Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Decreto Omnibus fiscale 2026: novità per CPB, controlli, auto aziendali, IVA e adempimento collaborativo

Il Decreto Omnibus fiscale approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 rappresenta l’ultimo grande intervento correttivo della riforma tributaria avviata con la legge delega n. 111/2023. Il provvedimento riunisce modifiche che interessano imposte sui redditi, IVA, successioni e donazioni, accertamento, adempimento collaborativo, Concordato preventivo biennale e tassazione dei fringe benefit.

Lo schema iniziale, trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 430, è stato ampliato nel corso dell’esame parlamentare: dai 28 articoli della versione preliminare si è passati a un testo finale composto, secondo le ricostruzioni disponibili, da 37 articoli. Tra gli interventi più rilevanti figurano il rafforzamento dei vantaggi riconosciuti a chi rinnova il CPB, la revisione delle cause di decadenza, la proroga per la certificazione del Tax Control Framework, nuove regole per le auto aziendali e modifiche ai controlli fiscali.

Alla data di redazione del presente articolo il decreto è stato approvato definitivamente, ma il testo ufficiale non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le misure devono pertanto essere lette sulla base degli atti parlamentari e delle informazioni diffuse dopo il Consiglio dei ministri, riservando la verifica finale alle disposizioni che saranno pubblicate. L’Atto del Governo n. 430 costituisce il documento parlamentare di riferimento per lo schema sottoposto all’esame delle Commissioni.

1. Concordato preventivo biennale: più vantaggi per chi rinnova nel 2026-2027

Il pacchetto più significativo riguarda il Concordato preventivo biennale. L’obiettivo dichiarato è rendere più conveniente la permanenza nel sistema per i contribuenti che hanno già aderito al biennio 2024-2025 e scelgono di confermare l’accordo per il periodo 2026-2027.

Tra le novità indicate dopo l’approvazione definitiva rientrano:

  • riduzione di due anni dei termini di accertamento per chi rinnova;
  • eliminazione di alcune maggiorazioni collegate agli acconti;
  • razionalizzazione delle cause di decadenza;
  • possibilità di correggere determinati errori dichiarativi senza perdere automaticamente il concordato;
  • collegamento tra rinnovo e accesso al nuovo ravvedimento speciale.

Il CPB rimane uno strumento volontario. Il contribuente accetta in anticipo un reddito e, quando applicabile, un valore della produzione IRAP proposti dall’Agenzia delle Entrate, assumendo l’impegno fiscale per il biennio. Il vantaggio può essere rilevante quando il reddito effettivo supera quello concordato; può invece trasformarsi in un costo quando l’attività registra una contrazione e il reddito concordato resta superiore al risultato reale. Le nuove misure premiali non eliminano quindi la necessità di una simulazione economica completa.

2. Ravvedimento speciale 2020-2023 riservato ai contribuenti “fedeli” al CPB

Il Decreto Omnibus introduce un nuovo ravvedimento speciale collegato al rinnovo del Concordato. Secondo il testo approvato, la regolarizzazione non sarà aperta indistintamente a tutti i contribuenti ISA, ma sarà riservata a chi:

  1. ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025;
  2. rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027.

Il perimetro dovrebbe comprendere i periodi d’imposta dal 2020 al 2023, con un’imposta sostitutiva calcolata su basi imponibili determinate in funzione del punteggio ISA delle singole annualità. In sostanza, al contribuente con maggiore affidabilità fiscale dovrebbe essere applicata una misura sostitutiva più contenuta.

La logica della disposizione è premiare la continuità nel percorso concordatario: chi sceglie di restare nel sistema ottiene una possibilità di definizione agevolata del passato, oltre a una riduzione dei termini di controllo sul futuro. Chi aveva aderito al primo biennio ma non rinnova dovrebbe invece rimanere escluso dal beneficio.

Prima di aderire sarà necessario ricostruire, per ogni annualità:

  • reddito dichiarato;
  • punteggio ISA;
  • eventuali dichiarazioni integrative;
  • atti già notificati;
  • ravvedimenti già eseguiti;
  • base imponibile aggiuntiva richiesta dalla sanatoria;
  • costo complessivo dell’imposta sostitutiva.

Il ravvedimento non deve essere valutato isolatamente: occorre sommare il costo della sanatoria alle imposte derivanti dal reddito concordato per il 2026-2027.

3. Cause di decadenza dal CPB: verso un sistema più proporzionato

Uno dei principali limiti applicativi del Concordato è stato il rischio che irregolarità non sempre sostanziali potessero determinare la perdita dell’intero regime. Il Decreto Omnibus interviene per rendere più proporzionate le cause di decadenza.

Tra le modifiche segnalate vi è l’eliminazione della decadenza collegata alla mera presenza, al 31 dicembre dell’anno precedente l’adesione, di debiti tributari o contributivi scaduti. La verifica dei debiti continuerà a essere rilevante per l’accesso e per il corretto rapporto con l’Amministrazione, ma non dovrebbe più generare automaticamente la perdita del CPB secondo il precedente meccanismo.

Viene inoltre valorizzata la possibilità di correggere errori mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento, quando l’irregolarità non altera in modo fraudolento la proposta o non nasconde una violazione sostanziale incompatibile con il concordato.

Resteranno comunque decisive le violazioni più gravi, come:

  • occultamento di ricavi o compensi;
  • indicazione di costi inesistenti;
  • omessa presentazione delle dichiarazioni;
  • superamento delle soglie previste per cause di cessazione;
  • modifiche strutturali dell’attività incompatibili con il perimetro concordato;
  • mancato pagamento delle somme dovute, nei casi previsti dalla disciplina.

Il messaggio operativo è che il CPB diventa meno esposto a decadenze meramente formali, ma non si trasforma in uno scudo rispetto alle ordinarie violazioni fiscali.

4. Termini di accertamento e strategia dei controlli fiscali

Per i contribuenti che rinnovano il CPB è prevista una riduzione di due anni dei termini di accertamento. Il vantaggio può avere un peso significativo, perché riduce il periodo durante il quale l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti relativi alle annualità interessate, purché restino rispettate tutte le condizioni richieste.

La riduzione dei termini non equivale a un’esclusione dai controlli. L’Amministrazione potrà continuare a verificare:

  • IVA;
  • ritenute fiscali;
  • corretta fatturazione;
  • corrispettivi telematici;
  • crediti d’imposta;
  • compensazioni;
  • cause di esclusione o decadenza dal CPB;
  • corrispondenza tra dati dichiarati e risultanze contabili.

Il contribuente concordatario resta quindi obbligato a tenere la contabilità, conservare i documenti, trasmettere le dichiarazioni e rispettare gli adempimenti periodici. Il reddito concordato incide sulla base delle imposte dirette, ma non neutralizza l’intero sistema dei controlli.

Per valutare il beneficio della riduzione dei termini è utile predisporre una mappa delle annualità ancora accertabili, distinguendo quelle già coperte dal precedente ravvedimento, quelle interessate dal nuovo regime e quelle escluse perché già oggetto di atti o controlli formali.

5. Tax Control Framework: più tempo per la certificazione

Il Decreto Omnibus interviene anche sull’adempimento collaborativo e sui sistemi di controllo del rischio fiscale.

Per i soggetti che hanno presentato domanda di accesso al regime negli anni 2024 e 2025, viene indicata la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework.

Il Tax Control Framework è il sistema aziendale attraverso il quale vengono individuati, valutati e gestiti i rischi fiscali. Non si tratta di un semplice manuale, ma di un insieme coordinato di procedure, responsabilità, controlli e flussi informativi che deve dimostrare la capacità dell’impresa di prevenire e intercettare gli errori tributari.

La proroga offre più tempo per completare:

  • mappatura dei processi aziendali;
  • individuazione dei rischi fiscali;
  • definizione dei controlli di primo e secondo livello;
  • attribuzione delle responsabilità;
  • procedure di escalation;
  • verifica periodica dell’efficacia dei controlli;
  • certificazione da parte del professionista abilitato.

L’estensione del termine non deve essere interpretata come un rinvio dell’intero progetto. La certificazione richiede normalmente verifiche documentali, test sui processi e interventi correttivi che difficilmente possono essere concentrati nelle ultime settimane dell’anno.

6. Fringe benefit delle auto aziendali: anzianità del veicolo e optional

Il decreto corregge anche la disciplina delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Dal 2025, il fringe benefit viene normalmente calcolato applicando alle tabelle ACI, riferite a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, percentuali differenziate in base alla tipologia di alimentazione:

  • 50% per i veicoli con motore termico e per le categorie non agevolate;
  • 20% per gli ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli totalmente elettrici.

Il correttivo introduce un elemento ulteriore legato all’anzianità del veicolo. Per le auto che superano il periodo individuato dalla norma dalla prima immatricolazione, il valore convenzionale del fringe benefit viene incrementato, con l’obiettivo di evitare che l’agevolazione ambientale favorisca il mantenimento prolungato di veicoli più vecchi. Le ricostruzioni tecniche indicano una maggiorazione del 50% del valore imponibile dopo il quinto anno.

Il decreto interviene inoltre sugli optional non compresi nel costo chilometrico ACI e sulla disciplina transitoria dei veicoli ordinati o assegnati in periodi precedenti.

Per ogni auto aziendale sarà quindi necessario verificare:

  • data dell’ordine;
  • data di immatricolazione;
  • data di assegnazione;
  • tipologia di alimentazione;
  • valore ACI;
  • presenza di optional;
  • somme eventualmente trattenute al dipendente;
  • applicabilità della clausola transitoria.

La data di assegnazione, da sola, non sarà sufficiente a determinare il trattamento fiscale.

7. Detrazione IVA: più tempo per registrare le fatture a cavallo d’anno

Un’altra modifica di rilievo riguarda il diritto alla detrazione IVA. Lo schema interviene sul D.P.R. n. 633/1972 e sul nuovo Testo unico IVA, ampliando l’arco temporale entro cui il soggetto passivo può registrare la fattura ricevuta ed esercitare la detrazione.

La questione è particolarmente delicata per le fatture relative a operazioni di fine anno, ricevute nei primi mesi dell’esercizio successivo. La nuova disciplina punta a ridurre il rischio che un ritardo nella registrazione determini la perdita definitiva della detrazione, pur mantenendo fermo il principio secondo cui il diritto nasce quando l’imposta diventa esigibile e il contribuente è in possesso della fattura.

Sul piano operativo sarà necessario coordinare:

  • data dell’operazione;
  • data di emissione;
  • data di ricezione tramite Sistema di Interscambio;
  • data di registrazione;
  • liquidazione IVA nella quale esercitare la detrazione;
  • dichiarazione annuale interessata.

La maggiore flessibilità non elimina l’esigenza di registrare tempestivamente le fatture. Riduce, però, il rischio che errori amministrativi di fine anno provochino una perdita sostanziale del diritto alla detrazione.

8. Regime forfetario: eliminato un beneficio sui termini di controllo

Per i contribuenti forfetari il Decreto Omnibus contiene anche una modifica meno favorevole. Lo schema elimina la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento collegata all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica.

Il precedente beneficio premiava i contribuenti che documentavano tutte le operazioni mediante fattura elettronica, accorciando il periodo entro il quale l’Amministrazione poteva effettuare l’accertamento.

Dopo la modifica, il forfetario continuerà a utilizzare la fatturazione elettronica secondo gli obblighi vigenti, ma senza ottenere automaticamente la riduzione del termine di controllo.

Per i professionisti e le imprese in regime forfetario diventa quindi ancora più importante conservare:

  • fatture emesse;
  • documentazione bancaria;
  • certificazioni dei compensi;
  • prove relative alle cause di esclusione;
  • calcolo del limite dei ricavi;
  • documenti sui rapporti con ex datori di lavoro;
  • informazioni sulle partecipazioni societarie;
  • elementi utili a dimostrare la corretta applicazione del coefficiente di redditività.

La fatturazione elettronica resta uno strumento essenziale di tracciabilità, ma non produce più il precedente vantaggio temporale in sede di accertamento.

9. POS, registratori telematici e sanzioni più proporzionate

Il provvedimento interviene anche sulle sanzioni collegate al rapporto tra pagamenti elettronici, POS e registratori telematici.

Nel corso dell’esame parlamentare era stata richiesta una maggiore proporzionalità per le irregolarità che non incidono sull’imposta dovuta e hanno natura sostanzialmente formale. Le proposte riguardavano il collegamento tra strumenti di pagamento e sistemi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, nonché i requisiti dei software utilizzati.

Il principio di fondo è evitare che un errore tecnico o procedurale, privo di effetti sull’IVA e sui ricavi dichiarati, venga trattato allo stesso modo di un’omessa certificazione dei corrispettivi.

Per le imprese resta comunque necessario:

  • verificare il corretto collegamento tra POS e registratore;
  • riconciliare incassi elettronici e corrispettivi;
  • controllare gli scarti telematici;
  • conservare i report giornalieri;
  • correggere tempestivamente le anomalie;
  • documentare gli eventuali malfunzionamenti.

La revisione sanzionatoria non elimina gli obblighi tecnici. Mira piuttosto a distinguere tra violazioni formali e comportamenti che possono nascondere ricavi non dichiarati.

10. Cinque esempi pratici e numerici

Esempio 1 – Vantaggio del CPB con reddito effettivo superiore

Un professionista accetta per il 2026 un reddito concordato di 90.000 euro.

Il reddito effettivamente prodotto risulta pari a 125.000 euro.

Differenza non assoggettata a tassazione ordinaria nell’ambito del CPB:

125.000 – 90.000 = 35.000 euro.

Ipotizzando un’aliquota marginale IRPEF del 43%, il differenziale teorico d’imposta è:

35.000 × 43% = 15.050 euro,

oltre alle addizionali. Il beneficio deve essere confrontato con l’eventuale imposta sostitutiva prevista sul maggior reddito concordato e con i contributi previdenziali applicabili.

Esempio 2 – CPB sfavorevole in caso di contrazione dei ricavi

Una ditta individuale accetta un reddito concordato di 70.000 euro, ma chiude l’anno con un reddito effettivo di 42.000 euro.

Differenza:

70.000 – 42.000 = 28.000 euro.

La tassazione continua a essere determinata sul reddito concordato, salvo la presenza di una causa straordinaria di cessazione prevista dalla legge.

Con un’aliquota marginale ipotetica del 35%, il maggiore carico teorico sulla differenza è:

28.000 × 35% = 9.800 euro.

L’esempio dimostra perché il vantaggio della sanatoria non deve sostituire l’analisi dei risultati prospettici del biennio.

Esempio 3 – Fringe benefit su auto elettrica e veicolo anziano

Un’auto elettrica presenta un costo chilometrico ACI di 0,60 euro.

Valore convenzionale annuo ordinario:

0,60 × 15.000 × 10% = 900 euro.

Se, per effetto dell’anzianità superiore al limite previsto, il valore imponibile viene maggiorato del 50%:

900 × 50% = 450 euro.

Fringe benefit annuo:

900 + 450 = 1.350 euro.

Su dodici mesi:

1.350 ÷ 12 = 112,50 euro mensili.

Il calcolo definitivo dipenderà dalla formulazione pubblicata e dalla decorrenza della maggiorazione.

Esempio 4 – Auto a benzina assegnata al dipendente

Un veicolo a benzina ha un costo ACI di 0,55 euro per chilometro.

Valore annuo:

0,55 × 15.000 × 50% = 4.125 euro.

Il dipendente versa alla società un contributo annuo di 1.200 euro.

Fringe benefit imponibile:

4.125 – 1.200 = 2.925 euro.

Se opera la maggiorazione del 50% per anzianità, applicata prima della trattenuta:

4.125 × 150% = 6.187,50 euro.

Nuovo imponibile:

6.187,50 – 1.200 = 4.987,50 euro.

L’incremento di reddito imponibile rispetto al calcolo ordinario è:

4.987,50 – 2.925 = 2.062,50 euro.

Esempio 5 – Ravvedimento collegato al rinnovo del CPB

Un contribuente che rinnova il CPB presenta per il 2023:

  • maggiore base imponibile rilevante: 40.000 euro;
  • aliquota sostitutiva ipotizzata in funzione del punteggio ISA: 12%.

Imposta sostitutiva:

40.000 × 12% = 4.800 euro.

Se la stessa base fosse stata recuperata con un accertamento ordinario e tassata, in via semplificata, con aliquota media IRPEF del 35%:

40.000 × 35% = 14.000 euro,

oltre a sanzioni, interessi e addizionali.

Il risparmio nominale sulla sola imposta sarebbe:

14.000 – 4.800 = 9.200 euro.

La simulazione dovrà essere rifatta sulla base delle aliquote, delle basi imponibili e dei minimi che saranno confermati dal testo ufficiale.

Conclusioni

Il Decreto Omnibus fiscale 2026 interviene contemporaneamente su numerosi punti della riforma, ma il nucleo più importante riguarda il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Il Concordato preventivo biennale viene rafforzato mediante nuovi vantaggi per chi rinnova: ravvedimento speciale sul periodo 2020-2023, riduzione dei termini di accertamento, revisione delle cause di decadenza e maggiore possibilità di correggere errori senza perdere automaticamente il regime.

Per imprese e professionisti, tuttavia, il CPB deve essere valutato partendo dai numeri. Il confronto deve comprendere:

  • reddito concordato;
  • reddito realisticamente previsto;
  • costo della sanatoria;
  • contributi previdenziali;
  • riduzione dei termini di accertamento;
  • rischio fiscale delle annualità pregresse;
  • capacità finanziaria per sostenere i versamenti.

Sul fronte del lavoro dipendente, le nuove regole sui fringe benefit delle auto aziendali rendono necessario aggiornare i dati delle flotte. L’età del veicolo, la tipologia di alimentazione, gli optional e la disciplina transitoria possono modificare sensibilmente il valore imponibile in busta paga.

Le imprese dovranno inoltre adeguarsi alle modifiche sulla detrazione IVA, alle nuove regole dei controlli, alla revisione delle sanzioni su POS e registratori telematici e, per i soggetti interessati, alla proroga della certificazione del Tax Control Framework.

Per i contribuenti forfetari viene invece meno il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento collegato alla fatturazione elettronica, con la conseguenza che la documentazione delle cause di accesso e permanenza nel regime dovrà essere conservata per l’intero periodo ordinario di controllo.

Torna in alto