Il 30 settembre 2026 rappresenta una scadenza importante per imprese e professionisti che emettono fatture elettroniche soggette a imposta di bollo.
Entro questa data deve infatti essere normalmente versata l’imposta relativa alle fatture elettroniche del secondo trimestre 2026, cioè quelle riferibili al periodo aprile-giugno.
La scadenza non deve però essere interpretata in maniera automatica.
La normativa prevede infatti un meccanismo che consente, quando gli importi sono contenuti, di rinviare il pagamento. In particolare, se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre; se l’importo complessivamente dovuto per il primo e secondo trimestre non supera € 5.000, il versamento può essere ulteriormente rinviato al 30 novembre. L’Agenzia delle Entrate conferma espressamente questo calendario nella propria guida operativa.
Per molti contribuenti, quindi, il 30 settembre non rappresenta necessariamente il giorno in cui effettuare materialmente il pagamento.
È invece il momento nel quale verificare almeno tre elementi:
quanto è dovuto per il secondo trimestre;
se esiste un importo del primo trimestre precedentemente rinviato;
se la somma dei due trimestri supera oppure no € 5.000.
Il sistema dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è ormai fortemente automatizzato: l’Agenzia delle Entrate analizza i documenti transitati attraverso il Sistema di Interscambio e mette a disposizione del contribuente, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, le informazioni necessarie per verificare e versare l’imposta.
Proprio questa automazione rende però necessario un controllo: l’importo proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere confrontato con le fatture effettivamente emesse e con il loro corretto trattamento IVA.
1. Quando una fattura elettronica è soggetta all’imposta di bollo di € 2
Il punto di partenza è il D.P.R. n. 642/1972, che disciplina l’imposta di bollo. Il testo normativo risulta aggiornato, per il 2026, anche dagli interventi pubblicati nel corso dell’anno.
In termini operativi, l’imposta di bollo sulle fatture è normalmente pari a:
€ 2,00 per documento
quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa e l’importo dell’operazione non assoggettata a IVA supera:
€ 77,47.
L’Agenzia delle Entrate, nella procedura automatizzata di controllo delle fatture elettroniche, considera tra gli elementi rilevanti proprio il superamento della soglia di € 77,47 e specifici codici “Natura” relativi alle operazioni non soggette, non imponibili o esenti.
Un principio importante è quello dell’alternatività tra IVA e imposta di bollo: in linea generale, il bollo non si applica sulle somme assoggettate a IVA.
Ciò non significa però che qualsiasi fattura senza IVA sia automaticamente soggetta a bollo.
Occorre verificare la natura dell’operazione e l’eventuale presenza di specifiche disposizioni di esenzione.
Nella pratica professionale il controllo interessa frequentemente, tra le altre, fatture relative a operazioni:
esenti IVA;
fuori campo o non soggette IVA;
non imponibili nei casi in cui non opera una specifica esenzione dall’imposta di bollo.
Particolare attenzione deve essere prestata ai contribuenti in regime forfetario. Le loro fatture senza applicazione dell’IVA, quando superano € 77,47 e non ricorre una specifica causa di esenzione, sono normalmente soggette all’imposta di bollo di € 2.
Esempio:
compenso professionale:
€ 1.500
fattura emessa senza applicazione dell’IVA:
bollo € 2.
Con la fatturazione elettronica non viene naturalmente applicata una marca fisica al documento: nel file XML deve essere correttamente valorizzato il campo relativo al “Bollo virtuale”. L’Agenzia delle Entrate conferma che l’assolvimento viene indicato valorizzando tale campo a “SI”.
2. Elenco A ed Elenco B: il controllo dell’Agenzia sulle fatture emesse
Uno degli aspetti più importanti del sistema è il controllo automatizzato effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Per ogni trimestre vengono analizzate le fatture elettroniche transitate attraverso il Sistema di Interscambio – SdI.
Nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi” vengono quindi messi a disposizione due elenchi:
Elenco A – non modificabile
ed
Elenco B – modificabile.
L’Elenco A contiene le fatture nelle quali il contribuente ha già indicato correttamente l’assolvimento dell’imposta, valorizzando il campo “Bollo virtuale” a “SI”.
L’Elenco B, invece, è particolarmente interessante perché contiene le fatture nelle quali il bollo non è stato indicato dal contribuente, ma per le quali l’Agenzia rileva i presupposti per la sua applicazione.
Per individuare questi documenti, il sistema verifica, tra l’altro:
il superamento di € 77,47;
la presenza di determinati codici Natura;
l’assenza di specifiche codifiche che giustifichino il mancato assoggettamento al bollo.
Questo controllo è particolarmente utile perché consente di individuare fatture nelle quali, per errore, non è stato indicato il bollo.
Ma l’Elenco B non deve essere accettato automaticamente.
Essendo modificabile, il contribuente o l’intermediario può intervenire quando ritiene che una fattura individuata dall’Agenzia non sia effettivamente soggetta all’imposta.
Per il secondo trimestre, il calendario ordinario previsto dall’Agenzia è:
15 luglio → messa a disposizione degli Elenchi A e B;
10 settembre → termine per modificare l’Elenco B;
20 settembre → visualizzazione dell’importo dovuto;
30 settembre → termine ordinario di pagamento.
Questo calendario dimostra perché il controllo del bollo dovrebbe iniziare prima del giorno del pagamento.
Arrivare al 30 settembre senza aver verificato l’Elenco B significa aver perso la fase nella quale era possibile intervenire direttamente sull’elenco relativo al trimestre.
3. Scadenza 30 settembre 2026: quando il pagamento è obbligatorio
La regola ordinaria prevede il pagamento del bollo relativo al secondo trimestre entro il 30 settembre.
Per comprendere correttamente la scadenza bisogna però considerare anche quanto accaduto nel primo trimestre.
Il calendario ordinario dei versamenti è:
1° trimestre → 31 maggio;
2° trimestre → 30 settembre;
3° trimestre → 30 novembre;
4° trimestre → 28 febbraio dell’anno successivo.
Quando il termine cade in un giorno festivo trovano naturalmente applicazione le ordinarie regole di differimento.
Nel 2026, ad esempio, il 31 maggio è caduto di domenica e la scadenza relativa al primo trimestre è conseguentemente slittata al 1° giugno 2026, come risulta anche dallo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Esiste però una specifica semplificazione.
Se l’imposta relativa al primo trimestre non supera € 5.000, il pagamento può essere rinviato dal termine ordinario al:
30 settembre.
Pertanto, al 30 settembre un contribuente potrebbe trovarsi a dover versare contemporaneamente:
bollo del primo trimestre + bollo del secondo trimestre.
Ma anche in questa situazione esiste una seconda possibilità di differimento.
4. Quando il bollo può essere rinviato al 30 novembre 2026
Questa è probabilmente la verifica più importante da effettuare in vista della scadenza.
Se l’importo complessivamente dovuto per:
1° trimestre + 2° trimestre
non supera:
€ 5.000
il pagamento può essere effettuato entro il:
30 novembre 2026.
La regola è confermata espressamente dall’Agenzia delle Entrate.
Questo significa che non esiste un obbligo generalizzato di pagare sempre il secondo trimestre entro il 30 settembre.
Occorre effettuare un calcolo.
Supponiamo:
bollo 1° trimestre:
€ 1.800
bollo 2° trimestre:
€ 2.700.
Totale:
€ 1.800 + € 2.700 = € 4.500.
Poiché:
€ 4.500 ≤ € 5.000
il pagamento può essere effettuato entro:
30 novembre 2026.
Se invece abbiamo:
1° trimestre:
€ 2.600
2° trimestre:
€ 2.700
totale:
€ 5.300
il limite viene superato.
In questo caso non è possibile utilizzare l’ulteriore rinvio al 30 novembre previsto per gli importi complessivi non superiori a € 5.000.
È importante sottolineare che il rinvio previsto dalla normativa non costituisce ravvedimento operoso e non comporta sanzioni o interessi.
È una scadenza prevista direttamente dalla disciplina del bollo.
L’impresa o il professionista che possiede i requisiti e paga il 30 novembre, quindi, non sta effettuando un pagamento tardivo.
5. Come si paga: Fatture e Corrispettivi, F24 e codici tributo
Una volta determinato l’importo, il pagamento può essere effettuato utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La prima modalità è l’addebito diretto tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Il contribuente indica l’IBAN del conto corrente a lui intestato e richiede l’addebito dell’importo dovuto.
La seconda modalità è il pagamento mediante modello F24 telematico.
I codici tributo sono:
2521 – bollo fatture elettroniche primo trimestre;
2522 – secondo trimestre;
2523 – terzo trimestre;
2524 – quarto trimestre;
2525 – sanzioni;
2526 – interessi.
Un dettaglio operativo è particolarmente importante.
Se il pagamento del primo o del secondo trimestre viene legittimamente rinviato al 30 settembre o al 30 novembre, non cambia il codice tributo.
L’Agenzia chiarisce infatti che devono continuare a essere utilizzati i codici relativi ai trimestri ai quali l’imposta si riferisce.
Pertanto, se il 30 novembre vengono versati insieme:
bollo 1° trimestre:
€ 1.000
e
bollo 2° trimestre:
€ 1.500
si utilizzeranno rispettivamente:
2521 → € 1.000
2522 → € 1.500.
Non si utilizza il codice 2523 semplicemente perché il pagamento viene materialmente effettuato in coincidenza con la scadenza del terzo trimestre.
Questa distinzione è importante per evitare errate imputazioni dei versamenti.
6. Tre esempi pratici e numerici
Esempio 1 – Professionista forfetario con pagamento al 30 settembre
Un professionista in regime forfetario ha emesso nel secondo trimestre 2026:
320 fatture
soggette a bollo.
Imposta:
320 × € 2 = € 640.
Il primo trimestre era già stato regolarmente pagato.
Pertanto, il bollo relativo al secondo trimestre ammonta a:
€ 640.
Il termine ordinario è:
30 settembre 2026.
Il professionista può verificare l’importo nell’area “Fatture e Corrispettivi” e procedere mediante addebito sul conto corrente oppure tramite F24 utilizzando:
codice tributo 2522
anno 2026
importo € 640.
Esempio 2 – Primo trimestre rinviato e totale inferiore a € 5.000
Una società presenta:
bollo 1° trimestre:
€ 1.900
bollo 2° trimestre:
€ 2.500.
Il pagamento del primo trimestre non è stato effettuato a giugno perché l’importo era inferiore a € 5.000 e poteva essere rinviato.
Al 30 settembre occorre verificare il totale:
€ 1.900 + € 2.500 = € 4.400.
Poiché:
€ 4.400 ≤ € 5.000
la società può rinviare entrambi gli importi al:
30 novembre 2026.
Non sono dovuti sanzioni o interessi perché il differimento è espressamente previsto dalla normativa.
Al momento del versamento dovranno essere mantenuti distinti:
2521 → € 1.900
2522 → € 2.500.
Esempio 3 – Superamento della soglia di € 5.000
Un’impresa presenta:
bollo 1° trimestre rinviato:
€ 2.400
bollo 2° trimestre:
€ 3.100.
Totale:
€ 2.400 + € 3.100 = € 5.500.
Confronto con la soglia:
€ 5.500 > € 5.000.
Non è quindi possibile utilizzare il rinvio complessivo al 30 novembre.
Gli importi interessati devono essere gestiti entro la scadenza del 30 settembre 2026, secondo le regole applicabili.
Supponiamo inoltre che nel terzo trimestre maturino ulteriori:
€ 1.200
di imposta di bollo.
Questa somma seguirà autonomamente la scadenza del terzo trimestre:
30 novembre 2026
con codice tributo:
2523.
Al 30 novembre non bisogna quindi confondere il bollo del terzo trimestre con eventuali importi dei trimestri precedenti legittimamente differiti.
Conclusioni
La gestione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche appare semplice – € 2 per ciascuna fattura soggetta all’imposta – ma il sistema delle scadenze e dei controlli richiede maggiore attenzione.
Per il secondo trimestre 2026 il riferimento ordinario è il:
30 settembre 2026.
Ma questa data deve essere letta insieme alla soglia di:
€ 5.000.
Se il bollo del primo trimestre non superava € 5.000, il relativo pagamento poteva essere rinviato al 30 settembre.
Se, successivamente, la somma:
bollo 1° trimestre + bollo 2° trimestre
non supera complessivamente:
€ 5.000
il versamento può essere ulteriormente effettuato entro il:
30 novembre 2026.
Per imprese e professionisti, quindi, il controllo operativo da effettuare in prossimità del 30 settembre può essere sintetizzato in questa sequenza:
1. verificare l’Elenco A;
2. controllare le eventuali fatture individuate dall’Agenzia nell’Elenco B;
3. verificare l’importo definitivo del secondo trimestre;
4. controllare se esiste un saldo del primo trimestre rinviato;
5. sommare primo e secondo trimestre;
6. confrontare il risultato con il limite di € 5.000;
7. stabilire se il versamento debba essere effettuato il 30 settembre o possa essere rinviato al 30 novembre;
8. utilizzare correttamente i codici tributo 2521 e 2522, mantenendo distinta l’imposta riferibile ai singoli trimestri.
Un ultimo aspetto merita particolare attenzione: l’Agenzia delle Entrate effettua autonomamente un controllo sulle fatture elettroniche transitate attraverso lo SdI.
Se una fattura presenta i presupposti per il bollo ma il relativo campo non è stato valorizzato, il documento può essere inserito nell’Elenco B.
La corretta gestione del bollo non consiste quindi soltanto nel pagare quanto visualizzato nel portale.
Per imprese e professionisti è opportuno effettuare periodicamente una vera e propria riconciliazione tra fatture emesse, codici Natura utilizzati, Elenchi A e B, importi risultanti dall’Agenzia e versamenti effettuati.
È questo controllo che consente di individuare tempestivamente errori di fatturazione, evitare omissioni e gestire correttamente anche le opportunità di differimento previste dalla normativa.