro, con una detrazione del 19% pari a 925,47 euro. Qui il prospetto TS prova il dato economico, ma la legittimazione alla detrazione dipende anche da documenti ulteriori.
7. Conservazione dei documenti e tempi di controllo
Le spese sanitarie detraibili devono essere documentate e conservate per tutto il periodo in cui l’Agenzia può effettuare controlli, cioè fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Questo principio vale anche quando si sceglie la modalità semplificata con prospetto TS. In pratica, chi utilizza il prospetto deve conservare: il prospetto stesso, la dichiarazione sostitutiva e l’eventuale documentazione integrativa collegata a requisiti soggettivi o situazioni particolari. La semplificazione, quindi, non elimina il dovere di conservazione, ma lo rende più ordinato e più facile da gestire.
8. Il quadro 2026: meno carta, ma più attenzione alla coerenza
Il 2026 consolida una linea chiara: la documentazione sanitaria può essere gestita in modo più semplice, ma richiede maggiore attenzione alla coerenza tra dichiarazione, prospetto TS e requisiti soggettivi. In parallelo, il Sistema TS continua a essere centrale anche sul fronte dei flussi informativi: per le spese sanitarie 2025 la trasmissione dei dati è stata ricondotta a una logica annuale, con scadenza collocata a inizio 2026, e il sistema mette a disposizione dell’Amministrazione gli strumenti per il controllo di dettaglio delle spese dichiarate. Questo rende ancora più importante che il contribuente e l’intermediario operino su dati ordinati, verificati e coerenti.
Conclusioni
La vera novità operativa non è tanto l’introduzione di una nuova detrazione, quanto il fatto che per le spese sanitarie 2026 il contribuente può gestire la prova documentale in modo molto più efficiente. Il prospetto di dettaglio del Sistema TS, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva, rappresenta oggi uno strumento pienamente utilizzabile in alternativa a scontrini, ricevute e fatture, sia nel 730 sia nel modello Redditi.
Questa semplificazione, però, funziona davvero solo se viene usata bene: bisogna distinguere tra spese “pure”, per cui il prospetto può bastare, e casi in cui servono anche documenti aggiuntivi. Per imprese, professionisti e intermediari il messaggio è chiaro: meno carta non significa meno controllo, ma una gestione più intelligente e più difendibile della documentazione fiscale.